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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO ES, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4002/2015 depositato il 08/06/2015
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1858/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 19/11/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031401243 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031401243 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031401243 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sez. 1, n. 1858/2014 con cui è stato accolto parzialmente il ricorso della società Resistente_1 srl.
A seguito dell'intervenuto fallimento della società Resistente_1 il giudizio, già sospeso ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 546/92, per la pendenza del giudizio sulla querela di falso dinanzi al Tribunale di Latina (sez.
1 – RG 2633/2017) è stato interrotto ex art. 40 Dlgs 546/1992 e riassunto dall'appellante in data 20.2.2020.
- che la Curatela del fallimento si è costituita in giudizio;
- che ristabilito il contraddittorio tra le parti, codesto On. Collegio, in data 3.12.2020, rilevato che il giudizio relativo alla querela di falso era ancora in essere, con Ordinanza n. 2262/2020 depositata il 3.12.2020, ha disposto nuovamente la sospensione del processo ai sensi del citato 39 in attesa dell'esito del giudizio civile sulla querela di falso;
- che il predetto giudizio, si è concluso con sentenza n. N. SENT. pubblicata in data DATA SENT. del
Tribunale di Latina I Sezione Civile, passata in giudicato il DATA, per cui il giudizio è stato riassunto.
L'appello depositato in atti dall'appellante riguarda la sentenza n.1876/06/2014 depositata in data 19.11.2014 emessa dalla sezione n.VI della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, nei confronti di altra società.
La società Resistente_1 srl eccepisce che l'appello notificato riferito ad altra società è inesistente nei confronti dell'appellata, ne chiede pertanto il rigetto.
Deposita CTU civile e sentenza civile che dichiara l'inammissibilità della querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta che con plico raccomandato n. AG N.RACCOM. il messo notificatore Nominativo_2 ha notificato in data 18.05.2015 alla società Resistente_1 srl il presente atto;
Appello avverso la sentenza n.1876/06/2014 depositata in data 19.11.2014 emessa dalla sezione n.VI della
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, nei confronti della società SOCIETA' 1 relativa all'accertamento n. TKF011100846/2013 e non l'appello verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sez. 1, n. 1858/2014 nei confronti della società Resistente_1 srl relativa all'accertamento n.TKF031401243/2013. Per quanto suesposto l'appello è inesistente e pertanto va rigettato.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO ES, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4002/2015 depositato il 08/06/2015
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1858/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 19/11/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031401243 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031401243 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031401243 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sez. 1, n. 1858/2014 con cui è stato accolto parzialmente il ricorso della società Resistente_1 srl.
A seguito dell'intervenuto fallimento della società Resistente_1 il giudizio, già sospeso ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 546/92, per la pendenza del giudizio sulla querela di falso dinanzi al Tribunale di Latina (sez.
1 – RG 2633/2017) è stato interrotto ex art. 40 Dlgs 546/1992 e riassunto dall'appellante in data 20.2.2020.
- che la Curatela del fallimento si è costituita in giudizio;
- che ristabilito il contraddittorio tra le parti, codesto On. Collegio, in data 3.12.2020, rilevato che il giudizio relativo alla querela di falso era ancora in essere, con Ordinanza n. 2262/2020 depositata il 3.12.2020, ha disposto nuovamente la sospensione del processo ai sensi del citato 39 in attesa dell'esito del giudizio civile sulla querela di falso;
- che il predetto giudizio, si è concluso con sentenza n. N. SENT. pubblicata in data DATA SENT. del
Tribunale di Latina I Sezione Civile, passata in giudicato il DATA, per cui il giudizio è stato riassunto.
L'appello depositato in atti dall'appellante riguarda la sentenza n.1876/06/2014 depositata in data 19.11.2014 emessa dalla sezione n.VI della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, nei confronti di altra società.
La società Resistente_1 srl eccepisce che l'appello notificato riferito ad altra società è inesistente nei confronti dell'appellata, ne chiede pertanto il rigetto.
Deposita CTU civile e sentenza civile che dichiara l'inammissibilità della querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta che con plico raccomandato n. AG N.RACCOM. il messo notificatore Nominativo_2 ha notificato in data 18.05.2015 alla società Resistente_1 srl il presente atto;
Appello avverso la sentenza n.1876/06/2014 depositata in data 19.11.2014 emessa dalla sezione n.VI della
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, nei confronti della società SOCIETA' 1 relativa all'accertamento n. TKF011100846/2013 e non l'appello verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sez. 1, n. 1858/2014 nei confronti della società Resistente_1 srl relativa all'accertamento n.TKF031401243/2013. Per quanto suesposto l'appello è inesistente e pertanto va rigettato.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.