TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2026 anno 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa VI NE ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(CF: ), in persona del legarle rapp.te p.t., rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio Napolitano ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico. attrice
E
(CF: ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Cipullo ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico convenuto
OGGETTO: altri rapporti condominiali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Pt_1 [...]
, esponendo: CP_1
- di essere proprietaria di due appartamenti ubicati all'interno del convenuto, CP_1 oltre ad un locale autorimessa sito al piano interrato;
- che nel mese di dicembre 2019 parte convenuta istallava una grata di areazione (l. 1 mt –
h. 30 cm circa), apposta a livello del passaggio che conduce ai garage del fabbricato, corrispondente al solaio del piano interrato;
- che tale innovazione veniva realizzata dal Condominio senza previamente sottoporla al vaglio dell'assemblea condominiale o comunque senza le maggioranze necessarie per l'approvazione delle innovazioni ex art. 1120 comma c.c.;
- che tale opera veniva, altresì, realizzata in assenza di titolo abilitativo e senza conseguire la previa autorizzazione del Genio Civile;
- che la suddetta innovazione altera il decoro architettonico dello stabile condominiale ed
è suscettibile di recare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato, in quanto non preceduta dallo scrutinio dei relativi rischi demandato alla Pubblica Amministrazione.
Chiedeva, pertanto, “nel merito, accogliere la domanda attorea e, previo accertamento dell'illegittimità ovvero dell'abusività dell'installazione della grata di areazione nel viale di accesso ai garages del CP_1
, dichiarare tenuta e condannare la parte convenuta all'immediata rimozione dell'opera in oggetto
[...] ed alla completa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a sue esclusive spese, per le causali meglio illustrate nel libello introduttivo;
ancora nel merito, accompagnare la predetta statuizione di condanna alla fissazione di una somma di denaro che la parte convenuta dovrà corrispondere all'attrice per ogni giorno di violazione del provvedimento giudiziale, o di ritardo nella sua attuazione, in misura minima di euro 150,00
(euro centocinquanta/00), ovvero nell'importo che il GU reputi più congruo alla situazione descritta in narrativa ed alla condotta della controparte;
in ogni caso, condannare la controparte al pagamento di onorari
e spese di lite, oltre al rimborso spese generali ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge 576/1980 e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, qualificatosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 cpc”.
Alla prima udienza, nella contumacia del convenuto, venivano assegnati i CP_1 termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Decorsi i termini suddetti, si costituiva tardivamente in giudizio il Controparte_1 il quale preliminarmente eccepiva la nullità della notificazione ex art. 163 bis c.p.c. per inosservanza dei termini minimi a comparire, tenendo conto della sospensione dei termini procedurali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 per effetto della normativa emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19; eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D. Lgs.
28/2010; nel merito, contestava la domanda avversa, perché infondata in fatto e in diritto,
Pagina 2
deducendo che la grata di aerazione era stata installata per garantire quei livelli minimi di sicurezza richiesti dall'autorità preposta (VV.FF.) per utilizzare l'autorimessa.
All'udienza del 05/02/2021, ritenuto che il differimento della prima udienza al 9 settembre
2020 abbia garantito il rispetto del termine a comparire previsto dalla legge, anche considerando la sospensione dal 9 marzo al 11 maggio e dal 1 agosto al 31 agosto disposta dalla normativa emergenziale e ritenuta pertanto tardiva la costituzione di parte convenuta successiva al termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza del 9 settembre 2020 e quindi tardiva l'eccezione di improcedibilità proposta con la comparsa, nonché tutta la produzione documentale allegata dal , la causa veniva istruita a mezzo CTU;
dopo rinvii in CP_1 precisazioni conclusioni, all'udienza del 18.09.2025 veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
*****************
La domanda avanzata dall'attrice è fondata ed in quanto tale merita accoglimento, nei termini e limiti di seguito indicati.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie di causa, è utile rammentare che tra le sfere di operatività delle norme di cui all'art. 1102 e dell'art. 1120 c.c. corre una differenza che è di carattere innanzitutto soggettivo, giacché, fermo il tratto comune dell'elemento obiettivo consistente nella trasformazione della "res" o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell'art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all'art. 1102 c.c.) è l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell'assemblea.
Premesso, inoltre, in generale che per innovazioni ex art.1120 c.c. si intendono le opere di trasformazione che incidono sull'essenza della cosa comune alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le modifiche ex art.1102 c.c. si inquadrano nelle facoltà del condomino di apportare delle migliorie per una più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso articolo 1102 c.c. (Cass. civ. sez.
II 03/01/2014 n. 54; nello stesso senso Cass. civ. sez.VI 13.12.2022 n.36389), si ritiene che nel caso in esame il non si sia limitato ad apportare una modifica Controparte_1 migliorativa alla cosa comune, ai sensi dell'art.1102 c.c. , ma abbia operato un vero e proprio intervento innovativo.
Esaminando, infatti, la documentazione fotografica prodotta, e come rilevato anche dal
CTU, si rileva che il ha eliminato una parte del solaio interrato Controparte_1
Pagina 3
che conduce ai garage realizzando una griglia di aerazione per conformare l'autorimessa alla normativa antincendio, andando dunque al di là della mera modifica del bene comune.
In particolare, si ritiene che l'intervento suddetto debba essere ricondotto all'ambito di applicazione di cui all'art. 1120 c.c., co. 2, n.1) (“opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti”), per il quale deve comunque tenersi in considerazione la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136 c.c. (“Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio”); infatti, l'intervento pacificamente finalizzato all'adeguamento alla normativa antincendio, deve considerarsi senz'altro volto al miglioramento della sicurezza e della salubrità dell'edificio, per cui è sufficiente la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve considerarsi che alcuna delibera risulta essere stata posta a fondamento dell'intervento edilizio oggetto della doglianza di parte attrice;
invero, nell'atto di citazione non si fa alcun riferimento ad una specifica delibera in tal senso, né si può, dall'altra parte, tenere in considerazione la documentazione depositata dal
, costituitosi oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. CP_1
Risulta quindi che il convenuto ha realizzato l'intervento in contestazione senza CP_1 previamente sottoporlo al vaglio dell'assemblea condominiale e ciò basta a configurare l'agire quale violazione dell'art. 1120 c.c., a prescindere da ogni censura in ordine alla legittimità dell'opera suddetta rispetto alla normativa urbanistica. La domanda attorea va, pertanto, accolta con condanna della parte convenuta all'immediato ripristino dello status quo ante a sua cura e spese.
Si ritiene meritevole di accoglimento anche l'ulteriore domanda di condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore della società attrice di una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Tenuto conto del valore della controversia come indicato da parte attrice (fino a 26.000 euro), nonché del danno prevedibile derivante dall'inosservanza dell'obbligo, si ritiene di poter quantificare la misura di cui all'art. 614 bis c.p.c. nella somma di euro 20,00 per ogni giorno di violazione o ritardo nell'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Pagina 4
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA il in Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t., all'immediata eliminazione della grata di aereazione orizzontale nella pavimentazione del cortile condominiale interno allo stabile, come descritta nella CTU, con rispristino dello status quo ante;
2. CONDANNA, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., a versare alla controparte la somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
3. CONDANNA il in persona dell'Amministratore p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in euro 237,00 per esborsi Pt_1 ed euro 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Antonio Napolitano;
4. PONE le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 01/12/2025.
Il giudice
VI NE
Pagina 5