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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26775/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Greco Silvia, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Controparte_1 CP_2 in TORINO il 24/06/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 380 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9.02.1997 e il 12.12.2003. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26.09.2016.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] CP_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano quanto segue:
- le parti sono comproprietarie nella misura di ½ ciascuno della casa coniugale sita in Torino, C.so Lione 40 acquistata mediante mutuo cointestato con che le parti si impegnano a Parte_1 continuare a pagare fino alla scadenza dell'ultima rata prevista per il 27.07.2025.
- le parti si impegnano a cedere ai figli e entro un anno dalla scadenza dell'ultima rata Per_1 Per_2 del contratto di mutuo prevista per la data del 27.07.2025, senza corresponsione di somme da parte dei figli, la proprietà del suddetto immobile sito a Torino, C.so Lione 40 e precisamente:
- unità immobiliare sita in Torino, C.so Lione 40, piano 2 interno 52 compravendita ricevuta da Notaio
in data 7.07.2005, repertorio n. 141694, Atti n. 61941, trascritta nei Registri Persona_3 Immobiliari di Torino il 21.07.2005 ai numeri reg. gen. 32982 reg. part. 19738; detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1298, particella 36, subalterno 52, piano S1 – 2, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 4, rendita catastale euro 857,32;
- le parti si impegnano a far predisporre da tecnico all'uopo abilitato l'Attestato di certificazione energetica relativo all'alloggio che dovrà essere allegato all'atto notarile di trasferimento della proprietà. Le spese di questo attestato saranno al 100% a carico del sig. e della sig.ra Controparte_1 CP_2
[...] pagina 2 di 3 - nell'attribuzione della proprietà dell'immobile ai figli, i coniugi intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'art 19 L. 74 del 6 marzo1987;
- le spese notarili per il trasferimento verranno sostenute al 100% dalle parti cedenti.
- il suddetto trasferimento immobiliare, avverrà senza pagamento di alcun corrispettivo ed è finalizzato ad integrare gli obblighi patrimoniali nascenti dal divorzio e costituisce elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere, con il puntale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26775/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Greco Silvia, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Controparte_1 CP_2 in TORINO il 24/06/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 380 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9.02.1997 e il 12.12.2003. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26.09.2016.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] CP_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano quanto segue:
- le parti sono comproprietarie nella misura di ½ ciascuno della casa coniugale sita in Torino, C.so Lione 40 acquistata mediante mutuo cointestato con che le parti si impegnano a Parte_1 continuare a pagare fino alla scadenza dell'ultima rata prevista per il 27.07.2025.
- le parti si impegnano a cedere ai figli e entro un anno dalla scadenza dell'ultima rata Per_1 Per_2 del contratto di mutuo prevista per la data del 27.07.2025, senza corresponsione di somme da parte dei figli, la proprietà del suddetto immobile sito a Torino, C.so Lione 40 e precisamente:
- unità immobiliare sita in Torino, C.so Lione 40, piano 2 interno 52 compravendita ricevuta da Notaio
in data 7.07.2005, repertorio n. 141694, Atti n. 61941, trascritta nei Registri Persona_3 Immobiliari di Torino il 21.07.2005 ai numeri reg. gen. 32982 reg. part. 19738; detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1298, particella 36, subalterno 52, piano S1 – 2, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 4, rendita catastale euro 857,32;
- le parti si impegnano a far predisporre da tecnico all'uopo abilitato l'Attestato di certificazione energetica relativo all'alloggio che dovrà essere allegato all'atto notarile di trasferimento della proprietà. Le spese di questo attestato saranno al 100% a carico del sig. e della sig.ra Controparte_1 CP_2
[...] pagina 2 di 3 - nell'attribuzione della proprietà dell'immobile ai figli, i coniugi intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'art 19 L. 74 del 6 marzo1987;
- le spese notarili per il trasferimento verranno sostenute al 100% dalle parti cedenti.
- il suddetto trasferimento immobiliare, avverrà senza pagamento di alcun corrispettivo ed è finalizzato ad integrare gli obblighi patrimoniali nascenti dal divorzio e costituisce elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere, con il puntale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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