Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2558 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALINI ROSANNA
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/03/1987, rappresentato e difeso dall'avvocato MAISTRELLO LAURA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
1
Conclusioni delle parti:
“1) La casa familiare sita a Valdagno in piazza Cavour n. 5 rimarrà abitata dal signor , CP_1
che la detiene a titolo di comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato. La sig.ra ha già reperito per sé una nuova abitazione e ivi ha già traslocato, senza Parte_1
opposizione del sig. , in Via Marconi n. 5 a Valdagno (VI), presso l'abitazione della CP_1
madre. La stessa dichiara di aver prelevato dalla casa familiare parte dei propri effetti personali e si riserva di ritirare quanto concordato con separato accordo in data da concordare con il sig. con preavviso di almeno 10 giorni. CP_1
2) La figlia minore nata a [...] il [...] viene affidata congiuntamente ai Per_1
genitori con permanenza abitativa prevalente presso l'abitazione della madre.
La sig.ra ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica unitamente a Parte_1
quella della figlia.
3) La figlia starà con il padre secondo le modalità che di seguito si riportano:
• avendo il padre il turno della mattina:
a) preleverà la figlia all'uscita dall'asilo ogni giorno e la terrà con sé fino alle ore Per_1
18.00/18.30 quando la madre la andrà a prendere a casa del padre.
Nel caso di impossibilità della madre sarà cura del padre riaccompagnare a casa la bambina.
I genitori potranno comunque partecipare entrambi alle attività sportive, ricreative ed extrascolastiche della figlia, senza che ciò influisca sugli equilibri e sulla regolarità di frequentazione della bambina con ciascun genitore.
2 Se talvolta anche la madre avrà la possibilità di andare a prendere la figlia a scuola, lo potrà
fare previo accordo con il padre.
b) starà con la figlia a fine settimana alternati che inizieranno dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera entro le ore 18.00/18.30 quando la riaccompagnerà a casa dalla madre.
starà il fine settimana successivo con la madre dal venerdì prima di cena quando il padre Per_1
la riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 18.00/18.30.
Se la madre abbia organizzato un fine settimana fuori con la figlia, sarà lei ad andare a prendere all'asilo previo accordo con il padre. Per_1
Allo stesso modo, nel caso in cui il padre abbia organizzato fine settimana fuori con la figlia,
la bambina potrà pernottare dal papà la domenica sera previo accordo con la madre.
c) una sera alla settimana cenerà con la figlia preferibilmente il mercoledì e la riaccompagnerà
a casa dalla madre tra le ore 20.30 e le ore 21.00.
Previo accordo tra i genitori, la bambina potrà cenare dal papà anche più sere la settimana.
• In caso di variazioni dei turni abituali del padre o di modifiche degli orari di lavoro della madre, e comunque in ogni situazione che comporti la necessità di variare il normale assetto di permanenza presso i genitori, gli stessi si organizzeranno le giornate, mantenendo la routine della figlia quanto più simile a quanto sopra specificato.
In ogni caso i genitori convengono che, nel caso di necessità di variazioni dei tempi di permanenza della figlia presso di loro, la figlia starà di preferenza presso il genitore disponibile e, solo in caso di indisponibilità di quest'ultimo, gli stessi chiederanno aiuto nell'accudimento della figlia a partenti e/o terzi, come ad esempio baby-sitter.
3 In caso di ponti i genitori si accorderanno affinché la figlia trascorra i giorni in più con il genitore cui spetta il fine settimana. Al ponte verranno applicate le medesime regole dei fine settimana di ciascun genitore per quanto riguarda il ritiro e la consegna della figlia. Viene
assicurata almeno una chiamata o una videochiamata al giorno – solitamente nella mattinata o comunque nell'orario concordato tra i genitori (di preferenza tra le 9,00 e le 10,00 di mattina)
- nei giorni in cui la minore non vede uno dei due genitori.
4) Ciascun genitore trascorrerà con la figlia:
• durante le vacanze estive due settimane, non consecutive nel mese di agosto. Tale
periodo verrà concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il genitore sarà
tenuto ad informare l'altro del luogo ove trascorrerà la vacanza con la figlia. La
restante settimana di agosto sarà anch'essa divisa a metà. Il restante tempo delle vacanze estive sarà diviso equamente tenendo conto degli orari lavorativi dei genitori e dell'eventuale frequenza di dei centri estivi. Salvo quindi la frequenza dei centri Per_1
estivi se concordata, il mattino starà con i nonni secondo un calendario Per_1
equilibrato, oppure con il genitore in ferie.
• Per le vacanze natalizie si ritiene opportuno, per il prossimo anno e come già fatto nel
2023, dividere il periodo natalizio in maniera meno netta, vista la sua tenera età ed il fatto che, ad oggi, soffre molto i distacchi prolungati, conservando in ogni caso l'alternanza tra i genitori nei giorni di festività.
Nel 2024:
- 23 – 24 dicembre: permanenza presso il padre
- 25 – 29 dicembre: permanenza presso la madre
- 30 dicembre – 03 gennaio: permanenza presso il padre
4 - 04 – 06 gennaio: permanenza presso la madre.
Dal 2025 in poi si dividerà il periodo natalizio: dal 25/12 al 31/12 pomeriggio con un genitore ed il periodo dal 31/12 pomeriggio al 6/01 con l'altro genitore, alternati ogni anno.
Iniziando dal 2025 con il periodo 25-31 con il papà e poi alternando di anno in anno.
• vacanze pasquali, trascorrerà alternativamente di anno in anno il periodo Per_1
pasquale con ciascun genitore, Pasqua 2025 con la madre.
Tali periodi potranno essere in ogni caso modificati con accordo fra i genitori.
Per tutto quanto non previsto specificatamente, ci si richiama al Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, anche in relazione al comportamento da tenersi in caso di impossibilità del genitore prevalente o in turno di responsabilità.
5) I genitori contribuiranno al mantenimento della figlia nelle modalità dal mantenimento diretto, fino a che non si verificheranno sostanziali mutamenti della loro condizione economica.
6) Il sig. si farà carico per intero delle spese mediche relative alla figlia vista la CP_1
possibilità di rimborso che lo stesso ha tramite FASCHIM - Fondo Nazionale di Assistenza
Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti. Resta inteso che nel caso di spese non coperte da polizza o nel caso in cui le relative condizioni siano modificate, oppure nel caso in cui il sig.
non potesse più beneficiare della suddetta polizza, le spese mediche sostenute per CP_1
, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori allo stesso modo delle altre spese Per_1
straordinarie e comunque secondo i criteri del protocollo del Tribunale di Vicenza.
5 7) I genitori ripartiranno al 50% le altre spese straordinarie relative alla figlia, individuate applicando i criteri fissati dal protocollo in essere presso questo Tribunale di Vicenza allegato al ricorso e che le parti dichiarano di conoscere.
8) L'assegno unico sarà corrisposto dall'INPS in capo alla madre. Le parti si impegnano ad aggiornare la pratica Inps in tal senso entro giorni dieci dalla variazione della residenza;
il sig. continuerà a beneficiare delle detrazioni per le spese sostenute per la figlia a CP_1
carico nella misura del 100% (es. mediche, sanitarie, istruzione e comunque tutte le spese detraibili).
9) La somma erogata dall'INPS alla madre a titolo di assegno unico, o altra misura che lo dovesse sostituire, verrà utilizzata per il pagamento della retta dell'asilo mentre l'eventuale surplus sarà nella disponibilità della madre.
10) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della
[...]
figlia minore Per_1
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
6 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed Per_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese mediche relative alla figlia minore vanno poste interamente a carico del Sig. Per_1
, vista la possibilità di rimborso che lo stesso ha tramite FASCHIM – Controparte_1
Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti. Resta inteso che nel caso di spese non coperte da polizza o nel caso in cui le relative condizioni siano modificate, oppure nel caso in cui il sig. non potesse più beneficiare della suddetta CP_1
polizza, le spese mediche sostenute per saranno ripartite nella misura del 50% tra i Per_1
genitori allo stesso modo delle altre spese straordinarie e comunque secondo i criteri del protocollo del Tribunale di Vicenza;
le altre spese straordinarie, come regolamentate dal medesimo protocollo, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore sia regolamentato Per_1
in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, l8.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8