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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10010 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 1176 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.SERRETI ANDREA
RICORRENTE contro
Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato e notificato premesso di Parte_1 essere stata assunta dalla società con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato part time in data 5.12.2017; di essere stata inquadrata al livello 6 del NL alimentari industriali- operaia;
di aver di fatto fino al marzo 2020 osservato un orario dalle 9 alle 16.00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo e domenica lavorativa per 42 ore settimanali;
di essere stata in cassa integrazione da marzo 2020 fino a luglio 2021; di essersi assentata per malattia ad agosto 2021; di essere rientrata osservando un orario dalle 15.30 alle 22.00 per un totale di 6 ore e mezzo al giorno per 6 giorni, per un totale di 39 ore di lavoro settimanali;
di aver svolto mansioni riconducibili al 5 livello del CCNl di categoria;
di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera del 14.8.2024 conveniva in giudizio la resistente per sentir accogliere le seguenti conclusioni “, in via principale CP_2 previo accertamento del diritto della lavoratrice ad essere inquadrata fin dall'inizio del rapporto di lavoro al livello 5 del NL Alimentari / industria condannare la società al pagamento della somma di euro 83.090,54; in via subordinata accertare e dichiarare l'insussistenza delle motivazioni addotte e condannare la società alla reintegra oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra;
in subordine accertare e dichiarare il licenziamento privo di giusta causa e/o giustificato motivo condannare la società al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 36 mensilità con vittoria di spese e competenze con distrazione. Previe argomentazioni in diritto sull'orario e sulle mansioni concludeva come sopra.
La società non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia .
Escussi i testi , dato atto della mancata comparizione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale , la causa, depositate le note di trattazione ex art 127 ter cpc, veniva decisa con sentenza.
E' documentato- buste paga, lettera di assunzione- che la ricorrente sia stata assunta dalla società resistente in data 5.12.2017 con contratto a tempo indeterminato part time con inquadramento al V livello del NL alimentari-industria.
Di contro , con il presente giudizio, la ricorrente sostiene , di aver svolto mansioni di commessa al bancone inquadrabili al V livello del NL di categoria e di aver osservato un orario di 42 ore settimanali e poi di 39, rispettivamente dal 5.12.2017 al mese di marzo 2020, nonché dal mese di settembre 2021 al licenziamento.
Era dunque, onere della ricorrente, dimostrare che pur assunta- come operaio, di fatto avesse svolto attività di commessa al banco riconducibili al V livello del NL di categoria e che abbia osservato un orario di 42 ore settimanali e poi di 39, rispettivamente, dal 5.12.2017 al mese di marzo 2020, e dal mese di settembre 2021 al licenziamento .
Tale assunto risulta parzialmente assolto.
Al riguardo infatti dalle deposizioni dei due testi escussi , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è stato possibile acclarare che la ricorrente, di fatto, stesse al bancone e qualche volta anche alla cassa. Al riguardo infatti il primo teste
[...]
ha riferito sul punto “ ….la vedevo al bancone stava al bancone Testimone_1
…….stava al bancone non quanto veniva pagata” e ancora il secondo teste ha riferito “ … la ricorrente la vedevo al bancone, serviva ….a Testimone_2 volte preparava la biscotteria lavorava anche dietro al laboratorio…”.( cfr verbale di udienza del 12.6.2025 ).
Com' è noto nel NL ST Alimentare, il sesto livello include mansioni di semplice manovalanza o che richiedono conoscenze pratiche basilari, escludendo perciò la figura dell'addetta al banco pasticceria, la quale necessita di competenze più specifiche e professionali, tipicamente inquadrate a livelli superiori. Ben correttamente, quindi, la ricorrente può essere inquadrata al 5 livello tra cui rientra espressamente la“ cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
•…. banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita .
Di contro le deposizioni dei suddetti testimoni sono state alquanto generiche in ordine all'orario effettivamente osservato dalla ricorrente, dinnanzi appunto ad un'assunzione con orario part time. Sul punto infatti, il primo teste si è Tes_1 limitato a riferire …” nel 2019/2020 di mattina andavo lì ad accompagnare mio figlio a scuola e ci fermavamo a prendere il cornetto e poi lo portavo a scuola e poi alle 14 andavo a lavorare e siccome la strada è obbligatorio passare davanti alla pasticceria la vedevo al bancone stava al bancone” e ancora …”è capitato anche di sera quando ritornavo al lavoro verso le 21.30/ 22 mi fermavo a comprare i cornetti c'era la ricorrente” e del pari il secondo teste ha dichiarato “ …..io ho Tes_2 un lavorato con la ricorrente ma con orario perché io lavoravo la notte …….io incontravo la ricorrente qualche volta alle 18.00 quando iniziavo a lavorare ……la ricorrente andava via alle 19/19.30.. Ebbene, pur non negando che entrambi i testi abbiano riferito di aver visto la ricorrente stare al bancone sia la mattina che la sera tuttavia le loro deposizioni sono state talmente generiche da non consentire a questo giudice di contestualizzare, con ragionevole fondatezza, dinnanzi giova sottolineare ad un contratto di assunzione part time, quale fosse stato l'orario di inizio e fine attività osservato dalla lavoratrice e soprattutto per quanti giorni alla settimana. Nessuno inoltre ha saputo confermare se la ricorrente avesse lavorato e con quali orari nella giornata di domenica .
Né d'altro canto le lacune probatorie possono essere colmate dalla mancata risposta all'interrogatorio formale. Com'è noto l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, quindi, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'osservanza dell'orario indicato in ricorso in luogo di quello par time risultante dal contratto di assunzione.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time e, per l'effetto condanna la resistente a corrispondere a , a titolo di differenze retributive, l'importo Parte_1 spettante ad un lavoratore subordinato per il periodo dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time, comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre al TFR , detratto quanto già percepito nelle buste paga, la cui liquidazione è agevole sulla base degli specifici parametri indicati dal giudice..
Quanto al licenziamento.
E' documentato che con lettera del 14.8.2024 la società abbia intimato alla lavoratrice licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Si legge all'uopo nella suddetta lettera “ si comunica che a decorrere dal 31.8.2023 cesserà il suo rapporto di lavoro …….si è giunti a questa conclusione in quanto la società va verso la chiusura dell'attività .( cfr doc. 10 )
Ciò posto, era onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza del motivo oggettivo ovvero, nel caso di specie, l'avvenuta cessazione dell'attività. Di contro la società scegliendo di rimanere contumace non ha potuto assolvere a tale onere probatorio.
Deve pertanto ritenersi illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente in data 14.8.2024 “ per cessata attività”. Quanto alle conseguenze dell'acclarata illegittimità del licenziamento, va applicata la tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 23/2015, per il quale nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità (la misura minima di quattro mensilità e quella massima di ventiquattro mensilità erano previste dal testo originario,e sono state innalzate rispettivamente a 6 mensilità e 36 mensilità per effetto delle modifiche introdotte con D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96).
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del rapporto lavorativo alla data del 31.8.2024, con condanna della società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, con riguardo ai parametri forniti dall'art. 8 della legge 604/1966 e successive modifiche (come indicato nella sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale), nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto .
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per 1/3 delle spese che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time e, per l'effetto condanna la resistente a corrispondere a , a titolo di differenze retributive, l'importo Parte_1 spettante ad un lavoratore subordinato per il periodo dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time, comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre al TFR , detratto quanto già percepito nelle buste paga;
Dichiara illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 30.6.2020 per “ cessata attività” e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto .
Per il resto rigetta il ricorso. Condanna la società resistente a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente che già compensate liquida in euro 5200,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione.
Roma , 9 ottobre 2025
Giudice
Dott.ssa Anna Maria La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 1176 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.SERRETI ANDREA
RICORRENTE contro
Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato e notificato premesso di Parte_1 essere stata assunta dalla società con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato part time in data 5.12.2017; di essere stata inquadrata al livello 6 del NL alimentari industriali- operaia;
di aver di fatto fino al marzo 2020 osservato un orario dalle 9 alle 16.00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo e domenica lavorativa per 42 ore settimanali;
di essere stata in cassa integrazione da marzo 2020 fino a luglio 2021; di essersi assentata per malattia ad agosto 2021; di essere rientrata osservando un orario dalle 15.30 alle 22.00 per un totale di 6 ore e mezzo al giorno per 6 giorni, per un totale di 39 ore di lavoro settimanali;
di aver svolto mansioni riconducibili al 5 livello del CCNl di categoria;
di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera del 14.8.2024 conveniva in giudizio la resistente per sentir accogliere le seguenti conclusioni “, in via principale CP_2 previo accertamento del diritto della lavoratrice ad essere inquadrata fin dall'inizio del rapporto di lavoro al livello 5 del NL Alimentari / industria condannare la società al pagamento della somma di euro 83.090,54; in via subordinata accertare e dichiarare l'insussistenza delle motivazioni addotte e condannare la società alla reintegra oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra;
in subordine accertare e dichiarare il licenziamento privo di giusta causa e/o giustificato motivo condannare la società al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 36 mensilità con vittoria di spese e competenze con distrazione. Previe argomentazioni in diritto sull'orario e sulle mansioni concludeva come sopra.
La società non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia .
Escussi i testi , dato atto della mancata comparizione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale , la causa, depositate le note di trattazione ex art 127 ter cpc, veniva decisa con sentenza.
E' documentato- buste paga, lettera di assunzione- che la ricorrente sia stata assunta dalla società resistente in data 5.12.2017 con contratto a tempo indeterminato part time con inquadramento al V livello del NL alimentari-industria.
Di contro , con il presente giudizio, la ricorrente sostiene , di aver svolto mansioni di commessa al bancone inquadrabili al V livello del NL di categoria e di aver osservato un orario di 42 ore settimanali e poi di 39, rispettivamente dal 5.12.2017 al mese di marzo 2020, nonché dal mese di settembre 2021 al licenziamento.
Era dunque, onere della ricorrente, dimostrare che pur assunta- come operaio, di fatto avesse svolto attività di commessa al banco riconducibili al V livello del NL di categoria e che abbia osservato un orario di 42 ore settimanali e poi di 39, rispettivamente, dal 5.12.2017 al mese di marzo 2020, e dal mese di settembre 2021 al licenziamento .
Tale assunto risulta parzialmente assolto.
Al riguardo infatti dalle deposizioni dei due testi escussi , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è stato possibile acclarare che la ricorrente, di fatto, stesse al bancone e qualche volta anche alla cassa. Al riguardo infatti il primo teste
[...]
ha riferito sul punto “ ….la vedevo al bancone stava al bancone Testimone_1
…….stava al bancone non quanto veniva pagata” e ancora il secondo teste ha riferito “ … la ricorrente la vedevo al bancone, serviva ….a Testimone_2 volte preparava la biscotteria lavorava anche dietro al laboratorio…”.( cfr verbale di udienza del 12.6.2025 ).
Com' è noto nel NL ST Alimentare, il sesto livello include mansioni di semplice manovalanza o che richiedono conoscenze pratiche basilari, escludendo perciò la figura dell'addetta al banco pasticceria, la quale necessita di competenze più specifiche e professionali, tipicamente inquadrate a livelli superiori. Ben correttamente, quindi, la ricorrente può essere inquadrata al 5 livello tra cui rientra espressamente la“ cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
•…. banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita .
Di contro le deposizioni dei suddetti testimoni sono state alquanto generiche in ordine all'orario effettivamente osservato dalla ricorrente, dinnanzi appunto ad un'assunzione con orario part time. Sul punto infatti, il primo teste si è Tes_1 limitato a riferire …” nel 2019/2020 di mattina andavo lì ad accompagnare mio figlio a scuola e ci fermavamo a prendere il cornetto e poi lo portavo a scuola e poi alle 14 andavo a lavorare e siccome la strada è obbligatorio passare davanti alla pasticceria la vedevo al bancone stava al bancone” e ancora …”è capitato anche di sera quando ritornavo al lavoro verso le 21.30/ 22 mi fermavo a comprare i cornetti c'era la ricorrente” e del pari il secondo teste ha dichiarato “ …..io ho Tes_2 un lavorato con la ricorrente ma con orario perché io lavoravo la notte …….io incontravo la ricorrente qualche volta alle 18.00 quando iniziavo a lavorare ……la ricorrente andava via alle 19/19.30.. Ebbene, pur non negando che entrambi i testi abbiano riferito di aver visto la ricorrente stare al bancone sia la mattina che la sera tuttavia le loro deposizioni sono state talmente generiche da non consentire a questo giudice di contestualizzare, con ragionevole fondatezza, dinnanzi giova sottolineare ad un contratto di assunzione part time, quale fosse stato l'orario di inizio e fine attività osservato dalla lavoratrice e soprattutto per quanti giorni alla settimana. Nessuno inoltre ha saputo confermare se la ricorrente avesse lavorato e con quali orari nella giornata di domenica .
Né d'altro canto le lacune probatorie possono essere colmate dalla mancata risposta all'interrogatorio formale. Com'è noto l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, quindi, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'osservanza dell'orario indicato in ricorso in luogo di quello par time risultante dal contratto di assunzione.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time e, per l'effetto condanna la resistente a corrispondere a , a titolo di differenze retributive, l'importo Parte_1 spettante ad un lavoratore subordinato per il periodo dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time, comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre al TFR , detratto quanto già percepito nelle buste paga, la cui liquidazione è agevole sulla base degli specifici parametri indicati dal giudice..
Quanto al licenziamento.
E' documentato che con lettera del 14.8.2024 la società abbia intimato alla lavoratrice licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Si legge all'uopo nella suddetta lettera “ si comunica che a decorrere dal 31.8.2023 cesserà il suo rapporto di lavoro …….si è giunti a questa conclusione in quanto la società va verso la chiusura dell'attività .( cfr doc. 10 )
Ciò posto, era onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza del motivo oggettivo ovvero, nel caso di specie, l'avvenuta cessazione dell'attività. Di contro la società scegliendo di rimanere contumace non ha potuto assolvere a tale onere probatorio.
Deve pertanto ritenersi illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente in data 14.8.2024 “ per cessata attività”. Quanto alle conseguenze dell'acclarata illegittimità del licenziamento, va applicata la tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 23/2015, per il quale nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità (la misura minima di quattro mensilità e quella massima di ventiquattro mensilità erano previste dal testo originario,e sono state innalzate rispettivamente a 6 mensilità e 36 mensilità per effetto delle modifiche introdotte con D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96).
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del rapporto lavorativo alla data del 31.8.2024, con condanna della società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, con riguardo ai parametri forniti dall'art. 8 della legge 604/1966 e successive modifiche (come indicato nella sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale), nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto .
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per 1/3 delle spese che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time e, per l'effetto condanna la resistente a corrispondere a , a titolo di differenze retributive, l'importo Parte_1 spettante ad un lavoratore subordinato per il periodo dal 5.12.2024 al 31.8.2024 con mansioni di addetta al bancone riconducibili al 5 livello NL RI ST , con orario part time, comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre al TFR , detratto quanto già percepito nelle buste paga;
Dichiara illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 30.6.2020 per “ cessata attività” e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto .
Per il resto rigetta il ricorso. Condanna la società resistente a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente che già compensate liquida in euro 5200,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione.
Roma , 9 ottobre 2025
Giudice
Dott.ssa Anna Maria La Marra