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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3516 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
in persona del pro tempore, rappresentato Parte_1 Pt_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato
Appellante
E
elettivamente domiciliato in Apollosa (BN), alla Via Roma, n. 201, CP_1 presso lo studio dello scrivente avv. Giulio Penna, del Foro di Benevento, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma sezione lavoro e previdenza n. 12490/24, depositata il 3.12.2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di essere stato assunto dal CP_1
in data 04.09.2023 con contratto di lavoro a tempo Parte_1 indeterminato e qualifica di funzionario ex Area III – F1 e di aver presentato in data
26.10.2023 istanza di mobilità compensativa per interscambio ex art. 7 del DPCM
5 agosto 1988, n. 325 con la dott.ssa dipendente della Regione Testimone_1
MP (che ha pure reso parere favorevole), ha lamentato che, pur sussistendo i presupposti normativi per la detta mobilità, in data 22.11.2023 il ha Parte_1 rigettato la domanda, in ragione della supposta incompatibilità con il periodo di prova di quattro mesi previsto dall'art. 1 del contratto individuale nonché con il vincolo di permanenza quinquennale previsto dall'art. 5, comma 5 bis del d.lgs. n.
165/2001.
Assumendo, dunque, l'illegittimità del diniego, ben potendo il periodo di prova essere completato presso l'Amministrazione destinataria, e non prevedendo, l'art. 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325, alcun limite temporale per l'operatività della mobilità per interscambio, ha altresì evidenziando il bisogno urgente di avvicinamento all'anziana madre, residente a [...], già riconosciuta totalmente invalida e con necessità di assistenza continua ed in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 104/192.
Ha quindi convenuto in giudizio il , la Regione MP e Parte_1
affinché sia accertato il suo diritto al trasferimento per la mobilità Testimone_1 compensativa. Rimasto contumace il , si è costituita la Parte_1
Regione MP, deducendo che l'istruttoria si è conclusa negativamente a causa del diniego opposto dal e che il parere favorevole rilasciato Parte_1 alla dott.ssa dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali è Tes_1 illegittimo, in quanto emanato da un organo incompetente. La Regione MP ha concluso eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in relazione al provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto della domanda attorea spiegata nei suoi confronti. Si è costituita in giudizio, con comparsa di intervento adesivo, la la quale, premessi cenni sulla sua personale condizione di salute, Testimone_1 ha aderito alle difese ed alle richieste spiegate dal ricorrente, evidenziando anche che la mobilità richiesta verso la sede di residenza le permetterebbe un miglioramento della qualità della vita in ragione delle patologie da cui è affetta.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: << definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso CP_1 depositato il 09/05/2024, così provvede: 1. - dichiara l'illegittimità del diniego del nulla osta da parte del alla mobilità per interscambio Parte_1 avanzata dal ricorrente con istanza del 26.10.2023; 2. - dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare della mobilità per interscambio con Testimone_1
e, per l'effetto, condanna la Regione MP ed il Parte_1 all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite>>.
Con il gravame il ha chiesto la riforma della sentenza con rimessione al Parte_1 primo giudice sostenendo che solo dalla notifica del 10.12.2024 presso l'Avvocatura Generale dello Stato si sarebbe appreso dell'esistenza del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro e Previdenza, recante
R.G.N. 17837/24; il ricorso introduttivo di tale giudizio con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, infatti, non sarebbero mai stati notificati al presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi del combinato Parte_1 disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933; che era erronea la declaratoria di contumacia <<…si chiede l'annullamento della gravata sentenza con rimessione degli atti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c. Stante il contenuto della gravata decisione e l'irreversibilità degli effetti che conseguirebbero alla relativa esecuzione, alla luce dell'evidente vizio del contraddittorio testé denunziato, si chiede, in via cautelare, la sospensione della sentenza appellata>>.
Si è costituito il resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
Con deposito telematico dell'1.12.2025 il ha depositato nota Parte_1 congiunta dove i difensori delle parti < agli atti del giudizio recante R.G. n. 3516/2024 – incardinato innanzi la Corte di
Appello di Roma – e chiedono, per l'effetto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese di lite>>.
All'udienza odierna il ha chiesto la decisione in conformità Parte_1 delle richieste congiunte predette.
La causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Osserva la Corte che è intervenuta da parte dell'appellante la rinuncia agli atti del giudizio in appello. La rinuncia è stata condivisa e quindi accettata dalla controparte.
Entrambe le parti hanno chiesto che si desse atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sotto tale ultimo profilo non sono stati forniti elementi idoeni a ritenere che le questioni oggetto della decisione di primo grado abbiano trovato diversa e totale soddisfazione in altro e diverso contesto.
Non resta che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l'estizione del processo.
Le spese del grado possono essere compensate in aderenza agli accordi sul punto intervenuti fra le parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese del grado.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3516 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
in persona del pro tempore, rappresentato Parte_1 Pt_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato
Appellante
E
elettivamente domiciliato in Apollosa (BN), alla Via Roma, n. 201, CP_1 presso lo studio dello scrivente avv. Giulio Penna, del Foro di Benevento, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma sezione lavoro e previdenza n. 12490/24, depositata il 3.12.2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di essere stato assunto dal CP_1
in data 04.09.2023 con contratto di lavoro a tempo Parte_1 indeterminato e qualifica di funzionario ex Area III – F1 e di aver presentato in data
26.10.2023 istanza di mobilità compensativa per interscambio ex art. 7 del DPCM
5 agosto 1988, n. 325 con la dott.ssa dipendente della Regione Testimone_1
MP (che ha pure reso parere favorevole), ha lamentato che, pur sussistendo i presupposti normativi per la detta mobilità, in data 22.11.2023 il ha Parte_1 rigettato la domanda, in ragione della supposta incompatibilità con il periodo di prova di quattro mesi previsto dall'art. 1 del contratto individuale nonché con il vincolo di permanenza quinquennale previsto dall'art. 5, comma 5 bis del d.lgs. n.
165/2001.
Assumendo, dunque, l'illegittimità del diniego, ben potendo il periodo di prova essere completato presso l'Amministrazione destinataria, e non prevedendo, l'art. 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325, alcun limite temporale per l'operatività della mobilità per interscambio, ha altresì evidenziando il bisogno urgente di avvicinamento all'anziana madre, residente a [...], già riconosciuta totalmente invalida e con necessità di assistenza continua ed in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 104/192.
Ha quindi convenuto in giudizio il , la Regione MP e Parte_1
affinché sia accertato il suo diritto al trasferimento per la mobilità Testimone_1 compensativa. Rimasto contumace il , si è costituita la Parte_1
Regione MP, deducendo che l'istruttoria si è conclusa negativamente a causa del diniego opposto dal e che il parere favorevole rilasciato Parte_1 alla dott.ssa dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali è Tes_1 illegittimo, in quanto emanato da un organo incompetente. La Regione MP ha concluso eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in relazione al provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto della domanda attorea spiegata nei suoi confronti. Si è costituita in giudizio, con comparsa di intervento adesivo, la la quale, premessi cenni sulla sua personale condizione di salute, Testimone_1 ha aderito alle difese ed alle richieste spiegate dal ricorrente, evidenziando anche che la mobilità richiesta verso la sede di residenza le permetterebbe un miglioramento della qualità della vita in ragione delle patologie da cui è affetta.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: << definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso CP_1 depositato il 09/05/2024, così provvede: 1. - dichiara l'illegittimità del diniego del nulla osta da parte del alla mobilità per interscambio Parte_1 avanzata dal ricorrente con istanza del 26.10.2023; 2. - dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare della mobilità per interscambio con Testimone_1
e, per l'effetto, condanna la Regione MP ed il Parte_1 all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite>>.
Con il gravame il ha chiesto la riforma della sentenza con rimessione al Parte_1 primo giudice sostenendo che solo dalla notifica del 10.12.2024 presso l'Avvocatura Generale dello Stato si sarebbe appreso dell'esistenza del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro e Previdenza, recante
R.G.N. 17837/24; il ricorso introduttivo di tale giudizio con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, infatti, non sarebbero mai stati notificati al presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi del combinato Parte_1 disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933; che era erronea la declaratoria di contumacia <<…si chiede l'annullamento della gravata sentenza con rimessione degli atti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c. Stante il contenuto della gravata decisione e l'irreversibilità degli effetti che conseguirebbero alla relativa esecuzione, alla luce dell'evidente vizio del contraddittorio testé denunziato, si chiede, in via cautelare, la sospensione della sentenza appellata>>.
Si è costituito il resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
Con deposito telematico dell'1.12.2025 il ha depositato nota Parte_1 congiunta dove i difensori delle parti < agli atti del giudizio recante R.G. n. 3516/2024 – incardinato innanzi la Corte di
Appello di Roma – e chiedono, per l'effetto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese di lite>>.
All'udienza odierna il ha chiesto la decisione in conformità Parte_1 delle richieste congiunte predette.
La causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Osserva la Corte che è intervenuta da parte dell'appellante la rinuncia agli atti del giudizio in appello. La rinuncia è stata condivisa e quindi accettata dalla controparte.
Entrambe le parti hanno chiesto che si desse atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sotto tale ultimo profilo non sono stati forniti elementi idoeni a ritenere che le questioni oggetto della decisione di primo grado abbiano trovato diversa e totale soddisfazione in altro e diverso contesto.
Non resta che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l'estizione del processo.
Le spese del grado possono essere compensate in aderenza agli accordi sul punto intervenuti fra le parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese del grado.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa