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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 872/24 Oggi 26 febbraio 2025 alle ore 13,20 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Barbara De Mauro, nota all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato De Mauro insiste per la condanna come da nota spese depositata, nonchè per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., mentre l'Avv. Autieri sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 13,27 alle ore 15,10 per causa R.G. 86/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 13,26).
Alle ore 21,31 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 21,32
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 872 /2024 R.Lav.
promossa da:
residente a [...] elettivamente domiciliato in Siena - Costa dell'Incrociata CP_2
12 presso lo studio dell'avvocato Barbara de Mauro dalla quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2 Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in CP_2 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni
“Piaccia al Tribunale di Siena – Sez.Lavoro, contrariis rejectis: IN TESI: accertato e dichiarato che l'indebito pensionistico richiesto dall' alla ricorrente asseritamente maturato sulla CP_1
pensione Cat. S0 n.20059095 di cui è titolare la Sig.ra è inesistente, illegittimo ed CP_2
irrecuperabile, accertata e dichiarata l'illegittimità, l'infondatezza, l'invalidità e/o la tardività del provvedimento dell' del 23.1.2021 e del 2.3.2021, annullare i provvedimenti in questione e CP_1 accertare e dichiarare che la somma di € 8.105,55 richiesta dall' alla ricorrente non deve in CP_1 nessun caso essere restituitaall' resistente;
in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è CP_3 dovuto dalla Sig.ra all' per i titoli contestati e per cui è causa;
per l'effetto, CP_2 CP_1 condannare l' alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute sulla pensione di CP_1
reversibilità sino alla data della emananda sentenza;
IN IPOTESI: accertata e dichiarata
l'illegittimità, l'infondatezza, l'invalidità e/o la tardività del provvedimento dell' del CP_1
23.1.2021 e del 2.3.2021, ridurre l'importo dell'asserito indebito preteso dall' nella misura CP_1 che sarà accertata all'esito del giudizio;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario ”.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore contestando ed CP_1 opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “nel merito : rigettare tutte le domande proposte da , in quanto del CP_2
tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine : accertare , come dovuta , la diversa somma che la medesima è tenuta a restituire a - in ogni caso : condannare parte ricorrente alla CP_1 rifusione delle spese e degli onorari di lite” ed il contratto doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dal 3 luglio 2012.
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 26 febbraio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova origine nella richiesta di ripetizione avanzata dall' della CP_1 complessiva somma di € 8.105,55 che l' assume essere state indebitamente percepite dalla CP_3 ricorrente a fronte del ricalcolo sulla pensione cat. SO n. 20059095 (pensione di reversibilità) goduta dalla Campo dal maggio 2018, lamentando l' un errore nel calcolo della stessa. CP_1
Lamentando l'illegittimità della comunicazione inviata dall' in data 17/09/2021 CP_1 assumendo, in primis, che la ricorrente avesse comunicato debitamente i propri redditi da lavoro dipendente per € 32.000,00 relativi all'anno 2018, secondariamente che in assenza di dolo da parte della anche ove fossero state riscosse somme non dovute, le stesse sarebbero irripetibili ex CP_2 art. 13,comma II, Legge n. 412 del 30/12/1991, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando gli CP_1 assunti avversari, rilevando che il debito di € 8.105,55 è nato da un ricalcolo “…In occasione della lettura reddituale del reddito relativo all' anno 2018, sono pervenuti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate i redditi da lavoro dipendente e la pensione è stata ricostituita a debito , con aumento della trattenuta in base alla legge n. 335/95 pari al 50% ..“( v. comparsa pag. 2).
Ritenuto legittimo il ricalcolo effettuato ex art. 13 comma II L. 412/91 l' ha CP_3 proceduto alla revoca, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente e la condanna della stessa alla ripetizione delle indicate somme.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla legittimità o illegittimità del provvedimento impugnato Emerge dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente (doc. 1 pag. 5) che la CP_2 al momento della richiesta di pensione di reversibilità ha dichiarato espressamente tutti i redditi da lavoro ed immobiliari percepiti nel 2018.
Tale produzione documentale non è stata contestata dall' . CP_1
Fermo quanto sopra va evidenziato che è circostanza pacifica, non contestata dall' , ma CP_1 anzi confermata dalle difese svolte, che la ricorrente ha ab origine comunicato correttamente per l'anno 2018 il reddito percepito fornendo tempestivamente all' tutti i dati necessari per CP_1 calcolare correttamente la pensione di reversibilità, ma l' incorrendo in errore non ha CP_1 minimamente preso in considerazione detti dati, debitamente comunicati, erogando una prestazione che la ricorrente ha percepito legittimamente.
A questo punto va rilevato come recentemente la Suprema Corte in caso analogo abbia precisato, ripercorrendo la normativa di riferimento quanto segue “…
4.1 L'art. 52, co. 2, L.
88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad
«omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. …..” (v. Cass 3802/19).
Orbene, la comunicazione del ricalcolo, dovuto ad errore su circostanza che era stata debitamente comunicata all' , è stata notificata alla ricorrente in data 23.01.2021, quindi a circa CP_1 due anni dall'erogazione e senza che l' abbia proceduto alla verifica annuale nel 2019, ma CP_1 nemmeno nel 2020.
Fermo ciò va evidenziato che l'art. 52 L. 88/89 detta espressamente “1.Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
Ne consegue che se l' deve ritenersi decaduto dalle somme relative al 2018 ed al 2019, CP_1 con riferimento a quelle degli anni 2020 e 2021, invece, la contestazione ed il ricalcolo risultano tempestivi, con condanna della ricorrente alla ripetizione delle somme indebitamente percepite per dette annualità
Il ricorso, pertanto è parzialmente fondato, in relazione agli anni 2018 e 2019, ma va rigettato per gli anni 2020 e 2021.
Sulle spese di lite
La parziale soccombenza reciproca induce ad una compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente la domanda della ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara che nulla deve ripetere all' in relazione agli anni 2018 e 2019 non sussistendo CP_2 CP_1
l'indebito pensionistico sulla S0 n.2005909, mentre conferma il provvedimento dell' in CP_1 relazione alle annualità 2020 e 2021 con condanna della alla ripetizione in favore CP_2 dell' delle somme indebitamente percepite sulla pensione S0 n.2005909 in relazione a dette CP_1 ultime annualità, condannando, altresì, l' ad effettuare i dovuti ricalcoli e conguagli con le CP_1 somme medio tempore trattenute.
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 26 febbraio 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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