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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 927/2021 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] P. G. il 14.01.1948, Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe CA (pec ) che li rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
- Opponenti –
CONTRO
, (P.IVA ), nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della legale rappresentante CP_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n.5°;
- Opposta –
All'udienza del 9.10.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 927/2021.
E' presente l'Avv. Anna Dauccia per delega dell'Avv. Rossi si riporta agli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
E' presente l'Avv. Ivan Segreto per delega dell'Avv. CA Giuseppe il quale si riporta in atti, ribadendo CP_ che non ha dimostrato né di essere titolare del rapporto né la dovutezza della somma ingiunta, non avendo prodotto gli estratti conto.
L'Avv. Dauccia si oppone per le motivazioni in atti e insiste nelle domande. IL GOP
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15,00 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP Dott.ssa Maria Rita Cuzzola REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies nella causa iscritta al n. 927/2021 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] P. G. il 14.01.1948, Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe CA (pec ) che li rappresenta e difende giusta procura Email_1 in atti;
- Opponenti –
CONTRO
, (P.IVA ), nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della legale rappresentante CP_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n.5°;
- Opposta – avente per OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale facente integrante della presente sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato il 26.05.2021 ed iscritto a ruolo il 28.05.2021, i sig.ri e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
(procuratrice di ), al fine di chiedere la revoca del decreto Controparte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 110/2021 del 15.03.2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. (R.G. n. 280/2021) notificato in data 19.04.2021, con il quale venivano condannati al pagamento della somma di €.23.789,22, oltre interessi e spese.
Ciò premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
1. Preliminarmente C dichiarare il difetto di legittimazione attiva di con tutte le conseguenze di legge. Nel merito del negozio giuridico: 2.
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di c/c bancario e delle successive pattuizioni e/o modifiche unilaterale per mancanza della forma scritta delle stesse, con tutte le conseguenze di legge.
3. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di c/c bancario e delle successive pattuizioni e/o modifiche unilaterale per le argomentazioni esplicitate in parte narrativa – da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte - con tutte le conseguenze di legge. 4.
Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di conto corrente impugnati relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in viadispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.
5. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporto in esame.
6. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni, comunque prive di causa negoziale.
7. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
8. Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
9. Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile e delle risultanze peritali,
l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della documentazione che verrà prodotta e delle anomalie eccepite e che si riserva di eccepire a seguito di nuova produzione 10. Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni in atti per i motivi dedotti e conseguentemente accertare che nulla deve il fideiussore. 11. Accertare, in ogni caso, la decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c. e, conseguentemente, dichiarare non più obbligato il fideiussore. 12. Revocare, dunque, il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo alcun credito in favore dell'opposta. 13. Negare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato, difettandone i presupposti. 14. In via gradata ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti del giusto e del provato. 15. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via Istruttoria [...]”.
Con rituale comparsa di costituzione la (procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
) si costituiva in giudizio in data 30.11.2021, depositando la documentazione riguardante il rapporto
[...] oggetto del giudizio e rilevando l'infondatezza delle contestazioni avversarie, ivi chiedendo: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei suoi confronti della somma di € 23.789,22 (ovvero quella CP_2 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i Con successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento Controparte_2 di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
della somma di € 23.789,22 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta CP_4
e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA
e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. 6) In via Istruttoria [...];”
Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'8.07.2022 la insisteva per la concessione CP_2 della provvisoria esecutività. Il GI, con provvedimento del 9.09.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione e rinviando all'udienza del 03.03.2023 per la prosecuzione della causa.
La mediazione non dava esito positivo e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistendo nelle proprie posizioni processuali, chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma
VI, cpc. Depositate le rispettive memorie, a scioglimento della riserva con ordinanza del 02.02.2024, il GI – rigettate le richieste istruttorie – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.12.2024.
Esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava l'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino al
30.07.2025 per il deposito di note conclusive.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva –questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione - in capo a
[...]
, ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione in blocco CP_2 da MPS a tale onere parte opposta ha ottemperato producendo il contratto di cessione Controparte_2 stipulato tra BA Monte Dei Paschi Di IE Spa e on atto del 28.12.2018, nell'ambito Controparte_2 dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 7 del 17/01/2019, con codice redazionale n. TX19AAB421. Cessione comunicata dalla cessionaria agli opponenti mediante lettera raccomandata a/r del 28.12.2018.
Tale comunicazione assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr.
Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Il consenso del debitore ceduto, difatti, non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del
1993, la sua efficacia nei confronti dei debitori ceduti si ha attraverso l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Per orientamento costante in giurisprudenza “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'Italia.” (Cass. Civ., Sez. I, 24.06.2020, n. 12685; conformi: Cfr. Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023 Cass. Civ., Sez. I, 27.07.2017, n. 18612).
Ciò posto, occorre prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto.
Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione.
L'estratto della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre ad assumere una finalità di pubblicità dell'operazione di cessione, può costituire prova della cessione stessa quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020;
Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro,
22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Occorre, quindi, esaminare e applicare i suddetti principi alla luce delle acquisizioni probatorie e, segnatamente, della documentazione prodotta dalla convenuta.
Nel presente giudizio, la società , nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
, ha prodotto: 1) il contratto di cessione azionato da BA Monte Dei Paschi Di Controparte_2
IE Spa che ha ceduto a con atto del 28.12.2018 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); 2) Controparte_2 l' avviso della cessione in GU Parte II n. 7 del 17/01/2019 (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione); 3)
l'estratto dell'elenco crediti ceduti dal quale si evince che il credito di causa è stato effettivamente oggetto di cessione (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
La produzione documentale di cui sopra prova che il credito azionato ed oggi opposto è stato effettivamente oggetto di cessione ad Non vi sono elementi per escludere il rapporto per CP_2 cui è causa da quelli ceduti e, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva spiegata, non può trovare accoglimento.
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo debitore complessivo pari ad €.23.789,22 sul conto corrente n. 1835; pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta però non ha assolto all'onere probatorio in quanto tra i documenti prodotti, sia in fase monitoria che nel presente giudizio, non compare il contratto portante n. 1835 indicato nel ricorso per Decreto Ingiuntivo. I documenti presenti indicano altri rapporti contrattuali portanti numeri diversi da quello per il quale è stato ottenuto il titolo.
In via definitiva, l'opposta non ha, correttamente, adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, omettendo di fornire piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Né può trovare accoglimento la tesi difensiva del creditore opposto secondo la quale la mancata contestazione fa sì che vi sia una conferma dell'esistenza del contratto, in quanto le eccezioni formulate dai debitori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, in seno al primo atto di opposizione, sono state chiare e puntuali, indicando la inesistenza in atti del contratto di conto corrente.
Da ciò, mancando una prova adeguata che attesti l'esistenza del rapporto contrattuale e la legittimità del credito vantato, trova accoglimento l'opposizione.
Alla luce di quanto sopra si revoca il Decreto Ingiuntivo n. n. 110/2021 emesso dal Presidente del
Tribunale di Barcellona P.G. il 15.03.2021.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 927/2021, così provvede:
- Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 110/2021 emesso in data 15.03.2021 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto per i motivi sopra esposti;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 110/2021 emesso in data 15.03.2021 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese giudiziarie, liquidate in Controparte_1
€ 3.302,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CA Giuseppe, procuratore antistatario.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 09.10.2025
Il GOP dott.ssa Maria Rita Cuzzola
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 927/2021 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] P. G. il 14.01.1948, Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe CA (pec ) che li rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
- Opponenti –
CONTRO
, (P.IVA ), nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della legale rappresentante CP_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n.5°;
- Opposta –
All'udienza del 9.10.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 927/2021.
E' presente l'Avv. Anna Dauccia per delega dell'Avv. Rossi si riporta agli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
E' presente l'Avv. Ivan Segreto per delega dell'Avv. CA Giuseppe il quale si riporta in atti, ribadendo CP_ che non ha dimostrato né di essere titolare del rapporto né la dovutezza della somma ingiunta, non avendo prodotto gli estratti conto.
L'Avv. Dauccia si oppone per le motivazioni in atti e insiste nelle domande. IL GOP
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15,00 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP Dott.ssa Maria Rita Cuzzola REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies nella causa iscritta al n. 927/2021 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] P. G. il 14.01.1948, Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe CA (pec ) che li rappresenta e difende giusta procura Email_1 in atti;
- Opponenti –
CONTRO
, (P.IVA ), nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della legale rappresentante CP_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n.5°;
- Opposta – avente per OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale facente integrante della presente sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato il 26.05.2021 ed iscritto a ruolo il 28.05.2021, i sig.ri e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
(procuratrice di ), al fine di chiedere la revoca del decreto Controparte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 110/2021 del 15.03.2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. (R.G. n. 280/2021) notificato in data 19.04.2021, con il quale venivano condannati al pagamento della somma di €.23.789,22, oltre interessi e spese.
Ciò premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
1. Preliminarmente C dichiarare il difetto di legittimazione attiva di con tutte le conseguenze di legge. Nel merito del negozio giuridico: 2.
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di c/c bancario e delle successive pattuizioni e/o modifiche unilaterale per mancanza della forma scritta delle stesse, con tutte le conseguenze di legge.
3. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di c/c bancario e delle successive pattuizioni e/o modifiche unilaterale per le argomentazioni esplicitate in parte narrativa – da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte - con tutte le conseguenze di legge. 4.
Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di conto corrente impugnati relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in viadispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.
5. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporto in esame.
6. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni, comunque prive di causa negoziale.
7. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
8. Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
9. Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile e delle risultanze peritali,
l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della documentazione che verrà prodotta e delle anomalie eccepite e che si riserva di eccepire a seguito di nuova produzione 10. Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni in atti per i motivi dedotti e conseguentemente accertare che nulla deve il fideiussore. 11. Accertare, in ogni caso, la decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c. e, conseguentemente, dichiarare non più obbligato il fideiussore. 12. Revocare, dunque, il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo alcun credito in favore dell'opposta. 13. Negare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato, difettandone i presupposti. 14. In via gradata ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti del giusto e del provato. 15. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via Istruttoria [...]”.
Con rituale comparsa di costituzione la (procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
) si costituiva in giudizio in data 30.11.2021, depositando la documentazione riguardante il rapporto
[...] oggetto del giudizio e rilevando l'infondatezza delle contestazioni avversarie, ivi chiedendo: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei suoi confronti della somma di € 23.789,22 (ovvero quella CP_2 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i Con successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento Controparte_2 di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
della somma di € 23.789,22 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta CP_4
e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA
e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. 6) In via Istruttoria [...];”
Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'8.07.2022 la insisteva per la concessione CP_2 della provvisoria esecutività. Il GI, con provvedimento del 9.09.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione e rinviando all'udienza del 03.03.2023 per la prosecuzione della causa.
La mediazione non dava esito positivo e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistendo nelle proprie posizioni processuali, chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma
VI, cpc. Depositate le rispettive memorie, a scioglimento della riserva con ordinanza del 02.02.2024, il GI – rigettate le richieste istruttorie – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.12.2024.
Esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava l'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino al
30.07.2025 per il deposito di note conclusive.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva –questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione - in capo a
[...]
, ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione in blocco CP_2 da MPS a tale onere parte opposta ha ottemperato producendo il contratto di cessione Controparte_2 stipulato tra BA Monte Dei Paschi Di IE Spa e on atto del 28.12.2018, nell'ambito Controparte_2 dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 7 del 17/01/2019, con codice redazionale n. TX19AAB421. Cessione comunicata dalla cessionaria agli opponenti mediante lettera raccomandata a/r del 28.12.2018.
Tale comunicazione assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr.
Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Il consenso del debitore ceduto, difatti, non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del
1993, la sua efficacia nei confronti dei debitori ceduti si ha attraverso l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Per orientamento costante in giurisprudenza “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'Italia.” (Cass. Civ., Sez. I, 24.06.2020, n. 12685; conformi: Cfr. Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023 Cass. Civ., Sez. I, 27.07.2017, n. 18612).
Ciò posto, occorre prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto.
Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione.
L'estratto della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre ad assumere una finalità di pubblicità dell'operazione di cessione, può costituire prova della cessione stessa quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020;
Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro,
22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Occorre, quindi, esaminare e applicare i suddetti principi alla luce delle acquisizioni probatorie e, segnatamente, della documentazione prodotta dalla convenuta.
Nel presente giudizio, la società , nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
, ha prodotto: 1) il contratto di cessione azionato da BA Monte Dei Paschi Di Controparte_2
IE Spa che ha ceduto a con atto del 28.12.2018 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); 2) Controparte_2 l' avviso della cessione in GU Parte II n. 7 del 17/01/2019 (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione); 3)
l'estratto dell'elenco crediti ceduti dal quale si evince che il credito di causa è stato effettivamente oggetto di cessione (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
La produzione documentale di cui sopra prova che il credito azionato ed oggi opposto è stato effettivamente oggetto di cessione ad Non vi sono elementi per escludere il rapporto per CP_2 cui è causa da quelli ceduti e, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva spiegata, non può trovare accoglimento.
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo debitore complessivo pari ad €.23.789,22 sul conto corrente n. 1835; pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta però non ha assolto all'onere probatorio in quanto tra i documenti prodotti, sia in fase monitoria che nel presente giudizio, non compare il contratto portante n. 1835 indicato nel ricorso per Decreto Ingiuntivo. I documenti presenti indicano altri rapporti contrattuali portanti numeri diversi da quello per il quale è stato ottenuto il titolo.
In via definitiva, l'opposta non ha, correttamente, adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, omettendo di fornire piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Né può trovare accoglimento la tesi difensiva del creditore opposto secondo la quale la mancata contestazione fa sì che vi sia una conferma dell'esistenza del contratto, in quanto le eccezioni formulate dai debitori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, in seno al primo atto di opposizione, sono state chiare e puntuali, indicando la inesistenza in atti del contratto di conto corrente.
Da ciò, mancando una prova adeguata che attesti l'esistenza del rapporto contrattuale e la legittimità del credito vantato, trova accoglimento l'opposizione.
Alla luce di quanto sopra si revoca il Decreto Ingiuntivo n. n. 110/2021 emesso dal Presidente del
Tribunale di Barcellona P.G. il 15.03.2021.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 927/2021, così provvede:
- Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 110/2021 emesso in data 15.03.2021 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto per i motivi sopra esposti;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 110/2021 emesso in data 15.03.2021 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese giudiziarie, liquidate in Controparte_1
€ 3.302,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CA Giuseppe, procuratore antistatario.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 09.10.2025
Il GOP dott.ssa Maria Rita Cuzzola