Articolo 2 della Legge 14 luglio 1965, n. 921
Articolo 1
Versione
18 agosto 1965
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Entrata in vigore il 18 agosto 1965