CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2024, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
- parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi al solo fine dell’eventuale discussione;
- parte resistente - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7061 del 12.10.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2024 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.sa Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4302 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 19/02/2024 2 di 8 Uditi i difensori delle parti presenti Fatti rilevanti di causa. § 1. ON PA propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la commissione tributaria regionale - in accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, e ritenuto assorbito quello incidentale della società – ha dichiarato inammissibile il ricorso da quest'ultima introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso parziale da essa presentata nel dicembre 2013. Istanza di rimborso avente ad oggetto l'imposta proporzionale di registro (3 %) versata in sede di liquidazione del lodo arbitrale omologato n. 1345 del 2008, recante la condanna di AS PA al pagamento di vari importi, alcuni a titolo risarcitorio ed altri a titolo di maggiori corrispettivi contrattuali, a favore dell'Ati costituita dalla stessa ON (49 %) e dalla capogruppo-mandataria ES s.a. (51 %). A detta della società istante, si trattava di imposta di registro versata sulla base dell'originaria liquidazione del lodo da parte dell'agenzia delle entrate, ma poi risultata non dovuta, dal momento che – come emerso in sede di PVC 17.7.2013 della GdF e confermato dall’Agenzia delle Entrate con atto di definizione n.805/2013 su istanza ex art. 5 bis D.Lgs. n. 218/97 – gli importi in condanna (salvo alcuni) dovevano ritenersi assoggettati ad Iva, perché di natura non risarcitoria ma corrispettiva. La Commissione Tributaria Regionale - dopo aver rilevato che l'istanza di rimborso aveva ad oggetto il minor importo di euro 24.548,00 (rispetto a quello versato, pari ad euro 233.115,009), quale risultante dal 3% dell’importo di euro 818.268,46, da ON PA fatturato con Iva 20 % ad AS (fatt.n.18/2008) a titolo di maggiore corrispettivo pro quota (come sostenuto dalla GdF nel menzionato PVC) - ha accolto l'eccezione dell'appellante principale Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ON PA fosse in effetti priva della legittimazione a chiedere ed ottenere il rimborso, 3 di 8 dal momento che l'imposta di registro in questione era stata versata non da essa, bensì dalla ES s.a. (Mod.F23 del 19.5.2008), unico soggetto legittimato ex articolo 77 d.P.R. 131/86. Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, dichiarando di costituirsi al solo fine della discussione in udienza. La ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato, ferma restando la tutela della posizione di ON PA nel rapporto interno con ES SA. Ragioni della decisione. § 2. Con il primo motivo di ricorso ON PA lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – violazione degli articoli 100 cod.proc.civ. e 19 d.lgs. 546/92. Per avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato inammissibile il suo ricorso originario per difetto di legittimazione attiva, nonostante che tale legittimazione, ed il correlato interesse ad agire, derivassero dal solo fatto di avere, essa ON PA, presentato l'istanza di rimborso implicitamente rigettata. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 37, 40 co.1^, 57 co. 1^ e 77 d.P.R. 131/86. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente negato la sua legittimazione ad ottenere il rimborso dell'imposta di registro, nonostante che (come anche desumibile dall'attenta lettura di Cass.n. 1995/18 citata in sentenza) la legittimazione in questione spettasse al <
tanto che l'istanza di rimborso 4 di 8 era stata presentata (dicembre 2013) nel rispetto del termine triennale ex art. 77, decorrente proprio dall'atto di definizione delle contestazioni contenute nel menzionato PVC (luglio 2013) nei suoi confronti elevato. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall'essere stata ON PA, e questa soltanto, destinataria delle contestazioni di cui al citato PVC, relativo alle voci da essa fatturate pro quota ad AS: <<di tal chè, allorché essa si era vista notificare l'atto di definizione delle contestazioni contenute nel pvc del 17 luglio 2013, pagando poi l'iva in liquidata a seguito ‘ripensamento’ erariale, chiaro che quest'ultima, e solo spettasse il rimborso dell'imposta registro originariamente corrispondenza voci oggetto rettifica, virtù c.d. principio alternatività tra iva ed imposta>> (ric. pag.42). § 3. I tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure con essi sollevate. Si tratta di motivi infondati. In base all’art. 77 d.P.R. 131/86: <<decadenza dell'azione del contribuente.
1. il rimborso dell'imposta, della soprattassa, pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a decadenza, dal contribuente o soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni giorno pagamento ovvero, se posteriore, da quello in sorto diritto alla restituzione. (…)>>. Si è in proposito osservato (Cass.n. 6864/23 con ulteriori richiami) come quella in esame costituisca una previsione che muove dalla individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta e dei relativi accessori, <<in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento>>, aggiungendosi poi che questa conclusione <<si colloca armonicamente, a ben vedere, 5 di 8 nell’ancor più generale disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art.2033 cod.civ., in ordine alla quale è indirizzo pacifico e consolidato (v.cass.nn. 7871 11, 13829 04, 13357 2087 78 ed altre) quello per cui: ‘la d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione natura restitutoria non risarcitoria, carattere personale, circoscritta tra il ‘solvens’ destinatario del pagamento, sia questi lo abbia incassato personalmente l'incasso avvenuto mezzo rappresentante’>>. Orbene, nel caso in esame costituisce elemento fattuale pacifico (venendo riferito dalla stessa società ricorrente) che il pagamento dell'imposta di registro venne effettuato, a seguito dell'originaria attività di liquidazione dell'ufficio di quanto stabilito nel lodo, da un contribuente diverso dalla ON PA, individuabile nella co-obbligata ES s.a.. Questo incontrovertibile dato oggettivo non può essere superato in ragione del fatto che (anche) la ON PA fosse <
peculiarità che ne esclude in radice la veste di contribuente (invece attribuibile soltanto ai contraenti), senza che da ciò si possano trarre conseguenze pratiche in ordine al ben diverso rapporto (che è l'unico che rilevi nel presente caso) intercorrente, non già tra parti contraenti da un lato e notaio rogante dall'altro, bensì fra contribuenti in solido, uno dei quali pretenda dal creditore il rimborso di quanto corrisposto dall'altro. Ricorre, in proposito, quanto stabilito dalla già menzionata sentenza Cass.n. 1995/18, ed anche altre volte ribadito, nel senso che (Cass.n. 12759/16): <<in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento>>. Da quanto si è fin qua esposto discende l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti, dal momento che la decisione della Commissione Tributaria Regionale risulta conforme a diritto, avendo essa correttamente escluso la legittimazione al rimborso in capo alla ON PA (non nel senso processuale voluto nella prima doglianza, bensì in quello sostanziale e di merito di non-titolarità o spettanza del diritto al rimborso); e ciò sulla base di una conforme applicazione dell'articolo 77 Tur, così come del su riportato indirizzo di legittimità (con conseguente infondatezza anche del secondo motivo). Quanto infine alla terza doglianza, se ne ravvisa finanche l’inammissibilità; discende infatti da quanto si è detto come il fatto 8 di 8 materiale che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe asseritamente omesso (l'essere stata la ON PA l'unica destinataria della successiva attività di controllo ed imposizione Iva) non può interferire sul tema della legittimazione ad ottenere il rimborso risultando - per ciò soltanto - non decisivo per il giudizio, ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.. § 4. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del minimo svolgimento di attività difensiva da parte dalla Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 500,00 oltre spese prenotate a debito;
- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,