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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3638/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Scrimali, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.11.2024, l'odierna ricorrente a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
All'odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da atti di causa;
indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che la ricorrente sia “affetta da: “Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica già pluririvascolarizzata con disfunzione ventricolare sn di tipo lieve (FE: 40-50%). Asma bronchiale moderata persistente. Disturbo ansioso depressivo con attacchi di panico. Artroprotesi del ginocchio dx”. Tali infermità hanno il carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità lavorativa pari al 76 (settantasei)% a decorrere dal mese di ottobre
2023”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione, anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Avuto riguardo alla data di decorrenza del requisito sanitario, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida, con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 76% con decorrenza dal mese di ottobre 2023; compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di LD
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3638/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Scrimali, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.11.2024, l'odierna ricorrente a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
All'odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da atti di causa;
indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che la ricorrente sia “affetta da: “Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica già pluririvascolarizzata con disfunzione ventricolare sn di tipo lieve (FE: 40-50%). Asma bronchiale moderata persistente. Disturbo ansioso depressivo con attacchi di panico. Artroprotesi del ginocchio dx”. Tali infermità hanno il carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità lavorativa pari al 76 (settantasei)% a decorrere dal mese di ottobre
2023”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione, anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Avuto riguardo alla data di decorrenza del requisito sanitario, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida, con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 76% con decorrenza dal mese di ottobre 2023; compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di LD