Articolo 45 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 44Articolo 46
Versione
15 dicembre 1981
Art. 45. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

L' articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente:
"Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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