Articolo 2 della Legge 7 aprile 2005, n. 57
Articolo 1Articolo 3
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22 aprile 2005
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV-447 del Trattato stesso.
Entrata in vigore il 22 aprile 2005