Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 02/02/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Arduino ed Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, via Spartaco, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 10.12.2024 e notificato in data 16.12.2024, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IN AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso, il signor -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto della Questura di Milano, in epigrafe specificato, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal medesimo presentata. In particolare, il provvedimento impugnato è motivato in considerazione della mancata dimostrazione della titolarità, in capo al ricorrente, di redditi da lavoro autonomo o da lavoro subordinato, atteso che dall’Estratto Casellario Attivi dell’I.N.P.S. risulta “ la cessazione di ogni contribuzione da lavoro, a partire dal 31.10.2018 ”.
2. A sostegno del gravame, sono stati dedotti eccesso di potere ed erronea valutazione della situazione di fatto, inadeguata ed erronea istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, omesso esame del percorso lavorativo del ricorrente, della sua prospettiva reddituale e dei nuovi elementi sopraggiunti.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. Con ordinanza cautelare n. 390/2025 di questo Tribunale, il provvedimento impugnato è stato sospeso ed è stato ordinato all’amministrazione di procedere al riesame onde valutare anche la sopravvenienza di nuovi elementi astrattamente idonei a consentire il rilascio del titolo di soggiorno in favore del ricorrente, come documentati agli atti del presente giudizio.
5. Con provvedimento del 28.05.2025 è stato disposto il ritiro in autotutela del decreto impugnato. Successivamente, come comunicato dalla Questura di Milano con nota del 26.06.2025, è stato emesso in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido dal 07.05.2025 al 06.05.2026.
6. Infine, con nota del 25.01.2026, il ricorrente ha chiesto che “ il presente procedimento venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ” avendo egli già ritirato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Alla camera di consiglio del 27.01.2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
8. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce dell’ottenimento del permesso di soggiorno e come dichiarato in atti, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
IN AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AC | IA DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.