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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1518/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa IM Francese Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1518/2023 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Faccioli Marco
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Michelatti Fabrizio
RESISTENTE con l'intervento del AVV. BINELLI ANNA, curatore speciale dei minori: , nata a CP_2
LI in data 9.06.2016, , nata a [...] il [...] e , CP_3 Parte_2 nata a [...] il [...]
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LI
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento di figli minorenni pagina 1 di 16
CONCLUSIONI
Le parti e il Curatore dei minori hanno concluso come segue:
Parte ricorrente:
Si insiste pertanto affinché:
– venga rinnovata la CTU;
– venga escluso l'allontanamento delle minori dalla madre;
– venga privilegiata ogni soluzione – eventualmente anche con l'intervento della nonna materna – che mantenga le figlie con la madre, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure stabilite dalla Legge.
Parte resistente:
L'Avv. Fabrizio Michelatti, nell'interesse del SI. , richiama integralmente le difese Controparte_1 versate in atti;
conferma di aderire alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica depositata dalla
Dott.ssa Per_1
Il Curatore Speciale dei minori:
- disporre, allo stato, l'affidamento delle minori , , ai Servizi Sociali di CP_2 Pt_2 CP_3
LI, con collocazione in adeguata struttura comunitaria individuata dal Servizi Sociali;
- delegare il Servizio Sociale affidatario, di concerto con la NPI presso ASL di LI, della presa in carico delle minori per un supporto di psicoterapia individuale e con obbligo di segnalazione di eventuale situazione di concreto pregiudizio per le minori;
- disporre che i genitori e a cura dei Servizi Sociali di LI Parte_3 Controparte_1 seguano un percorso psicologico di sostegno personale e delle capacità genitoriali;
- disporre che entrambi i genitori possano incontrare le figlie in ambiente neutro con modalità da individuare a cura dei Servi Sociali e con cadenza settimanale e con possibilità di estendere i predetti Per_ incontri con la partecipazione delle nonne materna e paterna e della sorella;
- delegare i Servizi Sociali ad introdurre gradualmente modificazioni e ampliamento degli incontri tra
i genitori e le minori, con possibilità di trascorrere parte del tempo anche all'esterno del luogo neutro
e di prevedere sulla base degli esiti del percorso intrapreso dai genitori, una eventuale liberalizzazione degli incontri nel week end da parte dei genitori, coadiuvati dai nonni e/o dall'educativa territoriale;
- disporre che i genitori possano video-chiamare le figlie in presenza di personale educativo con cadenza stabilita dai Servizi Sociali.
pagina 2 di 16 Il Pubblico Ministero:
Affido dei minori ai Servizi Sociali competenti;
collocamento dei minori in comunità; incontri protetti con i genitori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convissuto dal 2015 al 2023. Parte_1 Controparte_1
Sono genitori di: , nata a [...] in data [...], , nata a CP_2 CP_3
LI il 22.02.2018 e , nata a [...] il [...]. Parte_2
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1
l'affido esclusivo delle minori e le correlate statuizioni in tema di mantenimento, allegando condotte maltrattanti del compagno nel corso di tutta la relazione, e precisando di non avere mai sporto denuncia
“per paura e per non mettere in pericolo le figlie”; ha allegato inoltre che il compagno si sarebbe allontanato da casa all'inizio del 2023 per trasferirsi a Nocera Inferiore, e non avrebbe più corrisposto alcunché per le minori;
ha prodotto due denunce sporte in data 8.5.2023 e 25.5.2023 aventi ad oggetto episodi successivi alla fine della relazione.
Per tale procedimento era fissata udienza di comparizione in data 12.10.2023
Con separato ricorso in data 10.7.2023 -rubricato al r g. n. 1106/2023- chiedeva Parte_1
l'emissione di un ordine di protezione contro gli abusi familiari, allegando che il le avrebbe CP_2 rivolto insulti e minacce durante via telefono e che in data 7.5.2023 si era presentato sotto casa
“urlando e prendendo a calci la porta di casa, insistendo a voler vedere le bambine”.
In data 13.7.2023 era emesso ordine di protezione provvisorio inaudita altera parte, con delega ai
Servizi Sociali competenti1.
In tale procedimento d'urgenza il convenuto si costituiva con memoria in data Controparte_1
21.8.2023 (che qui si riporta in dettaglio, trattandosi delle medesime allegazioni riportate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio), contestando le allegazioni avversarie inerenti i pagina 3 di 16 maltrattamenti domestici;
in particolare: allegava che la ricorrente, già madre di altra minore ( Per_3
avuta da precedente relazione, dopo avere conosciuto il convenuto, lasciava la figlia (che al
[...] tempo aveva cinque anni) ad abitare con la nonna, , a Milano, trasferendosi a LI Controparte_4 per iniziare la convivenza;
che la convivenza era stata caratterizzata da un ménage tranquillo fino a quando nel 2022, durante le ferie familiari, la avrebbe “letteralmente perso la testa per una Pt_1 persona conosciuta casualmente”; da tale momento “la ha iniziato a non prestare più alcuna Pt_1 cura e attenzione alle figlie, esponendole anche a gravi pericoli: in una occasione, le bimbe sono state abbandonate nel mare agitato, a fare il bagno, mentre la SInora si intratteneva con questo soggetto;
in altra occasione, le figlie sono state lasciate sul balcone della casa di vacanza a sorvegliare che il
non tornasse, mentre la si trovava nella camera da letto sempre con questa persona”; CP_2 Pt_1 il convenuto aggiungeva che quando “la famiglia è tornata a LI e la ricorrente si è vista costretta
a interrompere la tresca con questo soggetto, ella è arrivata al punto di procurarsi tagli sulle braccia, in preda ad una preoccupante crisi di nervi”; aggiungeva che la coppia, comunque, superava questa crisi e che la decisione di trasferire tutto il nucleo a Nocera Inferiore, principalmente per ragioni economiche, sarebbe stata presa d'accordo con la compagna;
che, tuttavia, quando si trovava già a
Nocera, la gli comunicava di avere cambiato idea e di voler trattenete le figlie con sé, da quel Pt_1 momento in avanti iniziando a porre in essere condotte ostacolanti al rapporto padre/figlie; non negava di essersi recato il 7.5.2023 presso la casa della ricorrente, né di avere utilizzato toni accesi nel corso di alcune telefonate, ma riconduceva la condotta a volontà di rivedere le figlie e non a finalità maltrattanti;
si opponeva pertanto all'emissione dell'ordine di protezione.
All'udienza celebrata in data 22.8.2023 venivano interrogate liberamente le parti presenti;
procedutosi all'ascolto dei files audio contenenti alcune telefonate, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla richiesta di ordine di protezione, stante il venir meno dei presupposti2; le parti raggiungevano altresì un accordo sul mantenimento del monitoraggio dei Servizi Sociali e sull'importo del mantenimento a carico del padre. 2 Il Giudice procede all'ascolto in contraddittorio delle registrazioni delle telefonate ex doc. 5 parte convenuta;
si appura che la voce nei primi tre files è della madre della ricorrente, mentre nell'ultima registrazione c'è anche la voce della ricorrente;
la ricorrente sostiene trattasi di telefonata dei primi di luglio. A questo punto, dopo lunga discussione parte ricorrente dichiara di rinunciare all'ordine di protezione, a spese compensate, in quanto vi è stato un affievolimento dei presupposti soprattutto in ragione dell'allontanamento non provvisorio del convenuto in altra regione;
le parti concordano sul mantenimento della delega ai Servizi Sociali affinché attivino incontri padre/figlie in luogo neutro, con cadenza da stabilirsi, anche mediante videochiamate;
il convenuto accetta la rinuncia e ribadisce l'impegno a versare l'importo di euro 300 mensili tramite ricarica Post Pay i cui estremi parte ricorrente comunicherà attraverso il proprio legale (cfr. proc. verbale udienza 22.8.2023). pagina 4 di 16 Per quanto attiene al presente procedimento, alla prima udienza di comparizione le parti, dopo avere verbalizzato un aggiornamento della loro situazione personale3, raggiungevano un accordo provvisorio che prevedeva l'affido condiviso, la collocazione presso la madre, la conferma dell'importo del mantenimento di euro 300, nonchè la prosecuzione del monitoraggio dei servizi Sociali e la valutazione psicologica di la ricorrente dava l'assenso alla permanenza delle minori presso il padre nel CP_2 periodo natalizio.
Le parti, in particolare, non contestavano il contenuto della prima relazione di aggiornamento inoltrata al Tribunale dai Servizi Sociali, che -oltre alla conferma della conflittualità esistente- riferiva condotte preoccupanti della madre rispetto al corretto esercizio della funzione protettiva4 e riscontrava sofferenza psicologica nelle minori.
In via istruttoria, entrambe le parti chiedevano l'ammissione di CTU psico diagnostica, disposta con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. in data 7.12.2023, “in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti, ma soprattutto in base al contenuto della relazione dei Servizi Sociali che ha restituito una situazione complessa e critica delle minori, che i genitori non paiono in grado di cogliere né tantomeno di gestire”; con il medesimo provvedimento era nominato un Curatore speciale per le minori. 3 Parte convenuta dichiara: vedo le bambine ogni 15 giorni con le modalità indicate dai Servizi, sembra bloccata, CP_2 abbiamo già l'impegnativa per la visita psicologica e siamo in attesa del primo appuntamento;
e le vedo CP_3 Pt_2 più tranquille, comunque anche mi ha mandato ieri un video affettuoso;
lavoro come lava auto e cerco di essere CP_2 puntuale nella corresponsione del mantenimento. Parte ricorrente dichiara: la mia attività lavorativa è di massaggi in casa, percepisco il reddito di cittadinanza, mi aiuta mia madre. I Servizi stanno aiutandomi a trovare posto nella scuola materna (cfr. proc. verbale udienza del 6.12.2023). 4 La segnalazione sopra menzionata nasce dall'invio del SI. di un vocale di una telefonata intercorsa tra CP_2 quest'ultimo e un'amica della SI.ra dove emerge una presunta frequentazione della donna con un minorenne. In Pt_1 sede di colloquio professionale la SI.ra verbalizza alla scrivente di aver discusso con la madre del ragazzo in Pt_1 questione poiché un venerdì sera ha accolto in casa il ragazzo ubriaco, senza avvisare la mamma di quest'ultimo “… lo so che dovevo chiamare la madre … ho sbagliato … mi dispiace … è venuto da me e io ho pensato di aprire … avevo Per_4 paura che la madre e i fratelli lo picchiavano …”; “… quando ha telefonato alla mamma e le ha detto che era da Per_4 me ubriaco … lei è venuta subito e mi detto cose non belle … “. Rispetto all'accaduto la SI.ra non si ferma a Pt_1 riflettere sull'azione da lei messa in atto e sulle possibili ricadute, le minori erano tutte e tre presenti ma sull'accaduto verbalizza “… è il che CP_2 vuole farmela pagare …”. O ancora negli ultimi giorni la SI.ra ha ospitato una donna con vicissitudini personali e familiari particolarmente difficili e anche in questa occasione non ha riflettuto sulle possibili ricadute sulle figlie. La SI.ra è in difficoltà a svolgere adeguatamente una funzione protettiva, espone infatti le figlie a situazioni Pt_1 difficili, senza essere in grado di effettuare un pensiero preventivo;
la SI.ra è in difficoltà anche nel curare l'aspetto igienico delle figlie, l'operatrice che si reca al domicilio ha invitato la donna ad essere più attenta, spesso le bimbe sono trasandate e poco curate nell'aspetto. La scrivente, con l'aiuto dell'educatrice, ha invitato la SI.ra a intraprendere un percorso presso la Soc. Di Pt_1 Psicologia – ASL VC (cfr. relazione Servizi del 4.12.2023)
pagina 5 di 16 Licenziata la CTU, all'udienza del 28.5.2024 le parti sostanzialmente concordavano con le indicazioni del perito5, il quale indicava come necessario l'affido ai Servizi sociali di tipo rinforzato nell'area della salute, della scuola e del tempo ludico delle minori, evidenziata una situazione di grave pregiudizio derivante dalle insufficienti capacità genitoriali delle parti, affido che era disposto con ordinanza del
29.5.2024
Alla successiva udienza del 23.7.2024, sentite le parti e il Curatore Speciale delle minori, sentita l'Assistente Sociale presente all'udienza, esaminata l'ultima relazione dell'Ente su cui le parti nulla osservavano, la ricorrente esprimeva il proprio assenso all'ingresso in comunità con le proprie figlie onde seguire il progetto educativo dei Servizi Sociali, vista anche la relativa istanza da parte del
Curatore dei Minori (cfr. proc. verbale udienza del 23.7.2024).
La relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 29.1.2025 tuttavia non era positiva: la ricorrente, durante la permanenza in comunità e nel mezzo dello svolgimento del progetto di recupero della genitorialità, aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, era rimasta incinta e aveva in seguito deciso di procedere a interruzione volontaria della gravidanza: “Le operatrici presenti hanno invitato la donna ad intraprendere un reale percorso d'aiuto in quanto è emerso che nonostante l'inserimento in comunità e la possibilità di avere operatrici presenti h.24 la donna non si è mostrata in grado di richiedere il supporto necessario se non a fatti svolti. Le operatrici hanno poi accompagnato la SI.ra presso l'ASL di Chivasso per l'interruzione della gravidanza. All'interno del contesto Pt_1 comunitario , e hanno trovato una loro serenità e tranquillità; le operatrici CP_2 CP_3 Pt_2 hanno lavorato affinché le piccole si riconoscessero come tre singole identità non legate costantemente alla madre. Le minori vanno regolarmente a scuola, partecipano con interesse alle diverse attività svolte e si sono ben integrate nel contesto comunitario”.
Alla luce dell'accaduto l'Ente affidatario concludeva: “Si ritiene che non vi siano più le condizioni per il proseguo comunitario della SI.ra Ancora una volta la donna si è mostrata immatura e Pt_1 non sintonizzata sui bisogni delle proprie figlie, ha agito cercando di soddisfare i propri bisogni e 5 Il curatore speciale condivide le conclusioni della CTU, chiedendo che venga disposto immediatamente l'affido delle minori ai servizi sociali ed evidenziando la necessità di acquisire una relazione dell'ente per valutare la collocazione delle minori, chiedendo che la prossima udienza sia fissata anche per il contraddittorio con l'assistente sociale che segue il nucleo. L'avv. Bozzini concorda con la necessità di acquisire una relazione aggiornata dai servizi sociali, associandosi a quanto detto dal curatore delle minori. Evidenzia che il convenuto non sta prestando collaborazione per la percezione dell'assegno unico familiare. L'avv. Sarasso insiste affinché si proceda il prima possibile all'inserimento delle minori in comunità per il recupero dei rapporti con il padre e non si oppone ad acquisire una relazione dei servizi sociali purché in tempi brevi (cfr. proc. verbale udienza del 28.5.2024). pagina 6 di 16 desideri, senza pensare alle possibili ricadute sulle minori. Il Servizio Sociale scrivente proseguirà
l'inserimento comunitario delle tre minori valutando possibili risorse (famiglie affidatarie), lavorando in sinergia con la Soc. Di Psicologia. I genitori potranno incontrare le figlie in luogo neutro con possibilità di liberalizzare le visite a fronte di un reale percorso che i SInori Pt_4 Pt_1 intraprenderanno”.
Alla successiva udienza del 18.2.2025 le parti, entrambe assistite da nuovi legali, sentite anche l'assistente sociale e un'operatrice della comunità, prendevano posizione sulle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali;
con ordinanza in data 18.2.2025 era dato incarico al CTU per una relazione di aggiornamento.
Depositato l'elaborato peritale (sulle cui conclusioni ci si soffermerà infra), sentite nuovamente le parti e il Curatore Speciale, nonché l'assistente sociale, la causa era rinviata per discussione, che le parti assentivano fosse sostituita dal deposto di note scritte.
SULL'AFFIDAMENTO DELLE MINORI
Gli atti di causa, la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali, restituiscono la narrazione di un contesto famigliare connotato da disagio e marginalizzazione.
Le conclusioni del primo elaborato peritale – non contestate dalle parti, tant'è che anche il legale di parte ricorrente, nelle proprie osservazioni, riteneva adeguato un affido rinforzato ai servizi sociali nell'area della salute, della scuola e del tempo ludico- ben mettono in luce le carenti funzioni genitoriali delle parti.
Il consulente, dopo avere ripercorso la storia del nucleo, osserva: “Il SI. ha un procedimento CP_2 penale per reato di maltrattamenti in famiglia. Non è sempre stato presente come figura di riferimento, per motivi lavorativi, in effetti anche per cultura ed identificazione con un modello familiare forse arcaico, con definizione rigida di ruoli. Presenta una sua affettività come segnalano le figure educative, ma con accentuazione di una seduttività compiacente, in una competizione con la madre”.
Quanto alla ricorrente: “La SI.ra di anni 34 si è mostrata immatura, sempre Parte_1 estremamente teatrale, sia nell'atteggiamento che nell'aspetto, logorroica, impressionistica nelle modalità comunicative, emergevano tratti di grandiosità acritica, posizioni autocentrate. Emergono chiaramente i criteri per evidenziare i tratti di carattere che rimandano ad un Disturbo Istrionico di
Personalità. Ha una condotta genitoriale, in cui è assente la cura complessiva sulla quotidianità, se non occasionale, come segnalano i servizi sociali. Non ha mai protetto le figlie da frequentazioni dubbie. La NO da anni riferisce che sussiste sul piano della responsabilità morale e materiale una
pagina 7 di 16 inadeguatezza del padre rispetto alle sue condotte verso le figlie, ma nulla ha mai messo in atto per proteggere se stessa e per le figlie: sembra incistata nel suo ruolo di donna maltrattata, come è avvenuto in seduta peritale. Le competenze genitoriali sono limitate ed inficiate dai tratti personologici della stessa, per cui è necessario un trattamento ambientale adeguato per l'implementazione delle sue competenze genitoriali.
Rispetto alle bambine si osserva: ha otto anni, ha sei anni, e ha circa cinque CP_2 CP_3 Pt_2 anni. Le tre minori sono con un caregiver esplosivo e discontrollante, come si evince dai colloqui, non in grado di organizzarsi rispetto alle eSIenze delle figlie: essendo la maggiore è precocemente CP_2 adultizzata per essere la alleata della madre, pertanto vi è una grave deficitarietà emotiva, che si estrinseca anche rispetto all'apprendimento. si colgono discrasie nell'apprendimento, e una condizione di disabilità che va approfondita quando sarà possibile per lei essere in una condizione ambientale meno sollecitante verso il conflitto. Anche e presentano un disturbo CP_3 Pt_2 dell'attaccamento sul modello di tipo Indifferenziato.
Si rileva che tutte e tre le minori presentano un grave disturbo di attaccamento, ed in particolare si osserva una percezione di costante pericolo per cui ed , presentano una Ansia di CP_2 CP_3 separazione dalla madre.
Le bambine sono esposte ad una situazione complessa che impedisce un armonico sviluppo;
è necessario un progetto di cura visto le fragilità ed i deficit che sono presenti ad es. nel linguaggio e nell'apprendimento. Tutte e tre hanno un quadro clinico di natura post traumatica rispetto all'esposizione al conflitto genitoriale, con alto indicatore di suggestionabilità. Inoltre vi è una scarsa cura da parte della madre;
vi è una Immaturità relazionale, che pone ad un livello di minore competenza sul piano cognitivo ed emotivo affettivo le minori, in particolare . E' necessario un CP_2 cambiamento ambientale” (cfr. CTU pagg. 48-49).
Sulla base di tale grave quadro clinico tutte le parti hanno dunque acconsentito all'affido vicariale delle minori ai Servizi Sociali e all'inserimento di madre e figlie in comunità mamma/bambino.
Purtroppo, nemmeno tale soluzione ha consentito un recupero delle funzioni genitoriali della madre, la quale -malgrado a parole si mostri interessata alle figlie- nei fatti non si è mostrata centrata sul primario interesse delle minori.
Si osservi che il perdurante giudizio di inadeguatezza si fonda non solo sulla valutazione medico psichiatrica del CTU -che risulta adeguatamente approfondita, avendo valutato le parti in due occasioni pagina 8 di 16 a distanza di mesi- ma anche sugli agiti della ricorrente riportati dai Servizi Sociali e di cui si è dato conto supra.
Il secondo elaborato peritale evidenzia: “La SI.ra ha partecipato ai colloqui peritali con Pt_1 apparente disponibilità, assumendo durante la narrazione un atteggiamento compiacente nei confronti dell'osservatore, spostando su terzi la responsabiltà della condizione in cui è trovata. Lo stile narrativo è impressionistico con caratteristiche manipolatorie e teatrali. L'obiettivo è volto a veicolare un'immagine di Sé incentrata sul suo ruolo di vittima e di madre devota, nonostante le sue condotte abbiano messo in evidenza gravi irresponsabilità nelle funzioni genitoriali. Durante la sua permanenza in comunità, la SI.ra ha iniziato dopo un breve periodo una frequentazione con un soggetto Pt_1 esterno alla struttura, di cui è rimasta incinta (la gravidanza è stata successivamente interrotta).
Questa persona era un occasionale frequentatore dell'attività commerciale in cui prendeva il caffè nelle uscite individuali. Sebbene si concorda sulla presenza di aree di vuoto nel progetto comunitario, la sua condotta volta al piacere personale, dà atto di non aver compreso la gravità della condizione in cui versavano le figlie e perseverando in una posizione di autocentratura. Anteponendo il soddisfacimento dei propri bisogni affettivi e narcisistici all'interesse delle minori, la SI.ra Pt_1 veniva meno alla propria funzione protettiva, esponendo le figlie ad una situazione di potenziale pericolo e di stress, similmente a quanto era accaduto in passato. Dopo i fatti menzionati, la NO ha raccontato con enfasi il supporto ricevuto dal personale della comunità nel portare avanti la frequentazione, attribuendo loro la causa delle sue condotte, in una lettura sostanzialmente acritica delle proprie responsabilità e minimizzante delle conseguenze.
La medesima difficoltà a sintonizzarsi sui reali bisogni delle figlie, si è riscontrata nella descrizione superficiale ed edulcorata del loro rapporto, nonché delle minori stesse, presentate come modelli di un
Sé ideale e disconosciute nelle loro fragilità. Il tratto di scarsa attenzione ai bisogni delle figlie da parte della SI.ra emergeva nuovamente in occasione della seduta peritale con le figlie cui a Pt_1 detta degli operatori, venivano dapprima sollecitate sull'esecuzione dei test grafici, ma cosa più grave
(comunicato dalla dott.sa ) successivamente interrogate sull'esito del colloquio, e su contatti CP_5 della consulente con la responsabile della struttura nella ricerca di un complotto nei suoi confronti, in cui fosse coinvolta anche la Consulente del Giudice. Gli operatori in un incontro di rete (l'iniziale su sollecitazione della scrivente e nel secondo per evidente modalità auto difensiva) riferivano una compliance fittizia al percorso comunitario da parte della SI.ra che assumeva un Pt_1
pagina 9 di 16 comportamento in apparenza adesivo alle regole, ma sostanzialmente scevro di autentica consapevolezza circa le proprie inadeguatezze.
Rispetto alle proprie esperienze pregresse, la SI.ra mostra una scarsa capacità descrittiva, Pt_1 fornendo un racconto caotico e non lineare della propria storia di vita con aree cieche relative ad eventi di grande pregnanza, quale l'affidamento della figlia primogenita alla nonna materna. La difficoltà ad elaborare i propri vissuti si traduce in una lettura superficiale e a tratti persecutoria della realtà, nonché in una tendenza ad un'attribuzione esterna delle responsabilità.
Tale organizzazione della componente limita l'autoriflessività ed inficia le funzioni genitoriali, intese su vestiti, alimentazione e giochi da fornire con il supporto della madre, SI.ra , da cui CP_4 mostra adesso una enorme dipendenza
Dal punto di vista lavorativo, infatti, la SI.ra ha manifestato difficoltà ad autonomizzarsi Pt_1 dalla famiglia, delegando alla madre gli oneri di sostentamento economico e abitativo lungo il suo intero arco di vita. Sotto l'aspetto relazionale, le storie affettive della SI.ra presentano Pt_1 elementi ricorrenti di dipendenza e di ambivalenza, in cui i partner subiscono un repentino processo di svalutazione che capovolge un'immagine inizialmente idealizzata. L'insieme di queste tendenze confluisce in un quadro di immaturità psichica e affettiva, in cui il Sé è ipertrofico e le modalità interpersonali sono strumentali al soddisfacimento dei propri interessi. Al netto delle osservazioni, appare evidente una dimensione psicopatologica in cui sussiste un funzionamento di personalità o che si esplica in un pattern di comportamento rigido e ripetitivo, maladattivo rispetto al proprio ambiente di vita” (cfr. integrazione CTU pag. 72-73).
Il Collegio osserva che la grave condizione inziale in cui versavano le figlie al momento della presa in carico da parte dei Servizi (deficit nel linguaggio e nell'apprendimento; in particolare ritardo nello sviluppo del linguaggio, compatibile ad un periodo pregresso di mancata scolarizzazione e di assenza di adeguati stimoli. quadro clinico di natura post traumatica rispetto all'esposizione al conflitto genitoriale, con alto indicatore di suggestionabilità; attaccamento ansioso alla madre), condizione che richiede ancora interventi educativi e sostegno psicologico, costringe a dare assoluta priorità al benessere di queste: allo stato per le tre bimbe non esiste una situazione praticabile diversa dall'affido ai Servizi Sociali e alla permanenza in un contesto comunitario di supporto, in modo che sia garantita la frequenza scolastica e un supporto educativo adeguato, nonché vengano soddisfatte anche le eSIenze primarie delle minori in termini di vitto e alloggio, non avendo la madre sviluppato alcun progetto né abitativo né lavorativo.
pagina 10 di 16 Si aggiunga che gravi ragioni di convenienza inducono a disporre che sia la madre che le bambine lascino la attuale struttura comunitaria: già con aggiornamento urgente in data 5.4.2025 il CTU segnalava una situazione preoccupante “ossia di un incrinamento del rapporto di fiducia tra la SI.ra
e l'equipe della struttura, che si riverbererà certamente sulle bambine. In sintesi ritengo che Pt_1 ad oggi il percorso comunitario della NO non sia rispondente alla mission della comunità mamma bambino, che dovrebbe vertere sul funzionamento globale della NO, non solo sulle cure materiali della NO. A parere della scrivente, l'inizio della relazione con un partner dopo un mese di inserimento in comunità, la frequentazione dello stesso dopo due mesi (di cui è a conoscenza la comunità come documentato) e la gravidanza dopo pochi incontri intimi a detta della NO stanno ad indicare una superficialità della stessa SI.ra non ben considerata dalla equipe, come se Pt_1 la vita affettiva fosse al di fuori della mission comunitaria, per le modalità con cui si è definita in sei mesi non è espressione di maturità ed evoluzione personologica”. Sostanzialmente, osserva il CTU,
“l'equipe ha colluso con la modalità seduttiva della NO, perché anche la frequentazione del soggetto (noto all'equipe) è stata sottaciuta al servizio sociale, come in un sostegno verso una nuova esperienza affettiva. Questo ha quindi comportato il nascondere al Giudice una serie di elementi che la NO ha portato in consulenza, ritenendo che il loro ruolo fosse di “badanza” ossia di vedere se sapesse pulire le bambine e l'accudimento quotidiano, che in modo meccanico la NO ha fornito.
Come mai l'equipe non ha tenuto conto da cosa si era partiti? Le relazioni pregresse erano dirimenti: vi è quindi stato un rispecchiamento narcisistico della comunità che ha assunto un ruolo salvifico contro l'osservazione delle educatrici precedenti, e contro le indicazioni di un Giudice che scrupolosamente aveva chiesto un parere terzo” (cfr. integrazione CTU pag. 76).
Si aggiunga che anche l'aggiornamento inviato dai Servizi Sociali qualche giorno dopo l'ultima udienza6 restituisce una condotta della ricorrente del tutto spregiudicata a immatura.
Si evidenzia inoltre come la medesima ricorrente ha dato prova dell'impossibilità della prosecuzione del progetto, come risulta dall'esposto alla Procura della Repubblica di LI (trattasi sostanzialmente di denuncia/querela) formalizzata da in data 20.5.2025 depositato da Controparte_4 parte ricorrente dopo l'udienza del 1.7.2025, avente ad oggetto presunti profili di illegalità nell'agire del personale della comunità. È di tutta evidenza come l'attuale clima di astio e rivendicatività, cui contribuisce la nonna materna con un esposto, impedisca un sereno svolgimento del mandato 6 Cfr. relazione di aggiornamento del 4.7.2025 cui si fa rinvio e della quale si evita di trascrivere nel dettaglio il contenuto, che, seppur sconfortante, nulla potrebbe aggiungere alla già ampia descrizione e comprensione del caso. pagina 11 di 16 educativo, con conseguente pregiudizio alle minori. Peraltro, la madre della ricorrente è stata querelata per atteggiamenti minacciosi nei confronti della dott.ssa coordinatrice della comunità (cfr. Pt_5 allegato relazione Servizi Sociali del 24.4.2025).
Come evidenziato anche dal Curatore speciale delle minori, purtroppo sono venuti meno i presupposti perché possa continuare un progetto condiviso tra la Comunità e la la quale in più occasioni Pt_1 ha palesato di non avere più fiducia nelle operatrici della Comunità e nel contenuto delle loro relazioni.
In tale contesto occorre pertanto collocare le minori presso una diversa struttura nell'ambito della circoscrizione di competenza dei Servizi, in modo da mantenere la continuità scolastica e educativa e non vanificare il lavoro già fatto con le bimbe, che -si rammenta- hanno vissuto, fino all'inserimento in
Comunità, in un contesto deprivato e trascurante. Anche il CTU ha rilevato come le bimbe risultino
“ben inserite in un percorso di cura e trattamento in ambito residenziale, che è quello che ha portato al netto miglioramento delle bambine sul piano psichico, ad uno stile di vita più a dimensione della loro infanzia, con frequentazione regolare della scuola dell'obbligo, con partecipazione ad attività ricreative con pari” (cfr. integrazione CTU pag. 79).
Si rammenta che il Tribunale, una volta adito, ha il compito di controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale per governare e tutelare l'interesse del minore. L'articolo 147 del codice civile stabilisce quelli che sono i doveri dei genitori nei confronti dei figli ed impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eSIenze della prole, non certamente riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. I genitori sono gravati non soltanto dell'onere di provvedere alla crescita e all'educazione dei figli, ma anche supportarli sotto l'aspetto morale e materiale in modo che essi possano realizzare la loro personalità. L'assistenza morale trova espresso riconoscimento anche nei rapporti genitori-figli, tale dovere ha una portata assimilabile al diritto del figlio alla “cura” e al diritto di protezione. Il dovere di protezione dei genitori nei confronti dei figli sussiste fino a quando non abbiano raggiunto un determinato livello di autonomia. I genitori sono garanti dell'integrità morale e fisica e sono tenuti a difendere la persona e la personalità del minore. In sintesi, il genitore è titolare di una precisa posizione di garanzia per la protezione del minore.
I genitori possono essere inadempienti ai loro doveri non esercitando le proprie funzioni o esercitandole in modo non conforme all'esclusivo interesse del figlio. Ai fini dell'adozione di provvedimenti limitativi/ablativi, alla violazione dei doveri genitoriali, certamente sussistente per tutto quanto sopra pagina 12 di 16 esposto, occorre che si affianchi il rischio di un grave pregiudizio, che la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente nel pericolo di un danno, anche questo da ritenersi sussistente, in ragione delle ripercussioni traumatiche rilevate da tutti gli operatori e psicologi che hanno valutato le minori.
In un contesto talmente compromesso, qualsiasi altra istanza in ordine a diversa collocazione, oltre che non accoglibili per tutto quanto sopra dedotto, appaiono profondamente confliggenti con la realtà e confermano l'inadeguatezza di chi le chiede nell'effettuare scelte tutelanti per le figlie.
Quanto al padre, il Collegio prende atto dei progressi compiuti, di cui la CTU dà conto7; il medesimo conclude per mantenere l'affido ai Servizi Sociali, il che indica una certa consapevolezza sul fatto che la stabilizzazione non si sia ancora verificata;
si aggiunga che il convenuto allo stato è ancora sottoposto a procedimento penale per la denuncia da parte della ricorrente.
La nonna materna -indicata come possibile collocatario solo con le note conclusive di parte ricorrente-
è soggetto estraneo a questo giudizio: a detta di parte ricorrente sarebbe già affidataria dell'altra figlia
IM, ma di ciò difetta compiuta allegazione e documentazione.
Venendo all'esame dei rimedi previsti, l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184, norma inserita dall'articolo 28, comma 1, lettera d), del
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.
Le disposizioni dell'art 333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che — pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni — hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori (“ogni altro provvedimento relativo alla prole”, come recita l'art. 337-ter c.c. e in 7 Il SI. si è mostrato adeguato alla sede peritale, assumendo un atteggiamento congruo al contesto e collaborativo CP_2 rispetto alle finalità. Nel corso dei colloqui il SInore ha saputo ricostruire la propria storia di vita e quella familiare, esibendo una capacità narrativa povera nella forma, ma sufficiente nel contenuto. Il SI. appare un uomo CP_2 estremamente semplice, con una tendenza al pensiero concreto e alla razionalizzazione, a discapito di una capacità di mentalizzazione più sofisticata, nonché ad un'elaborazione profonda dei propri vissuti. Nei confronti delle figlie manifesta una buona affettività e una sufficiente responsività rispetto ai loro bisogni concreti (sebbene gli operatori del Servizio abbiano messo in luce una preoccupazione ossessiva circa l'aspetto alimentare), viceversa permane una difficoltà nel riconoscere le loro aree di fragilità. Rispetto alle sue esperienze pregresse, il SI. ha sviluppato una riflessione CP_2 critica delle proprie condotte devianti che lo ha portato ad apporre un cambiamento al proprio stile di vita. Ad oggi, il SInore ha un'attività lavorativa stabile e sembra aver compreso la necessità di garantire alle figlie una condizione di sicurezza e di protezione, come dimostrato dalla decisione di trasferirsi in prossimità della comunità per star loro vicino (cfr. integrazione CTU pag. 73-74). pagina 13 di 16 precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche eSIenze di quei minori di cui si discute.
Questi principi vanno integrati e armonizzati con i principi affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e dalla giurisprudenza della Corte EDU, unico organo legittimato a intrepretare la
Convenzione, che costituiscono parametro di costituzionalità delle norme nazionali, in forza del disposto dell'art. 117, primo comma, Cost. (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007) e segnatamente, con quanto stabilito dall'art. 8 della Convenzione sul rispetto della vita privata e familiare.
Come evidenziato in Cassazione Prima Sezione Civile, ordinanza 21.11.203, l'art. 8, nella lettura che ne rende la Corte EDU, tutela la vita familiare e stabilisce che l'eventuale ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima solo qualora sia necessaria, fondata su una base legale chiara e prevedibile e persegua un fine legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito;
la norma obbliga lo Stato anche alla adozione di misure positive finalizzate a garantire i diritti degli interessati, bilanciando gli interessi individuali con quelli della società, e tenendo conto che il miglior interesse del minore costituisce considerazione preminente, di regola prevalente sull'interesse dei genitori. Per quanto infatti sia tutelato il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, a questa regola può derogarsi quando l'ambiente familiare sia inadeguato a garantire una sua armoniosa crescita, né i genitori sono legittimati ad adottare decisioni pregiudizievoli per il figlio
(Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2010 UL e c. Svizzera, Corte EDU, 12 febbraio Per_5
2019, IN e TR c. Italia;
Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c. Italia).
In particolare, se l'affidamento ai servizi sociali è disposto a conclusione del processo, sempre nel regime previgente alla entrata in vigore della riforma operata dal D.lgs. 149/2022, è preferibile comunque apporre un termine, al fine di evidenziarne la natura provvisoria e temporanea, in conformità alla giurisprudenza CEDU sopra citata, ma in ogni caso, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, esso è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile, così come può essere sempre revocato o modificato il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (Cass. 31902/2018).
In conclusione, come chiesto anche dal PM, le minori sono affidate ai Servizi Sociali di LI per un periodo di anni due;
saranno collocate presso una diversa comunità che i Servizi dovranno celermente pagina 14 di 16 individuare al fine di garantire a continuità educativa e scolastica. Sarà mantenuta la presa in carico psicologica e riabilitativa delle minori.
I Servizi Sociali disciplineranno gli incontri e i tempi di permanenza delle minori sia con la madre che con il padre. Gli incontri avverranno inizialmente in luogo neutro;
i Servizi Sociali introdurranno gradualmente modificazioni e ampliamento degli incontri tra i genitori e le minori, con possibilità di trascorrere parte del tempo anche all'esterno del luogo neutro;
prevederanno, sulla base degli esiti del percorso intrapreso dai genitori, una eventuale liberalizzazione degli incontri nel week end da parte dei genitori, coadiuvati dai nonni e/o dall'educativa territoriale;
i genitori potranno video-chiamare le figlie in presenza di personale educativo con cadenza stabilita dai Servizi Sociali.
SUL MANTENIMENTO DEI MINORI
L'attuale collocazione comunitaria delle bambine induce a revocare il contributo al mantenimento posto a carico del convenuto.
Le parti sosterranno ciascuna il 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di LI.
SPESE PROCESSUALI
In ragione della fisionomia della causa e della necessità di una regolamentazione giudiziale, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1518/2023 r.g., ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Visto l'art. 333 c.c. DISPONE che le minori: , nata a LI in [...] CP_2
9.06.2016, , nata a [...] il [...] e , nata a CP_3 Parte_2
LI il 5.08.2019 siano affidate ai Servizi Sociali di LI per un periodo di due anni, con collocazione presso una comunità diversa dall'attuale, che i Servizi dovranno celermente individuare al fine di garantire a continuità educativa e scolastica;
l'Ente affidatario eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con riguardo alle scelte di maggiore interesse per le minori;
i Servizi
Sociali disciplineranno le modalità degli incontri e i tempi di permanenza dei minori con la madre e con il padre come indicato in parte motiva.
pagina 15 di 16 2) DISPONE la prosecuzione della presa in carico psicologica e riabilitativa delle minori.
3) REVOCA il contributo al mantenimento a carico del padre e PONE a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con rinvio alla disciplina del
Protocollo del Tribunale di LI.
4) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi alle parti, al Curatore dei minori e ai Servizi delegati (LI).
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale Ordinario di LI il 23.7.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa IM Francese
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Affinché provvedano al monitoraggio della situazione familiare e in particolare dei minori: , e CP_2 CP_3
, con il compito di indagare la situazione domestica delle minori ed in particolare il rapporto con il Pt_2 padre, e di riferire, se necessario, ogni circostanza utile all'autorità giudiziaria;
i Servizi, solo ove non vi sia pericolo di pregiudizio per i minori, organizzeranno gli incontri padre-figlie con le modalità ritenute idonee e con cadenza almeno quindicinale;
i Servizi svolgeranno altresì un'educativa territoriale per attuare, se possibile, un monitoraggio e affiancamento con visite educative presso l'abitazione materna, con cadenza settimanale o con la frequenza che i Servizi riterranno opportuna (cfr. decreto inaudita altera parte del 13.7.2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa IM Francese Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1518/2023 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Faccioli Marco
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Michelatti Fabrizio
RESISTENTE con l'intervento del AVV. BINELLI ANNA, curatore speciale dei minori: , nata a CP_2
LI in data 9.06.2016, , nata a [...] il [...] e , CP_3 Parte_2 nata a [...] il [...]
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LI
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento di figli minorenni pagina 1 di 16
CONCLUSIONI
Le parti e il Curatore dei minori hanno concluso come segue:
Parte ricorrente:
Si insiste pertanto affinché:
– venga rinnovata la CTU;
– venga escluso l'allontanamento delle minori dalla madre;
– venga privilegiata ogni soluzione – eventualmente anche con l'intervento della nonna materna – che mantenga le figlie con la madre, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure stabilite dalla Legge.
Parte resistente:
L'Avv. Fabrizio Michelatti, nell'interesse del SI. , richiama integralmente le difese Controparte_1 versate in atti;
conferma di aderire alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica depositata dalla
Dott.ssa Per_1
Il Curatore Speciale dei minori:
- disporre, allo stato, l'affidamento delle minori , , ai Servizi Sociali di CP_2 Pt_2 CP_3
LI, con collocazione in adeguata struttura comunitaria individuata dal Servizi Sociali;
- delegare il Servizio Sociale affidatario, di concerto con la NPI presso ASL di LI, della presa in carico delle minori per un supporto di psicoterapia individuale e con obbligo di segnalazione di eventuale situazione di concreto pregiudizio per le minori;
- disporre che i genitori e a cura dei Servizi Sociali di LI Parte_3 Controparte_1 seguano un percorso psicologico di sostegno personale e delle capacità genitoriali;
- disporre che entrambi i genitori possano incontrare le figlie in ambiente neutro con modalità da individuare a cura dei Servi Sociali e con cadenza settimanale e con possibilità di estendere i predetti Per_ incontri con la partecipazione delle nonne materna e paterna e della sorella;
- delegare i Servizi Sociali ad introdurre gradualmente modificazioni e ampliamento degli incontri tra
i genitori e le minori, con possibilità di trascorrere parte del tempo anche all'esterno del luogo neutro
e di prevedere sulla base degli esiti del percorso intrapreso dai genitori, una eventuale liberalizzazione degli incontri nel week end da parte dei genitori, coadiuvati dai nonni e/o dall'educativa territoriale;
- disporre che i genitori possano video-chiamare le figlie in presenza di personale educativo con cadenza stabilita dai Servizi Sociali.
pagina 2 di 16 Il Pubblico Ministero:
Affido dei minori ai Servizi Sociali competenti;
collocamento dei minori in comunità; incontri protetti con i genitori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convissuto dal 2015 al 2023. Parte_1 Controparte_1
Sono genitori di: , nata a [...] in data [...], , nata a CP_2 CP_3
LI il 22.02.2018 e , nata a [...] il [...]. Parte_2
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1
l'affido esclusivo delle minori e le correlate statuizioni in tema di mantenimento, allegando condotte maltrattanti del compagno nel corso di tutta la relazione, e precisando di non avere mai sporto denuncia
“per paura e per non mettere in pericolo le figlie”; ha allegato inoltre che il compagno si sarebbe allontanato da casa all'inizio del 2023 per trasferirsi a Nocera Inferiore, e non avrebbe più corrisposto alcunché per le minori;
ha prodotto due denunce sporte in data 8.5.2023 e 25.5.2023 aventi ad oggetto episodi successivi alla fine della relazione.
Per tale procedimento era fissata udienza di comparizione in data 12.10.2023
Con separato ricorso in data 10.7.2023 -rubricato al r g. n. 1106/2023- chiedeva Parte_1
l'emissione di un ordine di protezione contro gli abusi familiari, allegando che il le avrebbe CP_2 rivolto insulti e minacce durante via telefono e che in data 7.5.2023 si era presentato sotto casa
“urlando e prendendo a calci la porta di casa, insistendo a voler vedere le bambine”.
In data 13.7.2023 era emesso ordine di protezione provvisorio inaudita altera parte, con delega ai
Servizi Sociali competenti1.
In tale procedimento d'urgenza il convenuto si costituiva con memoria in data Controparte_1
21.8.2023 (che qui si riporta in dettaglio, trattandosi delle medesime allegazioni riportate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio), contestando le allegazioni avversarie inerenti i pagina 3 di 16 maltrattamenti domestici;
in particolare: allegava che la ricorrente, già madre di altra minore ( Per_3
avuta da precedente relazione, dopo avere conosciuto il convenuto, lasciava la figlia (che al
[...] tempo aveva cinque anni) ad abitare con la nonna, , a Milano, trasferendosi a LI Controparte_4 per iniziare la convivenza;
che la convivenza era stata caratterizzata da un ménage tranquillo fino a quando nel 2022, durante le ferie familiari, la avrebbe “letteralmente perso la testa per una Pt_1 persona conosciuta casualmente”; da tale momento “la ha iniziato a non prestare più alcuna Pt_1 cura e attenzione alle figlie, esponendole anche a gravi pericoli: in una occasione, le bimbe sono state abbandonate nel mare agitato, a fare il bagno, mentre la SInora si intratteneva con questo soggetto;
in altra occasione, le figlie sono state lasciate sul balcone della casa di vacanza a sorvegliare che il
non tornasse, mentre la si trovava nella camera da letto sempre con questa persona”; CP_2 Pt_1 il convenuto aggiungeva che quando “la famiglia è tornata a LI e la ricorrente si è vista costretta
a interrompere la tresca con questo soggetto, ella è arrivata al punto di procurarsi tagli sulle braccia, in preda ad una preoccupante crisi di nervi”; aggiungeva che la coppia, comunque, superava questa crisi e che la decisione di trasferire tutto il nucleo a Nocera Inferiore, principalmente per ragioni economiche, sarebbe stata presa d'accordo con la compagna;
che, tuttavia, quando si trovava già a
Nocera, la gli comunicava di avere cambiato idea e di voler trattenete le figlie con sé, da quel Pt_1 momento in avanti iniziando a porre in essere condotte ostacolanti al rapporto padre/figlie; non negava di essersi recato il 7.5.2023 presso la casa della ricorrente, né di avere utilizzato toni accesi nel corso di alcune telefonate, ma riconduceva la condotta a volontà di rivedere le figlie e non a finalità maltrattanti;
si opponeva pertanto all'emissione dell'ordine di protezione.
All'udienza celebrata in data 22.8.2023 venivano interrogate liberamente le parti presenti;
procedutosi all'ascolto dei files audio contenenti alcune telefonate, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla richiesta di ordine di protezione, stante il venir meno dei presupposti2; le parti raggiungevano altresì un accordo sul mantenimento del monitoraggio dei Servizi Sociali e sull'importo del mantenimento a carico del padre. 2 Il Giudice procede all'ascolto in contraddittorio delle registrazioni delle telefonate ex doc. 5 parte convenuta;
si appura che la voce nei primi tre files è della madre della ricorrente, mentre nell'ultima registrazione c'è anche la voce della ricorrente;
la ricorrente sostiene trattasi di telefonata dei primi di luglio. A questo punto, dopo lunga discussione parte ricorrente dichiara di rinunciare all'ordine di protezione, a spese compensate, in quanto vi è stato un affievolimento dei presupposti soprattutto in ragione dell'allontanamento non provvisorio del convenuto in altra regione;
le parti concordano sul mantenimento della delega ai Servizi Sociali affinché attivino incontri padre/figlie in luogo neutro, con cadenza da stabilirsi, anche mediante videochiamate;
il convenuto accetta la rinuncia e ribadisce l'impegno a versare l'importo di euro 300 mensili tramite ricarica Post Pay i cui estremi parte ricorrente comunicherà attraverso il proprio legale (cfr. proc. verbale udienza 22.8.2023). pagina 4 di 16 Per quanto attiene al presente procedimento, alla prima udienza di comparizione le parti, dopo avere verbalizzato un aggiornamento della loro situazione personale3, raggiungevano un accordo provvisorio che prevedeva l'affido condiviso, la collocazione presso la madre, la conferma dell'importo del mantenimento di euro 300, nonchè la prosecuzione del monitoraggio dei servizi Sociali e la valutazione psicologica di la ricorrente dava l'assenso alla permanenza delle minori presso il padre nel CP_2 periodo natalizio.
Le parti, in particolare, non contestavano il contenuto della prima relazione di aggiornamento inoltrata al Tribunale dai Servizi Sociali, che -oltre alla conferma della conflittualità esistente- riferiva condotte preoccupanti della madre rispetto al corretto esercizio della funzione protettiva4 e riscontrava sofferenza psicologica nelle minori.
In via istruttoria, entrambe le parti chiedevano l'ammissione di CTU psico diagnostica, disposta con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. in data 7.12.2023, “in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti, ma soprattutto in base al contenuto della relazione dei Servizi Sociali che ha restituito una situazione complessa e critica delle minori, che i genitori non paiono in grado di cogliere né tantomeno di gestire”; con il medesimo provvedimento era nominato un Curatore speciale per le minori. 3 Parte convenuta dichiara: vedo le bambine ogni 15 giorni con le modalità indicate dai Servizi, sembra bloccata, CP_2 abbiamo già l'impegnativa per la visita psicologica e siamo in attesa del primo appuntamento;
e le vedo CP_3 Pt_2 più tranquille, comunque anche mi ha mandato ieri un video affettuoso;
lavoro come lava auto e cerco di essere CP_2 puntuale nella corresponsione del mantenimento. Parte ricorrente dichiara: la mia attività lavorativa è di massaggi in casa, percepisco il reddito di cittadinanza, mi aiuta mia madre. I Servizi stanno aiutandomi a trovare posto nella scuola materna (cfr. proc. verbale udienza del 6.12.2023). 4 La segnalazione sopra menzionata nasce dall'invio del SI. di un vocale di una telefonata intercorsa tra CP_2 quest'ultimo e un'amica della SI.ra dove emerge una presunta frequentazione della donna con un minorenne. In Pt_1 sede di colloquio professionale la SI.ra verbalizza alla scrivente di aver discusso con la madre del ragazzo in Pt_1 questione poiché un venerdì sera ha accolto in casa il ragazzo ubriaco, senza avvisare la mamma di quest'ultimo “… lo so che dovevo chiamare la madre … ho sbagliato … mi dispiace … è venuto da me e io ho pensato di aprire … avevo Per_4 paura che la madre e i fratelli lo picchiavano …”; “… quando ha telefonato alla mamma e le ha detto che era da Per_4 me ubriaco … lei è venuta subito e mi detto cose non belle … “. Rispetto all'accaduto la SI.ra non si ferma a Pt_1 riflettere sull'azione da lei messa in atto e sulle possibili ricadute, le minori erano tutte e tre presenti ma sull'accaduto verbalizza “… è il che CP_2 vuole farmela pagare …”. O ancora negli ultimi giorni la SI.ra ha ospitato una donna con vicissitudini personali e familiari particolarmente difficili e anche in questa occasione non ha riflettuto sulle possibili ricadute sulle figlie. La SI.ra è in difficoltà a svolgere adeguatamente una funzione protettiva, espone infatti le figlie a situazioni Pt_1 difficili, senza essere in grado di effettuare un pensiero preventivo;
la SI.ra è in difficoltà anche nel curare l'aspetto igienico delle figlie, l'operatrice che si reca al domicilio ha invitato la donna ad essere più attenta, spesso le bimbe sono trasandate e poco curate nell'aspetto. La scrivente, con l'aiuto dell'educatrice, ha invitato la SI.ra a intraprendere un percorso presso la Soc. Di Pt_1 Psicologia – ASL VC (cfr. relazione Servizi del 4.12.2023)
pagina 5 di 16 Licenziata la CTU, all'udienza del 28.5.2024 le parti sostanzialmente concordavano con le indicazioni del perito5, il quale indicava come necessario l'affido ai Servizi sociali di tipo rinforzato nell'area della salute, della scuola e del tempo ludico delle minori, evidenziata una situazione di grave pregiudizio derivante dalle insufficienti capacità genitoriali delle parti, affido che era disposto con ordinanza del
29.5.2024
Alla successiva udienza del 23.7.2024, sentite le parti e il Curatore Speciale delle minori, sentita l'Assistente Sociale presente all'udienza, esaminata l'ultima relazione dell'Ente su cui le parti nulla osservavano, la ricorrente esprimeva il proprio assenso all'ingresso in comunità con le proprie figlie onde seguire il progetto educativo dei Servizi Sociali, vista anche la relativa istanza da parte del
Curatore dei Minori (cfr. proc. verbale udienza del 23.7.2024).
La relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 29.1.2025 tuttavia non era positiva: la ricorrente, durante la permanenza in comunità e nel mezzo dello svolgimento del progetto di recupero della genitorialità, aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, era rimasta incinta e aveva in seguito deciso di procedere a interruzione volontaria della gravidanza: “Le operatrici presenti hanno invitato la donna ad intraprendere un reale percorso d'aiuto in quanto è emerso che nonostante l'inserimento in comunità e la possibilità di avere operatrici presenti h.24 la donna non si è mostrata in grado di richiedere il supporto necessario se non a fatti svolti. Le operatrici hanno poi accompagnato la SI.ra presso l'ASL di Chivasso per l'interruzione della gravidanza. All'interno del contesto Pt_1 comunitario , e hanno trovato una loro serenità e tranquillità; le operatrici CP_2 CP_3 Pt_2 hanno lavorato affinché le piccole si riconoscessero come tre singole identità non legate costantemente alla madre. Le minori vanno regolarmente a scuola, partecipano con interesse alle diverse attività svolte e si sono ben integrate nel contesto comunitario”.
Alla luce dell'accaduto l'Ente affidatario concludeva: “Si ritiene che non vi siano più le condizioni per il proseguo comunitario della SI.ra Ancora una volta la donna si è mostrata immatura e Pt_1 non sintonizzata sui bisogni delle proprie figlie, ha agito cercando di soddisfare i propri bisogni e 5 Il curatore speciale condivide le conclusioni della CTU, chiedendo che venga disposto immediatamente l'affido delle minori ai servizi sociali ed evidenziando la necessità di acquisire una relazione dell'ente per valutare la collocazione delle minori, chiedendo che la prossima udienza sia fissata anche per il contraddittorio con l'assistente sociale che segue il nucleo. L'avv. Bozzini concorda con la necessità di acquisire una relazione aggiornata dai servizi sociali, associandosi a quanto detto dal curatore delle minori. Evidenzia che il convenuto non sta prestando collaborazione per la percezione dell'assegno unico familiare. L'avv. Sarasso insiste affinché si proceda il prima possibile all'inserimento delle minori in comunità per il recupero dei rapporti con il padre e non si oppone ad acquisire una relazione dei servizi sociali purché in tempi brevi (cfr. proc. verbale udienza del 28.5.2024). pagina 6 di 16 desideri, senza pensare alle possibili ricadute sulle minori. Il Servizio Sociale scrivente proseguirà
l'inserimento comunitario delle tre minori valutando possibili risorse (famiglie affidatarie), lavorando in sinergia con la Soc. Di Psicologia. I genitori potranno incontrare le figlie in luogo neutro con possibilità di liberalizzare le visite a fronte di un reale percorso che i SInori Pt_4 Pt_1 intraprenderanno”.
Alla successiva udienza del 18.2.2025 le parti, entrambe assistite da nuovi legali, sentite anche l'assistente sociale e un'operatrice della comunità, prendevano posizione sulle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali;
con ordinanza in data 18.2.2025 era dato incarico al CTU per una relazione di aggiornamento.
Depositato l'elaborato peritale (sulle cui conclusioni ci si soffermerà infra), sentite nuovamente le parti e il Curatore Speciale, nonché l'assistente sociale, la causa era rinviata per discussione, che le parti assentivano fosse sostituita dal deposto di note scritte.
SULL'AFFIDAMENTO DELLE MINORI
Gli atti di causa, la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali, restituiscono la narrazione di un contesto famigliare connotato da disagio e marginalizzazione.
Le conclusioni del primo elaborato peritale – non contestate dalle parti, tant'è che anche il legale di parte ricorrente, nelle proprie osservazioni, riteneva adeguato un affido rinforzato ai servizi sociali nell'area della salute, della scuola e del tempo ludico- ben mettono in luce le carenti funzioni genitoriali delle parti.
Il consulente, dopo avere ripercorso la storia del nucleo, osserva: “Il SI. ha un procedimento CP_2 penale per reato di maltrattamenti in famiglia. Non è sempre stato presente come figura di riferimento, per motivi lavorativi, in effetti anche per cultura ed identificazione con un modello familiare forse arcaico, con definizione rigida di ruoli. Presenta una sua affettività come segnalano le figure educative, ma con accentuazione di una seduttività compiacente, in una competizione con la madre”.
Quanto alla ricorrente: “La SI.ra di anni 34 si è mostrata immatura, sempre Parte_1 estremamente teatrale, sia nell'atteggiamento che nell'aspetto, logorroica, impressionistica nelle modalità comunicative, emergevano tratti di grandiosità acritica, posizioni autocentrate. Emergono chiaramente i criteri per evidenziare i tratti di carattere che rimandano ad un Disturbo Istrionico di
Personalità. Ha una condotta genitoriale, in cui è assente la cura complessiva sulla quotidianità, se non occasionale, come segnalano i servizi sociali. Non ha mai protetto le figlie da frequentazioni dubbie. La NO da anni riferisce che sussiste sul piano della responsabilità morale e materiale una
pagina 7 di 16 inadeguatezza del padre rispetto alle sue condotte verso le figlie, ma nulla ha mai messo in atto per proteggere se stessa e per le figlie: sembra incistata nel suo ruolo di donna maltrattata, come è avvenuto in seduta peritale. Le competenze genitoriali sono limitate ed inficiate dai tratti personologici della stessa, per cui è necessario un trattamento ambientale adeguato per l'implementazione delle sue competenze genitoriali.
Rispetto alle bambine si osserva: ha otto anni, ha sei anni, e ha circa cinque CP_2 CP_3 Pt_2 anni. Le tre minori sono con un caregiver esplosivo e discontrollante, come si evince dai colloqui, non in grado di organizzarsi rispetto alle eSIenze delle figlie: essendo la maggiore è precocemente CP_2 adultizzata per essere la alleata della madre, pertanto vi è una grave deficitarietà emotiva, che si estrinseca anche rispetto all'apprendimento. si colgono discrasie nell'apprendimento, e una condizione di disabilità che va approfondita quando sarà possibile per lei essere in una condizione ambientale meno sollecitante verso il conflitto. Anche e presentano un disturbo CP_3 Pt_2 dell'attaccamento sul modello di tipo Indifferenziato.
Si rileva che tutte e tre le minori presentano un grave disturbo di attaccamento, ed in particolare si osserva una percezione di costante pericolo per cui ed , presentano una Ansia di CP_2 CP_3 separazione dalla madre.
Le bambine sono esposte ad una situazione complessa che impedisce un armonico sviluppo;
è necessario un progetto di cura visto le fragilità ed i deficit che sono presenti ad es. nel linguaggio e nell'apprendimento. Tutte e tre hanno un quadro clinico di natura post traumatica rispetto all'esposizione al conflitto genitoriale, con alto indicatore di suggestionabilità. Inoltre vi è una scarsa cura da parte della madre;
vi è una Immaturità relazionale, che pone ad un livello di minore competenza sul piano cognitivo ed emotivo affettivo le minori, in particolare . E' necessario un CP_2 cambiamento ambientale” (cfr. CTU pagg. 48-49).
Sulla base di tale grave quadro clinico tutte le parti hanno dunque acconsentito all'affido vicariale delle minori ai Servizi Sociali e all'inserimento di madre e figlie in comunità mamma/bambino.
Purtroppo, nemmeno tale soluzione ha consentito un recupero delle funzioni genitoriali della madre, la quale -malgrado a parole si mostri interessata alle figlie- nei fatti non si è mostrata centrata sul primario interesse delle minori.
Si osservi che il perdurante giudizio di inadeguatezza si fonda non solo sulla valutazione medico psichiatrica del CTU -che risulta adeguatamente approfondita, avendo valutato le parti in due occasioni pagina 8 di 16 a distanza di mesi- ma anche sugli agiti della ricorrente riportati dai Servizi Sociali e di cui si è dato conto supra.
Il secondo elaborato peritale evidenzia: “La SI.ra ha partecipato ai colloqui peritali con Pt_1 apparente disponibilità, assumendo durante la narrazione un atteggiamento compiacente nei confronti dell'osservatore, spostando su terzi la responsabiltà della condizione in cui è trovata. Lo stile narrativo è impressionistico con caratteristiche manipolatorie e teatrali. L'obiettivo è volto a veicolare un'immagine di Sé incentrata sul suo ruolo di vittima e di madre devota, nonostante le sue condotte abbiano messo in evidenza gravi irresponsabilità nelle funzioni genitoriali. Durante la sua permanenza in comunità, la SI.ra ha iniziato dopo un breve periodo una frequentazione con un soggetto Pt_1 esterno alla struttura, di cui è rimasta incinta (la gravidanza è stata successivamente interrotta).
Questa persona era un occasionale frequentatore dell'attività commerciale in cui prendeva il caffè nelle uscite individuali. Sebbene si concorda sulla presenza di aree di vuoto nel progetto comunitario, la sua condotta volta al piacere personale, dà atto di non aver compreso la gravità della condizione in cui versavano le figlie e perseverando in una posizione di autocentratura. Anteponendo il soddisfacimento dei propri bisogni affettivi e narcisistici all'interesse delle minori, la SI.ra Pt_1 veniva meno alla propria funzione protettiva, esponendo le figlie ad una situazione di potenziale pericolo e di stress, similmente a quanto era accaduto in passato. Dopo i fatti menzionati, la NO ha raccontato con enfasi il supporto ricevuto dal personale della comunità nel portare avanti la frequentazione, attribuendo loro la causa delle sue condotte, in una lettura sostanzialmente acritica delle proprie responsabilità e minimizzante delle conseguenze.
La medesima difficoltà a sintonizzarsi sui reali bisogni delle figlie, si è riscontrata nella descrizione superficiale ed edulcorata del loro rapporto, nonché delle minori stesse, presentate come modelli di un
Sé ideale e disconosciute nelle loro fragilità. Il tratto di scarsa attenzione ai bisogni delle figlie da parte della SI.ra emergeva nuovamente in occasione della seduta peritale con le figlie cui a Pt_1 detta degli operatori, venivano dapprima sollecitate sull'esecuzione dei test grafici, ma cosa più grave
(comunicato dalla dott.sa ) successivamente interrogate sull'esito del colloquio, e su contatti CP_5 della consulente con la responsabile della struttura nella ricerca di un complotto nei suoi confronti, in cui fosse coinvolta anche la Consulente del Giudice. Gli operatori in un incontro di rete (l'iniziale su sollecitazione della scrivente e nel secondo per evidente modalità auto difensiva) riferivano una compliance fittizia al percorso comunitario da parte della SI.ra che assumeva un Pt_1
pagina 9 di 16 comportamento in apparenza adesivo alle regole, ma sostanzialmente scevro di autentica consapevolezza circa le proprie inadeguatezze.
Rispetto alle proprie esperienze pregresse, la SI.ra mostra una scarsa capacità descrittiva, Pt_1 fornendo un racconto caotico e non lineare della propria storia di vita con aree cieche relative ad eventi di grande pregnanza, quale l'affidamento della figlia primogenita alla nonna materna. La difficoltà ad elaborare i propri vissuti si traduce in una lettura superficiale e a tratti persecutoria della realtà, nonché in una tendenza ad un'attribuzione esterna delle responsabilità.
Tale organizzazione della componente limita l'autoriflessività ed inficia le funzioni genitoriali, intese su vestiti, alimentazione e giochi da fornire con il supporto della madre, SI.ra , da cui CP_4 mostra adesso una enorme dipendenza
Dal punto di vista lavorativo, infatti, la SI.ra ha manifestato difficoltà ad autonomizzarsi Pt_1 dalla famiglia, delegando alla madre gli oneri di sostentamento economico e abitativo lungo il suo intero arco di vita. Sotto l'aspetto relazionale, le storie affettive della SI.ra presentano Pt_1 elementi ricorrenti di dipendenza e di ambivalenza, in cui i partner subiscono un repentino processo di svalutazione che capovolge un'immagine inizialmente idealizzata. L'insieme di queste tendenze confluisce in un quadro di immaturità psichica e affettiva, in cui il Sé è ipertrofico e le modalità interpersonali sono strumentali al soddisfacimento dei propri interessi. Al netto delle osservazioni, appare evidente una dimensione psicopatologica in cui sussiste un funzionamento di personalità o che si esplica in un pattern di comportamento rigido e ripetitivo, maladattivo rispetto al proprio ambiente di vita” (cfr. integrazione CTU pag. 72-73).
Il Collegio osserva che la grave condizione inziale in cui versavano le figlie al momento della presa in carico da parte dei Servizi (deficit nel linguaggio e nell'apprendimento; in particolare ritardo nello sviluppo del linguaggio, compatibile ad un periodo pregresso di mancata scolarizzazione e di assenza di adeguati stimoli. quadro clinico di natura post traumatica rispetto all'esposizione al conflitto genitoriale, con alto indicatore di suggestionabilità; attaccamento ansioso alla madre), condizione che richiede ancora interventi educativi e sostegno psicologico, costringe a dare assoluta priorità al benessere di queste: allo stato per le tre bimbe non esiste una situazione praticabile diversa dall'affido ai Servizi Sociali e alla permanenza in un contesto comunitario di supporto, in modo che sia garantita la frequenza scolastica e un supporto educativo adeguato, nonché vengano soddisfatte anche le eSIenze primarie delle minori in termini di vitto e alloggio, non avendo la madre sviluppato alcun progetto né abitativo né lavorativo.
pagina 10 di 16 Si aggiunga che gravi ragioni di convenienza inducono a disporre che sia la madre che le bambine lascino la attuale struttura comunitaria: già con aggiornamento urgente in data 5.4.2025 il CTU segnalava una situazione preoccupante “ossia di un incrinamento del rapporto di fiducia tra la SI.ra
e l'equipe della struttura, che si riverbererà certamente sulle bambine. In sintesi ritengo che Pt_1 ad oggi il percorso comunitario della NO non sia rispondente alla mission della comunità mamma bambino, che dovrebbe vertere sul funzionamento globale della NO, non solo sulle cure materiali della NO. A parere della scrivente, l'inizio della relazione con un partner dopo un mese di inserimento in comunità, la frequentazione dello stesso dopo due mesi (di cui è a conoscenza la comunità come documentato) e la gravidanza dopo pochi incontri intimi a detta della NO stanno ad indicare una superficialità della stessa SI.ra non ben considerata dalla equipe, come se Pt_1 la vita affettiva fosse al di fuori della mission comunitaria, per le modalità con cui si è definita in sei mesi non è espressione di maturità ed evoluzione personologica”. Sostanzialmente, osserva il CTU,
“l'equipe ha colluso con la modalità seduttiva della NO, perché anche la frequentazione del soggetto (noto all'equipe) è stata sottaciuta al servizio sociale, come in un sostegno verso una nuova esperienza affettiva. Questo ha quindi comportato il nascondere al Giudice una serie di elementi che la NO ha portato in consulenza, ritenendo che il loro ruolo fosse di “badanza” ossia di vedere se sapesse pulire le bambine e l'accudimento quotidiano, che in modo meccanico la NO ha fornito.
Come mai l'equipe non ha tenuto conto da cosa si era partiti? Le relazioni pregresse erano dirimenti: vi è quindi stato un rispecchiamento narcisistico della comunità che ha assunto un ruolo salvifico contro l'osservazione delle educatrici precedenti, e contro le indicazioni di un Giudice che scrupolosamente aveva chiesto un parere terzo” (cfr. integrazione CTU pag. 76).
Si aggiunga che anche l'aggiornamento inviato dai Servizi Sociali qualche giorno dopo l'ultima udienza6 restituisce una condotta della ricorrente del tutto spregiudicata a immatura.
Si evidenzia inoltre come la medesima ricorrente ha dato prova dell'impossibilità della prosecuzione del progetto, come risulta dall'esposto alla Procura della Repubblica di LI (trattasi sostanzialmente di denuncia/querela) formalizzata da in data 20.5.2025 depositato da Controparte_4 parte ricorrente dopo l'udienza del 1.7.2025, avente ad oggetto presunti profili di illegalità nell'agire del personale della comunità. È di tutta evidenza come l'attuale clima di astio e rivendicatività, cui contribuisce la nonna materna con un esposto, impedisca un sereno svolgimento del mandato 6 Cfr. relazione di aggiornamento del 4.7.2025 cui si fa rinvio e della quale si evita di trascrivere nel dettaglio il contenuto, che, seppur sconfortante, nulla potrebbe aggiungere alla già ampia descrizione e comprensione del caso. pagina 11 di 16 educativo, con conseguente pregiudizio alle minori. Peraltro, la madre della ricorrente è stata querelata per atteggiamenti minacciosi nei confronti della dott.ssa coordinatrice della comunità (cfr. Pt_5 allegato relazione Servizi Sociali del 24.4.2025).
Come evidenziato anche dal Curatore speciale delle minori, purtroppo sono venuti meno i presupposti perché possa continuare un progetto condiviso tra la Comunità e la la quale in più occasioni Pt_1 ha palesato di non avere più fiducia nelle operatrici della Comunità e nel contenuto delle loro relazioni.
In tale contesto occorre pertanto collocare le minori presso una diversa struttura nell'ambito della circoscrizione di competenza dei Servizi, in modo da mantenere la continuità scolastica e educativa e non vanificare il lavoro già fatto con le bimbe, che -si rammenta- hanno vissuto, fino all'inserimento in
Comunità, in un contesto deprivato e trascurante. Anche il CTU ha rilevato come le bimbe risultino
“ben inserite in un percorso di cura e trattamento in ambito residenziale, che è quello che ha portato al netto miglioramento delle bambine sul piano psichico, ad uno stile di vita più a dimensione della loro infanzia, con frequentazione regolare della scuola dell'obbligo, con partecipazione ad attività ricreative con pari” (cfr. integrazione CTU pag. 79).
Si rammenta che il Tribunale, una volta adito, ha il compito di controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale per governare e tutelare l'interesse del minore. L'articolo 147 del codice civile stabilisce quelli che sono i doveri dei genitori nei confronti dei figli ed impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eSIenze della prole, non certamente riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. I genitori sono gravati non soltanto dell'onere di provvedere alla crescita e all'educazione dei figli, ma anche supportarli sotto l'aspetto morale e materiale in modo che essi possano realizzare la loro personalità. L'assistenza morale trova espresso riconoscimento anche nei rapporti genitori-figli, tale dovere ha una portata assimilabile al diritto del figlio alla “cura” e al diritto di protezione. Il dovere di protezione dei genitori nei confronti dei figli sussiste fino a quando non abbiano raggiunto un determinato livello di autonomia. I genitori sono garanti dell'integrità morale e fisica e sono tenuti a difendere la persona e la personalità del minore. In sintesi, il genitore è titolare di una precisa posizione di garanzia per la protezione del minore.
I genitori possono essere inadempienti ai loro doveri non esercitando le proprie funzioni o esercitandole in modo non conforme all'esclusivo interesse del figlio. Ai fini dell'adozione di provvedimenti limitativi/ablativi, alla violazione dei doveri genitoriali, certamente sussistente per tutto quanto sopra pagina 12 di 16 esposto, occorre che si affianchi il rischio di un grave pregiudizio, che la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente nel pericolo di un danno, anche questo da ritenersi sussistente, in ragione delle ripercussioni traumatiche rilevate da tutti gli operatori e psicologi che hanno valutato le minori.
In un contesto talmente compromesso, qualsiasi altra istanza in ordine a diversa collocazione, oltre che non accoglibili per tutto quanto sopra dedotto, appaiono profondamente confliggenti con la realtà e confermano l'inadeguatezza di chi le chiede nell'effettuare scelte tutelanti per le figlie.
Quanto al padre, il Collegio prende atto dei progressi compiuti, di cui la CTU dà conto7; il medesimo conclude per mantenere l'affido ai Servizi Sociali, il che indica una certa consapevolezza sul fatto che la stabilizzazione non si sia ancora verificata;
si aggiunga che il convenuto allo stato è ancora sottoposto a procedimento penale per la denuncia da parte della ricorrente.
La nonna materna -indicata come possibile collocatario solo con le note conclusive di parte ricorrente-
è soggetto estraneo a questo giudizio: a detta di parte ricorrente sarebbe già affidataria dell'altra figlia
IM, ma di ciò difetta compiuta allegazione e documentazione.
Venendo all'esame dei rimedi previsti, l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184, norma inserita dall'articolo 28, comma 1, lettera d), del
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.
Le disposizioni dell'art 333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che — pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni — hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori (“ogni altro provvedimento relativo alla prole”, come recita l'art. 337-ter c.c. e in 7 Il SI. si è mostrato adeguato alla sede peritale, assumendo un atteggiamento congruo al contesto e collaborativo CP_2 rispetto alle finalità. Nel corso dei colloqui il SInore ha saputo ricostruire la propria storia di vita e quella familiare, esibendo una capacità narrativa povera nella forma, ma sufficiente nel contenuto. Il SI. appare un uomo CP_2 estremamente semplice, con una tendenza al pensiero concreto e alla razionalizzazione, a discapito di una capacità di mentalizzazione più sofisticata, nonché ad un'elaborazione profonda dei propri vissuti. Nei confronti delle figlie manifesta una buona affettività e una sufficiente responsività rispetto ai loro bisogni concreti (sebbene gli operatori del Servizio abbiano messo in luce una preoccupazione ossessiva circa l'aspetto alimentare), viceversa permane una difficoltà nel riconoscere le loro aree di fragilità. Rispetto alle sue esperienze pregresse, il SI. ha sviluppato una riflessione CP_2 critica delle proprie condotte devianti che lo ha portato ad apporre un cambiamento al proprio stile di vita. Ad oggi, il SInore ha un'attività lavorativa stabile e sembra aver compreso la necessità di garantire alle figlie una condizione di sicurezza e di protezione, come dimostrato dalla decisione di trasferirsi in prossimità della comunità per star loro vicino (cfr. integrazione CTU pag. 73-74). pagina 13 di 16 precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche eSIenze di quei minori di cui si discute.
Questi principi vanno integrati e armonizzati con i principi affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e dalla giurisprudenza della Corte EDU, unico organo legittimato a intrepretare la
Convenzione, che costituiscono parametro di costituzionalità delle norme nazionali, in forza del disposto dell'art. 117, primo comma, Cost. (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007) e segnatamente, con quanto stabilito dall'art. 8 della Convenzione sul rispetto della vita privata e familiare.
Come evidenziato in Cassazione Prima Sezione Civile, ordinanza 21.11.203, l'art. 8, nella lettura che ne rende la Corte EDU, tutela la vita familiare e stabilisce che l'eventuale ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima solo qualora sia necessaria, fondata su una base legale chiara e prevedibile e persegua un fine legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito;
la norma obbliga lo Stato anche alla adozione di misure positive finalizzate a garantire i diritti degli interessati, bilanciando gli interessi individuali con quelli della società, e tenendo conto che il miglior interesse del minore costituisce considerazione preminente, di regola prevalente sull'interesse dei genitori. Per quanto infatti sia tutelato il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, a questa regola può derogarsi quando l'ambiente familiare sia inadeguato a garantire una sua armoniosa crescita, né i genitori sono legittimati ad adottare decisioni pregiudizievoli per il figlio
(Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2010 UL e c. Svizzera, Corte EDU, 12 febbraio Per_5
2019, IN e TR c. Italia;
Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c. Italia).
In particolare, se l'affidamento ai servizi sociali è disposto a conclusione del processo, sempre nel regime previgente alla entrata in vigore della riforma operata dal D.lgs. 149/2022, è preferibile comunque apporre un termine, al fine di evidenziarne la natura provvisoria e temporanea, in conformità alla giurisprudenza CEDU sopra citata, ma in ogni caso, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, esso è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile, così come può essere sempre revocato o modificato il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (Cass. 31902/2018).
In conclusione, come chiesto anche dal PM, le minori sono affidate ai Servizi Sociali di LI per un periodo di anni due;
saranno collocate presso una diversa comunità che i Servizi dovranno celermente pagina 14 di 16 individuare al fine di garantire a continuità educativa e scolastica. Sarà mantenuta la presa in carico psicologica e riabilitativa delle minori.
I Servizi Sociali disciplineranno gli incontri e i tempi di permanenza delle minori sia con la madre che con il padre. Gli incontri avverranno inizialmente in luogo neutro;
i Servizi Sociali introdurranno gradualmente modificazioni e ampliamento degli incontri tra i genitori e le minori, con possibilità di trascorrere parte del tempo anche all'esterno del luogo neutro;
prevederanno, sulla base degli esiti del percorso intrapreso dai genitori, una eventuale liberalizzazione degli incontri nel week end da parte dei genitori, coadiuvati dai nonni e/o dall'educativa territoriale;
i genitori potranno video-chiamare le figlie in presenza di personale educativo con cadenza stabilita dai Servizi Sociali.
SUL MANTENIMENTO DEI MINORI
L'attuale collocazione comunitaria delle bambine induce a revocare il contributo al mantenimento posto a carico del convenuto.
Le parti sosterranno ciascuna il 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di LI.
SPESE PROCESSUALI
In ragione della fisionomia della causa e della necessità di una regolamentazione giudiziale, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1518/2023 r.g., ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Visto l'art. 333 c.c. DISPONE che le minori: , nata a LI in [...] CP_2
9.06.2016, , nata a [...] il [...] e , nata a CP_3 Parte_2
LI il 5.08.2019 siano affidate ai Servizi Sociali di LI per un periodo di due anni, con collocazione presso una comunità diversa dall'attuale, che i Servizi dovranno celermente individuare al fine di garantire a continuità educativa e scolastica;
l'Ente affidatario eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con riguardo alle scelte di maggiore interesse per le minori;
i Servizi
Sociali disciplineranno le modalità degli incontri e i tempi di permanenza dei minori con la madre e con il padre come indicato in parte motiva.
pagina 15 di 16 2) DISPONE la prosecuzione della presa in carico psicologica e riabilitativa delle minori.
3) REVOCA il contributo al mantenimento a carico del padre e PONE a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con rinvio alla disciplina del
Protocollo del Tribunale di LI.
4) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi alle parti, al Curatore dei minori e ai Servizi delegati (LI).
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale Ordinario di LI il 23.7.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa IM Francese
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Affinché provvedano al monitoraggio della situazione familiare e in particolare dei minori: , e CP_2 CP_3
, con il compito di indagare la situazione domestica delle minori ed in particolare il rapporto con il Pt_2 padre, e di riferire, se necessario, ogni circostanza utile all'autorità giudiziaria;
i Servizi, solo ove non vi sia pericolo di pregiudizio per i minori, organizzeranno gli incontri padre-figlie con le modalità ritenute idonee e con cadenza almeno quindicinale;
i Servizi svolgeranno altresì un'educativa territoriale per attuare, se possibile, un monitoraggio e affiancamento con visite educative presso l'abitazione materna, con cadenza settimanale o con la frequenza che i Servizi riterranno opportuna (cfr. decreto inaudita altera parte del 13.7.2023)