Decreto cautelare 4 dicembre 2020
Sentenza breve 22 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 22/01/2021, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/01/2021
N. 00087/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2020, proposto da
ES DE BI, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Povelato e Giovanni Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, corso del Popolo 227/C;
contro
Accademia di Belle Arti – Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
RA GA, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Accademia di Belle Arti di Venezia prot. 9664 del 29 settembre 2020, pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 30 settembre 2020, recante la graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per titoli per l'individuazione di personale docente a contratto per l'insegnamento ABST47 di Storia del disegno e della grafica d'arte per l'a.a. 2020/2021;
- se ed in quanto necessario, della nota prot. 9700 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto: “Risposta a reclamo graduatoria provvisoria di ABST47 Storia del disegno e della grafica d’arte”;
- per quanto occorrer possa, del provvedimento prot. 9531 del 22 settembre 2020 recante la graduatoria provvisoria della procedura selettiva di cui è causa;
- del verbale della Commissione di valutazione per la graduatoria d’Istituto ABST47 di Storia del disegno e della grafica d’arte del 15 settembre 2020, conosciuto dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 30 ottobre 2020;
- se ed in quanto necessario, della delibera del Consiglio Accademico del 5 maggio 2020 e del decreto n. 3939 del 6 luglio 2020, atti entrambi non conosciuti, richiamati nel verbale della Commissione giudicatrice del 15 settembre 2020 e rispetto ai quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti;
- di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Accademia di Belle Arti – Venezia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Accademia di Belle Arti di Venezia ha bandito in data 29 giugno 2020 una procedura selettiva per soli titoli per il conferimento di una serie di incarichi di insegnamento (inerenti a materie non in organico per l’anno accademico 2020-2021), tra i quali è compreso quello di “Storia del disegno e della grafica d’arte”, rientrante, ai sensi del D.M. 3 luglio 2009, nel settore artistico disciplinare dello “Stile, Storia dell’arte e del costume”.
La ricorrente, che ha già svolto l’incarico di docente a contratto per questa materia negli anni passati, ha partecipato alla selezione classificandosi al secondo posto con 56,70 punti, contro i 76 punti riconosciuti alla seconda classificata.
A seguito dell’esercizio di accesso la ricorrente ritiene di aver riscontrato alcune anomalie che inficerebbero la legittimità della procedura.
Con il primo motivo, proposto in via principale, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2 e 3 del bando perché la controinteressata, in violazione delle prescrizioni della lex specialis , non ha allegato i titoli artistico - culturali e professionali indicati nel curriculum vitae . Poiché i titoli non figuravano né in originale, né in copia fotostatica o digitale, deve ritenersi che non fossero suscettibili di valutazione da parte della commissione che non avrebbe dovuto tener conto degli stessi.
Gli ulteriori motivi sono proposti in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la carenza di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà, nonché la mancata graduazione dei criteri preferenziali di valutazione dei titoli, in quanto sono stati previsti dei criteri (la stretta attinenza alla materia del bando; la redazione di testi scientifici, curatela di mostre e di volumi relativi all’argomento del bando; l’esperienza di ricerca presso enti e istituzioni nazionali e internazionali; esperienza didattica) privi di pesi, la cui incidenza sul punteggio finale rimane ignota.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la carenza di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà, perché i punteggi relativi alle pubblicazioni edite sono stati attribuiti senza alcuna suddivisione in relazione alla tipologia degli scritti - che hanno una diversa importanza in relazione alla categoria alla quale appartengono (ad esempio monografie, articoli su riviste specialistiche, articoli su pubblicazioni non specialistiche ecc.) - senza ponderazione preventiva e senza graduazione dei punteggi.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dei criteri di valutazione sanciti dalla stessa commissione giudicatrice nella seduta del 15 settembre 2020, la carenza di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà, perché i punteggi riconosciuti a ciascun concorrente rispetto alle pubblicazioni scientifiche edite non sono stati attribuiti in modo analitico, ma globale, con un punteggio unico e complessivo per tutte le tipologie, inidoneo a dar conto del percorso logico seguito.
Con il quinto motivo viene lamentata l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, lo sviamento, la disparità di trattamento, la violazione della nota della Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica prot. n. 3154 del 9 giugno 2011, la contraddittorietà e l’incongruità dei criteri preferenziali adottati con il verbale del 15 settembre 2020, perché il giudizio di eccellenza attribuito ai titoli della controinteressata non trova riscontri alla luce dei criteri predisposti (costituiti dalla stretta attinenza alla materia del bando; dalla redazione di testi scientifici, dalla curatela di mostre e di volumi relativi all’argomento del bando; dall’esperienza di ricerca presso enti e istituzioni nazionali e internazionali; dall’esperienza didattica).
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, dell’art. 11 del DPR n. 487 del 1994, e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62 del 2013, perché i componenti della commissione non hanno reso la dichiarazione circa l’eventuale esistenza di ragioni di incompatibilità con i concorrenti.
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, del principio di collegialità delle decisioni della commissione giudicatrice e lo sviamento, perché dal verbale del 15 settembre 2019 risulta che il Presidente della commissione era presente fisicamente in sede, mentre gli altri due componenti erano collegati on line e non risulta abbiano preso parte attiva alle operazioni di valutazione dei titoli.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione depositando una relazione di replica alle censure proposte con richiesta di reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
La difesa erariale ha opposto ragioni processuali rilevando che l’incompletezza dell’istruttoria non avrebbe consentito di definire la controversia con sentenza semplificata. In particolare non sarebbero stati prodotti in giudizio gli elementi per dimostrare che i titoli della controinteressata, benché non allegati alla domanda, sono stati comunque oggetto di valutazione, in quanto reperiti in internet da parte dei commissari ed in tal modo esaminati; circostanza questa che peraltro l’Avvocatura dello Stato non era in grado di documentare nell’immediatezza, ma che avrebbe potuto eventualmente comprovare nel corso del processo, ove lo stesso non fosse stato definito con sentenza resa in forma semplificata.
Il Collegio ritiene che la controversia nel caso in esame possa essere decisa con sentenza resa in forma semplificata nonostante il rilievo dell’Avvocatura dello Stato, perché, come verrà precisato nel prosieguo, risulta fondato il primo motivo di ricorso, proposto in via principale, che ha carattere assorbente. La disamina di tale motivo – con cui la ricorrente lamenta la difformità della domanda di partecipazione presentata dalla controinteressata rispetto a quanto prescritto dal bando - non necessita dello svolgimento di attività istruttorie in quanto sia la domanda sia il bando sono versati in atti (cfr. rispettivamente i docc. 5, 17 e 18 allegati al ricorso). Il problema, sollevato dalla difesa erariale, dell’avvenuta o meno valutazione dei titoli della controinteressata da parte della commissione perché comunque reperibili in internet (affermazione rispetto alla quale non è allegato un principio di prova, posto che i titoli indicati non recano alcun indirizzo internet al quale riferirsi: cfr. doc. 18 allegato al ricorso) rileverebbe al solo fine di scrutinare i motivi formulati in via subordinata, operazione che tuttavia non è necessaria in ragione della fondatezza del primo motivo formulato in via principale.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la controinteressata ha violato gli articoli 2 e 3 del bando che imponevano di allegare alla domanda i titoli da far valere.
La censura è fondata.
L’Amministrazione replica a tale prospettazione osservando che, tenuto conto dell’oggetto della selezione in esame, deve ritenersi che alla procedura non si applichino le norme e le garanzie proprie del reclutamento dei ricercatori e dei professori di ruolo, ma forme semplificate: la selezione riguarda infatti il conferimento a professori c.d. a contratto di incarichi di breve durata e per un numero limitato di ore da attribuirsi con contratti di lavoro autonomo nelle forme previste dall’art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tale contesto doveva ritenersi sufficiente che i titoli fossero autocertificati o comunque reperibili in internet e che quindi la domanda di partecipazione della controinteressata fosse completa ed i titoli valutabili.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
E’ vero in linea generale che la procedura in esame, proprio perché volta a conferire incarichi di professore a contratto, può svolgersi in forme semplificate a seconda della disciplina che viene prevista da NI EO (ed effettivamente in alcune procedure di questo tipo a tali fini viene previsto solo l’obbligo di autocertificare i titoli nel curriculum al momento di presentazione della domanda, salvo l’obbligo di produrli in un secondo tempo).
Tuttavia è noto che i concorsi pubblici, così come le procedure di evidenza pubblica volte a selezionare un contraente, sono retti dal principio secondo cui la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel bando, esige inderogabilmente che alle stesse sia data puntuale esecuzione, senza che in capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Tale principio è pacificamente estensibile anche a quelle selezioni che, pur non essendovi tenute per legge, vengono tuttavia indette dall’Amministrazione facendo volontario riferimento a procedure soggette ad una predeterminata disciplina. In questi casi l’Amministrazione, non dissimilmente da quanto avviene in un concorso formale, non può più sottrarsi al rispetto delle regole alle quali si sia autovincolata in base al bando ( ex pluribus, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 agosto 2020, n. 9204; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 4 maggio 2020, n. 610; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11 novembre 2019, n. 5322).
Nel caso in esame l’art. 2 del bando “ Domanda e termine per la presentazione ” prevede che “ I candidati dovranno documentare l’attività artistica svolta nell’ambito specifico del settore disciplinare per il quale si concorre, le esperienze didattiche acquisite e ogni altro titolo utile per il completo inquadramento culturale, artistico e professionale.
Tutte le pubblicazioni e la documentazione prodotte possono essere presentate in originale, in copia autentica, in riproduzione fotostatica o in forma digitale, corredate da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. La dichiarazione può essere utile per tutte le pubblicazioni inviate in copia o apposta in calce alla copia stessa.
Le pubblicazioni devono essere stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per le pubblicazioni stampate all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione, o, in alternativa, il codice ISBN, o altro equivalente.
Le pubblicazioni in lingua straniera dovranno essere corredate da una traduzione giurata pena la non valutabilità delle stesse. Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata e legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane con traduzione giurata, pena la non valutabilità della stessa ”.
L’art. 3 del bando “ Commissione e criteri di valutazione ” prevede inoltre che “ Prima di procedere alla valutazione dei titoli, la Commissione indicherà i criteri di attribuzione del punteggio tenendo conto anche, per la valutazione dei titoli di studio e di servizio, delle note MIUR n. 3154 del 09.06.2001, 3156 del 01.07.2001 e del D.M. 331 del 10.04.2019.
La Commissione, esaminate le documentazioni, individuerà i candidati in possesso dei requisiti artistico professionali maggiormente rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali delle singole attività di insegnamento ”.
Da tali disposizioni emerge chiaramente che i candidati avevano l’obbligo di allegare alla domanda tutte le pubblicazioni e la documentazione in originale, in copia autentica, in riproduzione fotostatica o in forma digitale, e che il mancato assolvimento di tale onere avrebbe comportato che i titoli solamente elencati nel curriculum ma non allegati nelle forme prescritte, non sarebbero stati suscettibili di valutazione. Ciò è quanto avvenuto con riguardo alla domanda della controinteressata.
Data la fondatezza del primo motivo, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi senza tener conto delle pubblicazioni e dei titoli della controinteressata non allegati in originale, in copia o in forma digitale.
Per il principio della soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di approvazione della graduatoria in epigrafe indicati nel senso precisato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO