Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03261/2026REG.PROV.COLL.
N. 08093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8093 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS- resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del SE del 4 dicembre 2024 n. SEWEB/P20241006611 di decadenza dagli incentivi per l'impianto fotovoltaico n. 1101301
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il Cons. IA IS e udito per la parte appellata l’avvocato Stefano Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FA
Il 27 giugno 2013 il signor -OMISSIS- quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, presentava domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012 (Quinto conto energia) per un impianto (n. 1101301), entrato in esercizio il 18 giugno 2013, di potenza pari a 12 kW, installato su un edificio (in particolare su tetto a falda di un manufatto industriale) sito in via -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (Ancona), al catasto al foglio 8, particella 209, sub 6, autorizzato dal Comune di -OMISSIS- il 3 maggio 2013.
La documentazione tecnica dell’impianto (planimetria, schemi elettrici, certificato di prestazione energetica) risultava redatta dall’ing. -OMISSIS-.
Il 3 luglio 2013 il SE comunicava l’avvenuta ricezione della domanda.
Con nota del 23 luglio 2013 il SE comunicava l’ammissione alle tariffe incentivanti per venti anni (nella misura di 0,171 euro/kWh per l’energia produzione netta immessa in rete; nella misura di 0,089 euro/kWh per la produzione netta consumata).
Il 4 settembre 2013 è stata stipulata la convenzione tra SE e società -OMISSIS- per l’erogazione degli incentivi.
Successivamente, con decreto del 20 gennaio 2018, è stato eseguito un sequestro penale nel corso di indagini per i reati di falso e truffa aggravata. Rispetto all’impianto in questione il decreto di sequestro faceva riferimento all’utilizzo di documentazione falsa (elaborato planimetrico, elaborato tecnico, schemi elettrici riportanti timbro e firma apocrifi dell’ing. -OMISSIS-).
Con nota del 20 luglio 2021 il SE comunicava alla società -OMISSIS- – nel frattempo divenuta titolare dell’impianto- l’avvio di un procedimento di verifica, preannunciando un sopralluogo di tecnici appositamente incaricati per la data del 26 luglio 2021.
Nel corso del sopralluogo i tecnici accertavano che nello stesso sito erano stati realizzati altri due impianti incentivati dal SE (807903 e 805055); in particolare sulla medesima particella catastale era installato anche l’impianto 805055 della potenza di 198,72 KW; sotto il profilo edilizio risultavano presentate al Comune di -OMISSIS- una comunicazione di inizio attività (CIA) in data 26 gennaio 2012 relativa ad un impianto di 200 KW (sulla copertura dell’edificio) e ad un altro impianto di 49 KW (sulla facciata); una successiva CIA, il 3 maggio 2013, per l’impianto di 12 KW.
Il 28 luglio 2021 la società -OMISSIS- inviava una comunicazione al Comune di -OMISSIS- precisando che l’impianto (n. 805055) di 200 KW era stato concretamente realizzato di 198,72 KW; l’impianto (807903) di 49 KW era stato realizzato di 37,38 KW per motivi di ombreggiamento; l’impianto di 12 Kw era stato realizzato successivamente in forza della CIA del 3 maggio 2013, “sullo spazio rimanente sulla copertura del fabbricato”.
Nelle osservazioni al verbale di sopralluogo del 5 agosto 2021 la società richiamava la comunicazione inviata al Comune il 28 luglio e faceva riferimento ai tre impianti realizzati nel medesimo sito.
Con comunicazione del 7 agosto 2024 il SE invitava la società -OMISSIS-a presentare osservazioni, richiamando l’avvenuto trasferimento, dal 19 febbraio 2016, della proprietà superficiaria del tetto alla società -OMISSIS- indicando che il relativo atto era stato acquisito nell’ambito del procedimento relativo all’impianto n. 805055; richiamava altresì le CIA del 26 gennaio 2012 e del 3 maggio 2013 e la successiva comunicazione inviata dalla società al Comune il 28 luglio 2021; la sentenza del Tribunale di Ancona n. 874 del 9 luglio 2024, nel frattempo intervenuta, che aveva condannato il legale rappresentante della società per truffa aggravata con misure interdittive nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS-); in particolare veniva riportata la motivazione della sentenza penale che “ per i tre impianti di -OMISSIS- ” indicava la realizzazione di artifici e raggiri consistenti nella “ alterazione della CIA n. 1301 del 26.1.2012 mediante modifica del contenuto della relazione illustrativa con l’indicazione del solo impianto a tetto (eliminando quello a facciata) e con modifica del relativo elaborato planimetrico, facendo risultare una potenza diversa da quella autorizzata ed esecuzione di un frazionamento dell’impianto per ottenere maggiori incentivi …modifica del contenuto della relazione illustrativa con l’indicazione del solo impianto a facciata (eliminando quello a tetto) e del relativo elaborato planimetrico e della relazione tecnica con predisposizione degli elaborati fotografici ad hoc, facendo risultare una potenza diversa da quella autorizzata, eseguendo il frazionamento dell’impianto, facendo apparire come facciata di capannone una mera parete appoggiata solo in parte all’edificio, per farla rientrare nella categoria di innovazione tecnologica e l’utilizzo di documenti (uno schema elettrico e di uno schema tecnico finale di impianto) recanti la firma apocrifa dell’ing. --OMISSIS- ; l’utilizzo della CIA n. 5450 del 3.5.2013 per l’impianto fotovoltaico già autorizzato con la CIA n. 1301 del 26.1.2012 (che ha consentito un frazionamento al fine di ottenere maggiori incentivi) e di altri elaborati tecnici (elaborato planimetrico, elaborato grafico, schema elettrico) recanti la firma apocrifa dell’ing. --OMISSIS- ”. Il SE pertanto rilevava “ l’artato frazionamento della potenza complessivamente realizzata per mezzo dell’installazione dell’impianto in esame e degli impianti nn. 807903 e 805055, anch’essi assentiti per mezzo della richiamata CIA del 26 gennaio 2012” ; indicava che “ gli elaborati tecnici di progetto trasmessi al SE in allegato alla richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti recano timbro e firma apocrifi dell’ing.-OMISSIS-- ”; contestava quindi la violazione rilevante di cui all’Allegato 1 al D.M 31 gennaio 2014 lett. a): “ presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi”.
La società il 5 settembre 2024 presentava osservazioni evidenziando che la sentenza penale non era definitiva; che nel 2021 il SE aveva indicato la conclusione del procedimento di verifica in 180 giorni e che comunque nel corso delle indagini penali si era dato atto che le falsità non avevano influito sull’erogazione degli incentivi.
Con provvedimento del 4 dicembre 2024 il SE disponeva la decadenza degli incentivi in quanto “ dalle risultanze emerse dalle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, ritenute fondate dal Giudice di prime cure, gli elaborati progettuali presentati dalla medesima Società al SE a corredo della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti del 27 giugno 2013 (prot. SE/FTVA20131808615), vale a dire i disegni planimetrici, gli elaborati grafici e gli schemi elettrici, risultano contraffatti e, in ogni caso, non corrispondenti ai documenti agli atti del Comune di -OMISSIS-, …derivandone…l’accertamento della violazione rilevante di cui all’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014, lett. a): presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ”; le osservazioni del 5 settembre 2024 non forniscono elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alle criticità riscontrate dal SE nel corso dell’attività di controllo, in particolare la società “ non ha fornito alcun elemento utile ad attestare in modo inequivocabile il possesso, a far data dal 19 febbraio 2016, della proprietà e/o disponibilità dell’immobile ove risulta installato l’impianto, requisito imprescindibili ai fini della qualifica di Soggetto Responsabile e dunque della percezione degli incentivi ”. Riteneva la violazione talmente grave da disporre la decadenza e superabile il termine di cui all’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011, in relazione alla falsità della documentazione presentata.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio formulando varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, con un primo motivo si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120/2020, per il superamento del termine ragionevole e comunque non superiore a 18/12 mesi per l’annullamento d’ufficio, in quanto- anche a far decorrere il termine dall’entrata in vigore della novella- il provvedimento era intervenuto dopo quattro anni e comunque a più di undici anni dal riconoscimento dell’incentivo, mentre lo stesso SE aveva indicato in 180 giorni il termine del procedimento di verifica. Deduceva altresì che il SE aveva espressamente valutato la ammissione agli incentivi già nel 2013; l’esercizio dell’autotutela dovrebbe essere bilanciato con la esigenza di diffusione dell’energie rinnovabili.
Con un secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d. lgs 28/2011 e dell’21 nonies legge 241/1990 in relazione alla rilevanza della violazione, alla decadenza dalla tariffazione incentivante in luogo della decurtazione, alla natura del potere di verifica del SE, si richiamava la possibilità della decurtazione degli incentivi e si lamentava la carenza di istruttoria del provvedimento.
Con il terzo motivo, di eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione agli artt. 1, 3, 4 d.lgs. 28/2011, art. 12 comma 5 DM 5 maggio 2011 e art. 3 Cost., si contestava l’avvenuta presentazione al SE di documenti falsi mendaci o contraffatti o di dati non veritieri, in particolare della firma e timbro dell’ingegner -OMISSIS-, unico presupposto del giudizio penale con riguardo a tale impianto, mentre il capo di imputazione relativo alla falsità era prescritto. Quanto alle CIA si deduceva che l’impianto in questione era diverso dagli altri ed era stato realizzato successivamente e incentivato ai sensi del Quinto conto energia, mentre gli altri due impianti (807903 e 805055) erano stati incentivati in base al Quarto conto energia.
Con il quarto motivo si lamentava la violazione dell’art. 3 legge 241/1990 per difetto di motivazione, sostenendo che il SE non avrebbe fornito alcuna autonoma motivazione rispetto al giudizio penale, la cui sentenza di primo grado era comunque stata appellata.
Si deduceva, altresì, che gli incentivi non erano stati più percepiti dal gennaio 2018 e che con il provvedimento cautelare penale erano state sequestrate le somme già conseguite a titolo di incentivo.
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva, il 27 febbraio 2025, la domanda di restituzione degli incentivi da parte del SE, avverso la quale sono stati proposti motivi aggiunti, lamentando l’illegittimità derivata e formulando un’ autonoma censura per la duplicazione delle azioni proposte dal SE, essendo pendente avanti alla Corte dei conti il giudizio d’appello avverso la sentenza n. 147 del 2025, a seguito della quale il SE il 28 gennaio 2025 aveva notificato il precetto; inoltre il SE aveva proposto azione civile nel processo penale e le somme erano già sequestrate in sede penale; peraltro non vi sarebbe alcuna indicazione in ordine alle modalità di determinazione delle somme richieste, pur essendo state richieste somme fino al 2024, comunque non percepite, essendo cessata l’erogazione dal 2018; trattandosi di tariffa omnicomprensiva, ai sensi del Quinto conto Energia, il SE avrebbe dovuto decurtare la somma dovuta a titolo di incentivo da quella spettante per l’energia immessa in rete, che esulerebbe dall’incentivo.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il SE sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 19 luglio 2025 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti.
Il giudice di primo grado, in ordine al termine per disporre la decadenza, ha richiamato la giurisprudenza per cui il termine, introdotto nell’art. 42 del d.l. 76 conv. nella legge n.120/2020, si applica dalla entrata in vigore della norma per i provvedimenti di riconoscimento degli incentivi anteriori, ma ha ritenuto, nel caso di specie, tale termine superabile per la falsità della documentazione presentata, ritenendo comunque il termine ragionevole, in quanto il SE ha atteso le risultanze del giudizio penale di primo grado per valutare quanto emerso dalla sentenza. Il giudice di primo grado ha poi escluso la rilevanza della prescrizione in sede penale e ha affermato che il SE aveva comunque effettuato una autonoma valutazione delle risultanze penali. Ha fatto poi un riferimento alla cumulabilità dell’incentivo con la disciplina fiscale di favore cd. “Tremonti ambiente” (prevista dall’art. 6 commi 13 e segg. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che escludeva dalla formazione del reddito imponibile la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali), ritenendola assorbita sussistendo “ una ragione giustificatrice del tutto autonoma della comminata decadenza”. Ha richiamato altresì l’artato frazionamento degli impianti. Ha respinto i motivi aggiunti per l’infondatezza della illegittimità derivata e ritenendo che “ l’eventuale estinzione (in tutto o in parte) della pretesa del SE inficerebbe la possibilità per quest’ultimo di ottenerne coattivamente la riscossione, ma non riverbera in alcun caso sulla legittimità del provvedimento gravato ”. Ha condannato alle spese del giudizio nella misura di 4000 euro.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello formulando un primo motivo di nullità della sentenza per “ omissione dell’esame della questione in fatto e riproduzione integrale di parti di altre sentenze”, con il quale si è dedotto che la sentenza è identica ad altre pronunciate dallo stesso Collegio relative alla società GB ma per diversi impianti e quindi con differenti questioni in diritto (come i richiami alla “Tremonti ambiente” o all’artato frazionamento che non sarebbero stati contestati dal SE nel caso di specie) ed essendo, anche per le medesime questioni in diritto, erroneamente indicati alcuni elementi in fatto, come la data di ammissione agli incentivi (erroneamente indicata al 2011); si è poi lamentato l’omesso esame della censura relativa alla tariffa omnicomprensiva, sostenendo che non doveva essere richiesta tutta la somma erogata dal SE.
Con un secondo motivo, di error in iudicando della normativa applicata, è stata riproposta la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d. lgs 28/2011, dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, modificato dall’art. 56 legge 76/2020 conv. dalla legge 120/2020, del DM 31 gennaio 2014, contestando la sentenza e sostenendo che il termine di dodici mesi avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla data di avvio del procedimento di verifica, il 20 luglio 2021; che il provvedimento sarebbe adottato in autotutela rispetto all’ammissione agli incentivi del 2013, in quanto in tale fase il SE aveva già valutato tutta la documentazione. In ogni caso anche le asserite falsità erano conosciute dal SE almeno dal decreto di sequestro del 2018, per cui il termine avrebbe dovuto decorrere dalla scoperta della falsità; peraltro, la falsità sarebbe stata esclusa nella sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato di falso, mentre il SE non aveva effettuato alcun autonomo accertamento e anche in sede penale non era stata effettuata alcuna perizia calligrafica o accertamento sulla falsità della sottoscrizione dell’ ing. -OMISSIS-.
Con il terzo motivo è stata lamentata l’illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui non ha considerato che il SE ha smesso di erogare gli incentivi dal 2018, mentre ha chiesto la restituzione anche da tale data e anche per la parte di energia immessa in rete, che sarebbe esclusa dall’incentivo, mentre in ogni caso avrebbe potuto procedere alla decurtazione dell’incentivo.
Con il quarto motivo è stata lamentata l’omessa decisione sulla duplicazione delle somme richiesta in sede penale e con l’azione civile nonché già oggetto di sequestro e di giudizio contabile, con la indicazione di una somma complessivamente sproporzionata rispetto a quella effettivamente percepita dalla società a titolo di incentivi per l’impianto in questione.
In via subordinata è stata chiesta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale pendente in appello.
Con un ultimo motivo è stata contestata la condanna alle spese del giudizio in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto della complessiva situazione economica della società.
Si è costituito il SE che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
Il 3 febbraio 2026 la parte appellante ha presentato istanza di rinvio in relazione all’avvenuto deposito, in data 29 gennaio 2026, del dispositivo di sentenza della Corte d’appello di Ancona, che ha dichiarato la prescrizione anche per il reato di truffa aggravata (mentre in primo grado la prescrizione aveva riguardato solo il reato di falso) con l’indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.
Entrambe le parti hanno presentato memorie e memorie di replica.
All’udienza del 24 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DI
In via preliminare si osserva che non possono essere disposte né la sospensione del giudizio né il rinvio dell’udienza, in attesa dell’esito del giudizio penale, in relazione all’autonomia del giudizio penale rispetto a quello amministrativo e comunque all’autonomia della istruttoria effettuata dal SE. Neppure è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale per l’applicazione del comma 2 bis dell’art.21 nonies della legge n. 241 del 1990, per il superamento del termine per l’adozione del provvedimento di decadenza, in relazione all’orientamento della giurisprudenza per cui, ai fini del superamento del termine per l’esercizio dell’autotutela in caso di falso, non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; id. 29 marzo 2023, n. 3224).
L’appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, con cui si sostiene la nullità della sentenza, si deve richiamare l’art. 105 c.p.a., che indica la “nullità” della sentenza come ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, ulteriore rispetto alle violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa. Le ipotesi di nullità della sentenza sono state tipizzate dalla giurisprudenza in relazione a carenze macroscopiche, che hanno impedito l’esame del merito del giudizio. L’Adunanza Plenaria ha, infatti, affermato che la nullità della sentenza si configura nei casi di difetto di sottoscrizione, nei casi in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice pronunci su diversa domanda o con motivazione inesistente o apparente (n. 10 e n. 11 del 2018); inoltre in caso di erronea dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per il difetto di una condizione dell'azione (n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025).
Nel caso di specie, i vizi lamentati riguardano l’omesso esame di alcune questioni e di errori dovuti all’inserimento di questioni non corrispondenti al ricorso (come il riferimento alla cd. Tremonti Ambiente) o errori di fatto (come l’indicazione di una diversa data di ammissione agli incentivi); si tratta dunque di vizi della motivazione, che comportano solo l’integrazione della stessa in appello con una diversa e corretta motivazione. La stessa difesa appellante, infatti, pur richiamando la “nullità” della sentenza fa poi riferimento anche ed errori di fatto revocatori i quali come è noto, se la sentenza non è passata in giudicato, devono essere fatti valere davanti con l’appello.
In ogni caso, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice d’appello -tranne nei casi tassativi di cui all’art. 105 c.p.a. - deve comunque effettuare l’esame della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado modificando e integrando la motivazione della sentenza di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7899).
Peraltro, gli errori lamentati hanno investito aspetti non rilevanti ai fini del giudizio. Il riferimento all’anno 2011 come data di ammissione degli incentivi costituisce palesemente un errore materiale ed è stato del tutto irrilevante rispetto alla decisione finale. Rispetto alla cd. “Tremonti Ambiente”, la questione è stata assorbita, in relazione alla “ ragione giustificatrice del tutto autonoma della comminata decadenza ”. Ne consegue che la decisione è stata basata sugli altri profili motivazionali del provvedimento di decadenza.
Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011, sostenendo che il termine dell’art. 21 nonies richiamato dall’art. 42 doveva decorrere almeno dall’avvio del procedimento o comunque dalla conoscenza dei fatti, risalente al 2018, e che si tratterebbe dell’esercizio di un potere di autotutela, in quanto il SE aveva già ammesso agli incentivi sulla base della medesima documentazione. Si sostiene poi la mancanza di un autonoma istruttoria rispetto al giudizio penale.
Anche tale motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, “ l’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di competenza del SE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal SE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti”.
Il comma 3, come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dispone: “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il SE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il SE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione”.
Come è noto, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che il potere del SE sia un potere di verifica e controllo e che, fino alla novella dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, operata con l’art. 56 del d.l. 76 del 2020, conv. dalla legge n. 120 del 2020, non fosse soggetto ai presupposti dell’art. 21 nonies . Il Consiglio di Stato, anche a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha, infatti, espressamente affermato che i poteri del SE rientrano nel potere vincolato di decadenza per il venire meno dei presupposti o per la falsità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante. La natura doverosa e vincolata del potere di decadenza, a seguito dell’attività di verifica e controllo del SE, di cui all’art. 42 del detto decreto legislativo, è stata confermata dallo stesso legislatore che, con la modifica dell’art. 42, operata nel 2020, ha mantenuto il riferimento alla decadenza, pur prevedendo che debba essere disposta in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II 25 marzo 2024, n. 2832; 17 novembre 2022, n. 10142; 12 aprile 2022, n. 2747; 4 aprile 2022, n. 2501).
L’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente al momento di emanazione del provvedimento di decadenza, il 4 dicembre 2024, disponeva: “ Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”. Ai sensi del comma 2-bis “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Il richiamo ai presupposti dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 comporta la legittimità dell’esercizio dei poteri di verifica del SE, anche oltre il termine di cui al detto articolo, in relazione alla sussistenza del falso (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2025, n.222), per cui la giurisprudenza di questo Consiglio non ritiene necessario il previo accertamento in sede penale con sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; id. 29 marzo 2023, n. 3224, citate), potendo il SE valutare autonomamente la falsità.
Nel caso di specie, il SE ha effettuato una autonoma valutazione della falsità, avendo fatto espresso riferimento alla falsità della sottoscrizione e del timbro del tecnico apposti sulla documentazione tecnica dell’impianto.
Proprio in funzione di maggiore garanzia per la società il SE ha atteso l’esito del giudizio di primo grado (superando quindi il termine annuale applicabile dall’entrata in vigore della modifica normativa), che, concludendosi con una dichiarazione di prescrizione del reato di falso, non ha escluso la responsabilità.
L’attesa della sentenza penale di primo grado da parte del SE, anche se non dovuta, nel caso di specie, costituisce espressione del generale principio di collaborazione e buona fede, che informa i rapporti tra pubblica amministrazione e privato ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990.
Il SE, in ogni caso, può valutare autonomamente i fatti emersi nel corso delle indagini penali, anche in quanto l’art. 23 comma 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - espressamente richiamato dall’art. 13 del D.M. 5 luglio 2012, Quinto conto energia - prevede che “ Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci”.
La falsità della violazione impediva dunque la percezione degli incentivi e ha consentito al SE di intervenire anche successivamente dovendo essere letto, nella materia degli incentivi alle fonti rinnovabili, l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 in combinato disposto con l’art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 28 del 2011, sopra richiamato.
Trattandosi della fruizione di un regime agevolativo, l’interesse pubblico, quale presupposto indicato dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e richiamato dall’art. 42 del dlgs. n. 28 del 2011, viene ritenuto in re ipsa , dal momento che, a fronte dell'indebita percezione di incentivi pubblici, non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della conseguente legittimità del recupero dei relativi importi, rispetto alla cui ritenzione non può fondarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, non essendo conforme al buon andamento dell’Amministrazione l’ammissione ad erogazioni pubbliche non spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2025, n. 9546 in un caso relativo al medesimo giudizio penale; Sez. II 30 giugno 2025 n. 5641; 14 gennaio 2025 n. 226).
Con riguardo alla gravità della violazione, che ha impedito anche la decurtazione dell’incentivo, l’allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 specifica le violazioni rilevanti ai fini del rigetto dell'istanza o della decadenza delle incentivazioni già concesse, tra cui alla lettera a) è indicata la presentazione “ di non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi”
Nel caso di specie la sottoscrizione e il timbro del tecnico riguardano documentazione essenziale ai fini della incentivazione trattandosi della documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell’impianto presentata con la domanda di incentivo. La presentazione di tale documentazione non configura quindi una violazione meramente formale, ma integra una violazione rilevante che osta all'erogazione degli incentivi in quanto impedisce all'amministrazione di riscontrare, in capo all'impianto, la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio. Tutto il meccanismo di riconoscimento degli incentivi postula, infatti, una corretta autodichiarazione da parte degli interessati dei requisiti tecnici necessari per ottenere il beneficio richiesto (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 dicembre 2022, n. 11159), mentre in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell'interessato (Consiglio di Stato, Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 10595 e n. 10594; 4 gennaio 2023, n. 127).
Nel caso di specie, il SE ha dato espressamente atto di ritenere la particolare gravità della violazione. Peraltro la falsità non ha riguardato solo la sottoscrizione e il timbro apposto alla documentazione tecnica ma la stessa configurazione dell’impianto, il quale è stato realizzato in forza della CIA, presentata il 3 maggio 2013, sulla medesima particella che era già occupata dall’impianto 805055 (realizzato della potenza di 198,72 KW in luogo dei 200 KW indicati nella CIA presentata al Comune di -OMISSIS- il 26 gennaio 2012, relativa ad un impianto di 200 KW) e comunque entrambi gli impianti erano realizzati sulla copertura dello stesso edificio di via -OMISSIS-. L’impianto 805055 era stato già ammesso agli incentivi ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, “Quarto conto energia” così come anche l’ulteriore impianto 807903 realizzato sulla facciata dell’edificio. Per i tre impianti, solo a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati dal SE il 26 luglio 2021, è stata inviata al Comune di -OMISSIS- la ulteriore comunicazione, il 28 luglio 2021, dichiarando che l’impianto 805055 non era stato realizzato per tutta la potenza dichiarata ( 200 KW) ma con una potenza ridotta (198,72 KW), che l’impianto 807903 di 49 KW era stato realizzato di 37,38 KW, che l’impianto n. 1101301 di 12 Kw era stato realizzato successivamente in forza della CIA del 3 maggio 2013, nello spazio lasciato libero dai precedenti impianti.
Sotto tale profilo appare corretto il riferimento all’artificioso frazionamento contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto indicato dallo stesso SE con il riferimento, nel provvedimento impugnato, agli altri due impianti 805055 e 807903, e specificato nella comunicazione del 7 agosto 2024.
Secondo la giurisprudenza della Sezione, il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all'intrinseca necessità di rispettare la ratio dell'istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; sez. II, 29 dicembre 2022, n. 11545; n. 11552; sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2745).
Inoltre, l’art.12 comma 3 del D.M. 5 luglio 2012, Quinto conto energia, prevedeva espressamente l’impossibilità di accedere “ alle tariffe di cui al presente decreto ” per gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti “ introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011”, quindi anche al Quarto conto energia, ai cui benefici erano stati ammessi gli impianti 805055 e 807903.
L’unicità dell’impianto non era stata correttamente rappresentata nella documentazione grafica allegata alla domanda dell’impianto n. 1101301, nella quale gli altri impianti erano indicati genericamente come “altro impianto” senza neppure specificare che si trattava di impianti della medesima società, da cui si poteva inferire l’artificioso frazionamento degli stessi.
Infondato è il riferimento altresì all’esercizio di un effettivo potere di autotutela, in quanto il SE avrebbe già valutato la documentazione relativa all’impianto nel 2013.
E’ vero che in alcune situazioni la Sezione ha riconosciuto l’applicazione del potere di autotutela, nei casi in cui il SE abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti al momento della ammissione agli incentivi, successivamente operando una rivalutazione degli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 23 aprile 2025 n. 3499; 24 marzo 2025, n. 2433). Tali precedenti riguardano provvedimenti anteriori alla novella del 2020, che ha prescritto l’osservanza dei presupposti dell’art. 21 nonies e che dalla giurisprudenza non è stata ritenuta applicabile retroattivamente se non tramite un nuovo procedimento di riesame presso il SE, ai sensi del comma 7 dell’art. 56 del d.l. 76 del 2020 (Cons. Stato, Sez. VI, 12ottobre 2022, n. 8719; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743; Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127; 18 dicembre 2023, n. 10920; 4 giugno 2024, n. 4977). Ne deriva che, prima dell’entrata in vigore della novella del 2020, il SE poteva procedere alla verifica dei requisiti prescindendo dai limiti temporali indicati dall’art. 21 nonies della legge 241/1990 nonché dalla valutazione dell’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 226), con la conseguenza che solo la qualificazione del potere come autotutela avrebbe comportato l’applicazione dei presupposti di cui all’art. 21 nonies. Nel caso di specie sarebbe, invece, irrilevante qualificare l’esercizio del potere come di autotutela, dovendo comunque essere rispettati i presupposti di cui all’art. 21 nonies , ma potendo essere applicato anche il comma 2 bis del detto articolo , che ha consentito il superamento del limite temporale.
Con riguardo alla natura omnicomprensiva della tariffa incentivante per cui – secondo la ricostruzione dell’appellante- dovrebbe essere decurtata la somma spettante per l’energia immessa in rete, in base al D.M. 5 luglio 2012, è sufficiente osservare -integrando sul punto la motivazione della sentenza di primo grado che in effetti non ha esaminato la questione - che ai sensi dell’art. 5 del D.M. la ammissione al beneficio riguarda sia la tariffa omnicomprensiva, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, “ determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione ” sia la tariffa premio per l’energia consumata (oltre a eventuali ulteriori tariffe premio per le caratteristiche dell’impianto). La decadenza per l’illegittima ammissione agli incentivi comporta quindi la perdita di tutto il regime incentivante previsto dal D.M..
Ne deriva l’infondatezza altresì del terzo motivo di appello.
Con riguardo al quarto motivo di appello con cui si sostiene l’illegittima duplicazione dei titoli e delle somme complessivamente richieste, il giudice di primo grado ha esaminato la censura facendo correttamente riferimento alla valutazione di tali circostanze in fase esecutiva.
Infatti, la domanda di restituzione è conseguente al provvedimento di decadenza rispetto al quale costituisce un atto dovuto e vincolato, mentre è evidente che la società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito dal momento dell’ammissione agli incentivi e nella misura in cui il SE non abbia già ottenuto le medesime somme per lo stesso titolo.
Peraltro sia il giudizio contabile che quello risarcitorio hanno ad oggetto differenti cause petendi (cfr. Cons. Stato Sez. V 25 giugno 2025, n. 5515), mentre, con riguardo ai proventi del reato oggetto della confisca penale, la Cassazione penale valorizza l’autonoma funzione sanzionatoria della confisca per equivalente (disposta nei confronti della società in base al dispositivo della Corte d’appello di Ancona per il reato di cui all’art. 640 bis c.p., ai sensi dell’art. 640 quater c.p.) rispetto all’azione risarcitoria escludendo la sussistenza di eventuali duplicazioni (cfr. Cass. pen., Sez. II, 19 ottobre 2020, n. 28921), salva la eventuale valutazione di quanto il SE abbia ottenuto a titolo di restituzione, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, restituzione che però non risulta allo stato disposta dalla sentenza penale.
Con l’ultimo motivo è stata contestata la condanna alle spese del giudizio.
Il motivo è infondato in relazione alla giurisprudenza consolidata, per cui la decisione in ordine alle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice ed è sindacabile dal giudice di appello solo nei limiti della manifesta abnormità e irrazionalità ovvero quando il giudice di primo grado abbia condannato alle spese la parte risultata vittoriosa o, in ordine alla compensazione delle spese, abbia posto in essere statuizioni manifestamente irrazionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024 n. 6889, Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262, Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201 e Sez. V, 22 aprile 2024 n. 3589). Inoltre per principio generale le spese seguono la soccombenza mentre si pone un onere di più specifica motivazione quando si procede alla compensazione delle spese, per cui l'onere della motivazione, in tal caso, è rinforzato al fine di mantenere inalterato il rapporto di regola-eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese; è dunque proprio la scelta del giudice di procedere alla compensazione delle spese di lite, che deve essere necessariamente supportata da un apparato motivazionale, necessario per vagliare la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'esercizio di tale potere, non la liquidazione delle spese in base alla soccombenza che costituisce la regola generale, che deve essere applicata in via ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2024, n. 7874; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953, Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093 e Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1850).
Sulla base di tali principi giurisprudenziali consolidati, il motivo è infondato in quanto il giudice di primo grado ha proceduto all'applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistono quindi palesi abnormità o irrazionalità della decisione relativa alle spese. Rispetto poi alla quantificazione delle spese, il quantum della liquidazione rientra integralmente nel potere discrezionale del giudice di primo grado e, in ogni caso, la misura di 4000 euro non risulta abnorme.
Ritiene invece il Collegio di procedere alla compensazione delle spese del giudizio in relazione alla particolarità complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e ogni altro soggetto privato citato in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU TA AN, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
IA IS, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA IS | IU TA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.