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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/11/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1216/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1216/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSA FINI, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in San Giovanni ND (FG) alla Via Verrocchio, n.6 RICORRENTE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI Controparte_1 CodiceFiscale_2
AUGELLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Giovanni ND (FG) alla Via L. Giuva, n.13 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte ex art. 127 ter per l'udienza del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.03.2025, per il tramite del proprio difensore, premettendo Parte_1 che in data 30.12.1982 contraeva matrimonio concordatario in San Giovanni ND (FG) con regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Controparte_1
Comune di San Giovanni ND nell'anno 1982 (Atto n.156, Parte II, Serie A, anno 1982), in regime di comunione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il 22.11.1983, e il Persona_1 Parte_2
10.07.1988, chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito.
pagina 1 di 3 La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con CP_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai
[...] comportamenti del marito, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Con atto dell'08.05.2025, si costituiva in giudizio il quale aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione. All'udienza di prima comparizione, fissata con decreto del Presidente per il giorno 11.06.2025, il Giudice Relatore designato, dando atto della richiesta congiunta pervenuta dalle parti, di valutare la possibilità di trasformare il presente giudizio in consensuale, concedeva il rinvio all'udienza del 15.09.2025, da svolgersi in modalità cartolare. In prossimità di detta udienza, le parti addivenivano ad un accordo, cristallizzato nella scrittura sottoscritta da entrambi i coniugi l'08.09.2025 e depositata il 10.09.2025, che qui deve intendersi integralmente riprodotta e trascritta. Il Giudice, ritenute le dette condizioni non in contrasto con le norme imperative, l'ordine pubblico ed il buon costume, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 20.10.2025, con deposito il giorno seguente.
***** La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata dell'08.09.2025 e depositata il 10.09.2025. Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] - Parte_1
FG-, il 24.10.1960) e (nato a [...] -FG- il Controparte_1
16.01.1958), che hanno contratto matrimonio concordatario in San Giovanni ND (FG) il 30.12.1982 (Atto n.156, Parte II, Serie A, anno 1982);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo dell'08.09.2025, depositate il 10.09.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del giorno 11.11.2025
pagina 2 di 3 IL GIUDICE REL./EST.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1216/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSA FINI, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in San Giovanni ND (FG) alla Via Verrocchio, n.6 RICORRENTE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI Controparte_1 CodiceFiscale_2
AUGELLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Giovanni ND (FG) alla Via L. Giuva, n.13 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte ex art. 127 ter per l'udienza del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.03.2025, per il tramite del proprio difensore, premettendo Parte_1 che in data 30.12.1982 contraeva matrimonio concordatario in San Giovanni ND (FG) con regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Controparte_1
Comune di San Giovanni ND nell'anno 1982 (Atto n.156, Parte II, Serie A, anno 1982), in regime di comunione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il 22.11.1983, e il Persona_1 Parte_2
10.07.1988, chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito.
pagina 1 di 3 La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con CP_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai
[...] comportamenti del marito, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Con atto dell'08.05.2025, si costituiva in giudizio il quale aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione. All'udienza di prima comparizione, fissata con decreto del Presidente per il giorno 11.06.2025, il Giudice Relatore designato, dando atto della richiesta congiunta pervenuta dalle parti, di valutare la possibilità di trasformare il presente giudizio in consensuale, concedeva il rinvio all'udienza del 15.09.2025, da svolgersi in modalità cartolare. In prossimità di detta udienza, le parti addivenivano ad un accordo, cristallizzato nella scrittura sottoscritta da entrambi i coniugi l'08.09.2025 e depositata il 10.09.2025, che qui deve intendersi integralmente riprodotta e trascritta. Il Giudice, ritenute le dette condizioni non in contrasto con le norme imperative, l'ordine pubblico ed il buon costume, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 20.10.2025, con deposito il giorno seguente.
***** La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata dell'08.09.2025 e depositata il 10.09.2025. Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] - Parte_1
FG-, il 24.10.1960) e (nato a [...] -FG- il Controparte_1
16.01.1958), che hanno contratto matrimonio concordatario in San Giovanni ND (FG) il 30.12.1982 (Atto n.156, Parte II, Serie A, anno 1982);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo dell'08.09.2025, depositate il 10.09.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del giorno 11.11.2025
pagina 2 di 3 IL GIUDICE REL./EST.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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