Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 248/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 248/2025 V.G. promosso da:
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/02/1963 e residente in [...] e Parte_2
(Cod. Fisc. , nata a [...] il
[...] C.F._2
03/06/1966, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ciccarelli Stefano ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale in Avezzano, alla via Emilia n. 14, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 25.03.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1
3) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 maggiorenni ma economicamente dipendenti, la somma di € 300,00 ciascuna per un totale di euro 600,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) entrambi i genitori provvederanno al 50 % delle spese extra assegno relative alle figlie e cioè:
A) - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
-) cure dentistiche
-) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-) tickets sanitari;
-) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
-) farmaci prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B)- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
-) cure termali e fisioterapiche;
-) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
C) spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
-) libri di testo;
-) dotazione informatica ( pc/tablet)
-) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
-) corsi di recupero e lezioni private;
-) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
-) alloggio presso la sede universitaria;
Inoltre, chiedono di omologare anche i rapporti economici
2 Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione, le attribuzioni patrimoniali ma senza trasferimento dei beni - mobili o immobili - o della titolarità di altri diritti reali descritte nei successivi articoli
Al fine di garantire un controllo accurato sul passaggio dell'immobile e di altri cose/beni mobili, le parti si obbligano preliminarmente alla successiva stipula dell'atto notarile.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e si obbligano :
a) quanto all'immobile in piena proprietà pari alla quota di ½ censito al NCEU del Comune di
Avezzano al foglio 29 particella 237 su 27, Via Cesare Battisti snc, paino 1 R.C. 849,57 acquistato in data 5.12.2005, per atto di vendita Notar rep. 38274, racc. Persona_1
15431, di proprietà del Sig. lo stesso si impegna a cedere alla Sig.ra Parte_1 [...] che si impegna ad accettare, al fine di divenirne piena proprietaria per l'intero; Parte_2
b) quanto alle quote societarie della Risorse s.r.l. c.f.: con sede in Avezzano (AQ) P.IVA_1 via Cesare Battisti n.101 numero REA AQ-105546, capitale sociale sottoscritto pari a euro
30.000,00, di cui l'amministratore unico è il già titolare del 55% delle quote, Parte_1 la sig si impegna a cederle nella misura del 45 % al sig. che si Parte_2 Parte_1 impegna ad accettare al fine di divenirne pieno proprietario per l'intero.
I coniugi si obbligano, successivamente al deposito del provvedimento di omologa, entro il
15.10.2025 a recarsi presso un Notaio di fiducia per la cessioni dei diritti sopra descritti.
Inoltre, prendono atto che l'attribuzione alla è sottoposta all'eventuale Parte_2 esercizio della prelazione prevista dagli artt. 60 e seguenti del citato D. Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42.
L'atto di definitiva attribuzione, ai sensi dell'art. 61 comma 4 D.Lgs 42/2004 rimarrà sospensivamente condizionato, in pendenza del termine di cui al comma 1 del medesimo art. 61 per l'esercizio del diritto di prelazione. Le parti si obbligano alla stipula di un successivo atto attestante il mancato esercizio del diritto di prelazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 25.03.2025
e hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data 10 dicembre 2006, presso il Comune di Avezzano (AQ)- e trascritto
3 nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune all'Atto n. 51 parte I –
Serie -anno 2006, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano in Avezzano AQ, in data 14.08.2001 e in data Parte_3
12.12.2004 ad oggi entrambe maggiorenni ma economicamente Parte_4
dipendenti perché studentesse universitarie.
All'udienza del 11 giugno 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra indicate all'esito dell'udienza.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse delle figlie della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
- al collocamento delle figlie maggiorenni:
“1) Le figlie maggiorenni restano con la madre presso la casa familiare Parte_2 sita alla Via Castel di Sangro n.4, di Avezzano;
”
4 -all'assegno di mantenimento per le figlie:
“3) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 maggiorenni ma economicamente dipendenti, la somma di € 300,00 ciascuna per un totale di euro 600,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) entrambi i genitori provvederanno al 50 % delle spese extra assegno relative alle figlie e cioè:
A) - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
-) cure dentistiche
-) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-) tickets sanitari;
-) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
-) farmaci prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B)- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
-) cure termali e fisioterapiche;
-) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
C) spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
-) libri di testo;
-) dotazione informatica (pc/tablet)
-) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
-) corsi di recupero e lezioni private;
-) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
-) alloggio presso la sede universitaria;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
5 ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto all'atto n.51 parte I, Serie –, anno 2006.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
6