CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS AN, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1078/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002576256 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n.29820259002576256/000 notificata in data 29/04/2025 per IMU anni 2006, 2009, 2013, TARI anno imposta
2014 e tasse auto anno imposta 2015, pretesa contenuta nelle cartelle esattoriali sottese, per un importo complessivo di sanzioni e interessi pari a € 4.707,76, eccependo la mancata notifica delle cartelle ed in ogni caso la prescrizione dalla data della asserita notifica alla intimazione mentre per la cartella per IMU
2013 era intervenuta sentenza favorevole.
Si costituiva AdER contestando il ricorso e precisando che la Cartella n.29820140003969950000, era stata notificata in data 09/05/2014 a mani di familiare convivente, seguita dall'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n.ro 29820190007239518000, notificata in data 04/12/2019 a mani di familiare convivente, seguita dall'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n.ro 29820210009077240000, notificata in data
11/04/2023 a mani di familiare convivente, seguita dall'invio della raccomandata informativa. Tutti atti non opposti;
contestava l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per Covid 19.
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso è solo parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Appare innanzi tutto smentita l'eccezione circa la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione ritenuto che AdER, costituendosi, ha dato prova della regolare notifica delle stesse a mani di un familiare convivente con invio della relativa raccomanda informativa e nelle date del 9.5.14, 4.12.2019, 11.4.23.
Invero per quanto attiene la cartella n. 29820140003969950000 notificata il 9.5.2014 (per ICI 2008-2009) appare indubbio che la pretesa sia prescritta essendo stata la intimazione notificata oltre un decennio dopo senza la prova di validi atti interruttivi e stante che la prescrizione operava al 31.12.2019.
Relativamente alla cartella n.29820190007239518000 che riguarda IMU 2013 si rileva che dalla produzione documentale, ed in particolare dalla sentenza n. 240/22 della Corte di Giustizia di Siracusa, favorevole al contribuente, non sembra che via stata una totale esclusione dal pagamento del tributo seppure va evidenziato come anche tale pretesa vada ritenuta prescritta stante che il termine quinquennale per la notifica della intimazione scadeva il 31.12.2024 laddove la intimazione è del 29 aprile 2025.
Per quanto invece attiene la cartella n. 29820210009077240000, per tassa auto 2015 e TARI 2014 ma notificata in data 11.4.23 rileva questo Giudicer che nessuna prescrizione può essere fatta valere, con riferimento alle annualità di riferimento, non essendo stata la cartella opposta nei termini e stante la tempestività della notifica della intimazione.
Nessuna proroga dei termini per Covid 19 può ritenersi operante come eccepito trattandosi di cartelle emesse e notificate prima del periodo emergenziale. Pertanto in parziale accoglimento del ricorso, va annullata la intimazione limitatamente alle cartelle n. 29820140003969950000 e 29820190007239518000
e confermata per il resto.
Stante l'accoglimento parziale giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la intimazione limitatamente alle cartelle n. .
29820140003969950000 e n.29820190007239518000. Conferma per il resto. Compensa le spese
Siracusa, 5.12.2025 Il Giudice
dr. Adriana IS
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS AN, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1078/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002576256 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n.29820259002576256/000 notificata in data 29/04/2025 per IMU anni 2006, 2009, 2013, TARI anno imposta
2014 e tasse auto anno imposta 2015, pretesa contenuta nelle cartelle esattoriali sottese, per un importo complessivo di sanzioni e interessi pari a € 4.707,76, eccependo la mancata notifica delle cartelle ed in ogni caso la prescrizione dalla data della asserita notifica alla intimazione mentre per la cartella per IMU
2013 era intervenuta sentenza favorevole.
Si costituiva AdER contestando il ricorso e precisando che la Cartella n.29820140003969950000, era stata notificata in data 09/05/2014 a mani di familiare convivente, seguita dall'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n.ro 29820190007239518000, notificata in data 04/12/2019 a mani di familiare convivente, seguita dall'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n.ro 29820210009077240000, notificata in data
11/04/2023 a mani di familiare convivente, seguita dall'invio della raccomandata informativa. Tutti atti non opposti;
contestava l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per Covid 19.
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso è solo parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Appare innanzi tutto smentita l'eccezione circa la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione ritenuto che AdER, costituendosi, ha dato prova della regolare notifica delle stesse a mani di un familiare convivente con invio della relativa raccomanda informativa e nelle date del 9.5.14, 4.12.2019, 11.4.23.
Invero per quanto attiene la cartella n. 29820140003969950000 notificata il 9.5.2014 (per ICI 2008-2009) appare indubbio che la pretesa sia prescritta essendo stata la intimazione notificata oltre un decennio dopo senza la prova di validi atti interruttivi e stante che la prescrizione operava al 31.12.2019.
Relativamente alla cartella n.29820190007239518000 che riguarda IMU 2013 si rileva che dalla produzione documentale, ed in particolare dalla sentenza n. 240/22 della Corte di Giustizia di Siracusa, favorevole al contribuente, non sembra che via stata una totale esclusione dal pagamento del tributo seppure va evidenziato come anche tale pretesa vada ritenuta prescritta stante che il termine quinquennale per la notifica della intimazione scadeva il 31.12.2024 laddove la intimazione è del 29 aprile 2025.
Per quanto invece attiene la cartella n. 29820210009077240000, per tassa auto 2015 e TARI 2014 ma notificata in data 11.4.23 rileva questo Giudicer che nessuna prescrizione può essere fatta valere, con riferimento alle annualità di riferimento, non essendo stata la cartella opposta nei termini e stante la tempestività della notifica della intimazione.
Nessuna proroga dei termini per Covid 19 può ritenersi operante come eccepito trattandosi di cartelle emesse e notificate prima del periodo emergenziale. Pertanto in parziale accoglimento del ricorso, va annullata la intimazione limitatamente alle cartelle n. 29820140003969950000 e 29820190007239518000
e confermata per il resto.
Stante l'accoglimento parziale giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la intimazione limitatamente alle cartelle n. .
29820140003969950000 e n.29820190007239518000. Conferma per il resto. Compensa le spese
Siracusa, 5.12.2025 Il Giudice
dr. Adriana IS