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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12343 /2021 RG
Alla udienza del 11.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio ex art 127 ter cpc di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
CI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 12343 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
Il Sig. codice fiscale , avv. Parte_1 C.F._1
CA IE
1 ATTORE
CONTRO
Il , (C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco, pro tempore, avv. Silvana Celesia
CONVENUTO
E
– C.F.: Partita IVA: Controparte_2 P.IVA_2
- a seguito di fusione per incorporazione con P.IVA_3 CP_3
(avv. Marco Tronci)
Terza chiamata in causa
E
Le (P.IVA , avv. Santo Controparte_4 P.IVA_4
Spagnolo
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta integralmente le domande attoree, poiché ritenute infondate in fatto ed in diritto, per tutte le argomentazioni esplicitate in motivazione.
2 Considerati i profili della vicenda nonché i danni, non patrimoniali,
riportati da parte attrice, ed accertati dal ctu nominato si ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra le parti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della assunta istruttoria nonché della prospettazione dei fatti di causa , non appare fondata e va rigettata.
In via preliminare appare d'uopo sottolineare che parte attrice ha premesso che in data 30 giugno 2020, alle ore 18.30 circa, in , CP_1
mentre si trovava a bordo del motociclo Honda SH targato EM17073 di proprietà del Sig. , lungo il Viale Regione Siciliana Sud Parte_2
Est in direzione Catania, giunto nei pressi del civico n. 441, perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo a causa di un tombino basculante posto sulla carreggiata, riportando danni quali una Frattura
biossea terzo prossimale avambraccio sx”, come refertato presso il
Pronto Soccorso del Nosocomio ove veniva trasportato.
Ed invero, parte attrice ha invocato la responsabilità dell'Ente Civico
chiamato in causa , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., il convenuto,
a sua volta, ha chiesto la chiamata in causa della , stante CP_2
la presenza del tombino “basculante” causa della caduta attorea, e la ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_2
compagnia assicurativa, al fine di essere dalla stessa manlevata.
3 Ed invero, all'esito della prova testimoniale assunta, corroborata altresì
dalla documentazione versata in atti in particolare dal rapporto redatto dalla Polizia municipale intervenuta, appare d'uopo sottolineare come sono emerse delle discordanze nelle deposizioni rese, tali da non potere ritenere provati i presupposti di cui alla responsabilità da cose in custodia, ex art 2051, cui astrattamente va ricondotta la qualificazione giuridica della domanda attorea.
In particolare, il teste indicato da parte attrice, presente al momento dell'occorso, ha testualmente dichiarato : “Premetto che io ero a
bordo della mia bicicletta elettrica a qualche metro di distanza
dall'attore, mio amico, e tornavamo a casa da un uscita in
centro...Confermo quindi che il mio amico non si avvedeva del
tombino, presente sulla carreggiata in quanto altre vetture
procedevano davanti a lui, e rovinava a terra. Tra me ed il mio amico
non erano altri mezzi. Successivamente io mi sono fermato per cercare
di capire come stesse e poi anche ho visto il tombino Pt_1
oscillante, e posto ad un dislivello piu basso di circa 5 cm dal manto
stradale, lo stesso inoltre era mancante di asfalto ai bordi, proprio
perche sprofondato, e non era in alcun modo segnalato. Aggiungo che
il mio amico si è fatto male all'avanbraccio sinistro.
Successivamente, nella medesima udienza istruttoria , veniva sentito l'agente di Polizia Municipale Gialverde, intervenuto sui luoghi nella
4 medesima giornata in cui ha avuto l'occorso, dopo circa tre ore e mezza di distanza rispetto all'ora della caduta (h. 18/30), ovverosia intorno alle 22,00.
Ed invero, il predetto teste ha dichiarato: “Premetto che io il giorno
dell'occorso 30/06/2020, intorno alle 22.00, chiamato dalla Centrale ho
effettuato un sopralluogo, in Viale Regione Siciliana SUD Est
Carreggiata Laterale, direzione Catania, altezza sala Bingo. Mi ricordo
che eravamo stati allertati per la caduta di un ragazzo a causa di una
buca, sul posto abbiamo cercato anomalie e le uniche trovate erano
asfalto mancante nei bordi di due tombini , in particolare sul bordo in
basso direzione , ma entrambi i tombini erano fermi CP_1
all'asfalto, comunque i tombini non erano sprofondati, per
questo ci siamo saliti sopra, ed abbiamo osservato il passaggio
delle auto. Di fronte alla foto mostratagli il teste chiarisce allo stesso
non sembra sprofondato, e che non è sicuro sia lo stesso dallo stesso
mostrata.
Ed invero, alla luce delle su esposte dichiarazioni testimoniali, è di tutta evidenza come, parte attrice non ha fornito chiara prova della causa della caduta del Sig.
considerato che
il tombino, Pt_1
definito dall'istante basculante e causa della sua caduta, in realtà dopo poche ore dal sinistro veniva rinvenuto dall'agente di polizia municipale, perfettamente ancorato all'asfalto, e non sprofondato,
5 tanto da superare sia il passaggio delle auto in transito, come osservato dall'agente Municipale, sia il peso del corpo dell'agente stesso che metteva a prova la stabilità del manufatto, salendovi sopra.
Ciò posto, è di tutta evidenza che la testimonianza resa dall'Agente di
Polizia intervenuto sul luogo dell'incidente esclude che il sinistro possa essere stato determinato dai tombini – essendo stato accertato il loro corretto posizionamento in sede di sopralluogo.
Ne consegue che parte attrice non ha fornito adeguata prova in relazione alla causa della propria caduta, considerato che il “tombino”,
è stato rinvenuto, dagli agenti intervenuti, “ ben ancorato al suolo” e
con dell'asfalto mancante ai bordi , unico elemento su cui entrambi i testi escussi hanno concordato nella descrizione.
Peraltro, a parere di questo Decidente, l'esistenza di un minimo dislivello, provocato dall'asfalto mancante ai bordi, non può ritenersi anomalia tale da attribuire una responsabilità in capo all'Ente preposto,
e attribuire allo stesso carenza da custodia, occorrendo provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, è oramai concorde nel ritenere che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il
danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in
6 custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del
rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale
prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di
un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale,
escludendo la sua responsabilità (...). Si è poi affermato che la prova
del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il
danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato
dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia,
esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo
di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del
danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi,
infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a
dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di
pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il
danno …” (Cass. Civ. n. 13260/2016; in tal senso v. anche ordinanza
n. 18518 del 8 luglio 2024).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, lo stato dei luoghi peraltro non soltanto doveva ritenersi ben visibile ed evitabile stante l'ora pomeridiana, di una giornata serena d'estate (30 giugno 2020) ma soprattutto doveva essere ben percettibile lo stato della carreggiata ampia dalla posizione dell'attore, posto alla guida di una motocicletta .
7 Pertanto, è verosimile ritenere che la causa del sinistro occorso a parte attrice sia da ricondurre ad una condotta di guida della stessa , poco attenta e non adeguata ai luoghi,
In merito alle spese legali, si ravvisano i presupposti ai fini di una compensazione delle stesse sulla scorta della documentazione versata in atti da parte attrice attestante i danni non patrimoniali dalla stessa riportati, ed accertati dalla ctu nominata, dai quali è stato accertato comunque un nocumento dalla stessa patito
Così deciso
Pa, lì 11.12. 2025 Dott.ssa
Valentina CI
8
Alla udienza del 11.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio ex art 127 ter cpc di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
CI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 12343 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
Il Sig. codice fiscale , avv. Parte_1 C.F._1
CA IE
1 ATTORE
CONTRO
Il , (C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco, pro tempore, avv. Silvana Celesia
CONVENUTO
E
– C.F.: Partita IVA: Controparte_2 P.IVA_2
- a seguito di fusione per incorporazione con P.IVA_3 CP_3
(avv. Marco Tronci)
Terza chiamata in causa
E
Le (P.IVA , avv. Santo Controparte_4 P.IVA_4
Spagnolo
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta integralmente le domande attoree, poiché ritenute infondate in fatto ed in diritto, per tutte le argomentazioni esplicitate in motivazione.
2 Considerati i profili della vicenda nonché i danni, non patrimoniali,
riportati da parte attrice, ed accertati dal ctu nominato si ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra le parti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della assunta istruttoria nonché della prospettazione dei fatti di causa , non appare fondata e va rigettata.
In via preliminare appare d'uopo sottolineare che parte attrice ha premesso che in data 30 giugno 2020, alle ore 18.30 circa, in , CP_1
mentre si trovava a bordo del motociclo Honda SH targato EM17073 di proprietà del Sig. , lungo il Viale Regione Siciliana Sud Parte_2
Est in direzione Catania, giunto nei pressi del civico n. 441, perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo a causa di un tombino basculante posto sulla carreggiata, riportando danni quali una Frattura
biossea terzo prossimale avambraccio sx”, come refertato presso il
Pronto Soccorso del Nosocomio ove veniva trasportato.
Ed invero, parte attrice ha invocato la responsabilità dell'Ente Civico
chiamato in causa , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., il convenuto,
a sua volta, ha chiesto la chiamata in causa della , stante CP_2
la presenza del tombino “basculante” causa della caduta attorea, e la ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_2
compagnia assicurativa, al fine di essere dalla stessa manlevata.
3 Ed invero, all'esito della prova testimoniale assunta, corroborata altresì
dalla documentazione versata in atti in particolare dal rapporto redatto dalla Polizia municipale intervenuta, appare d'uopo sottolineare come sono emerse delle discordanze nelle deposizioni rese, tali da non potere ritenere provati i presupposti di cui alla responsabilità da cose in custodia, ex art 2051, cui astrattamente va ricondotta la qualificazione giuridica della domanda attorea.
In particolare, il teste indicato da parte attrice, presente al momento dell'occorso, ha testualmente dichiarato : “Premetto che io ero a
bordo della mia bicicletta elettrica a qualche metro di distanza
dall'attore, mio amico, e tornavamo a casa da un uscita in
centro...Confermo quindi che il mio amico non si avvedeva del
tombino, presente sulla carreggiata in quanto altre vetture
procedevano davanti a lui, e rovinava a terra. Tra me ed il mio amico
non erano altri mezzi. Successivamente io mi sono fermato per cercare
di capire come stesse e poi anche ho visto il tombino Pt_1
oscillante, e posto ad un dislivello piu basso di circa 5 cm dal manto
stradale, lo stesso inoltre era mancante di asfalto ai bordi, proprio
perche sprofondato, e non era in alcun modo segnalato. Aggiungo che
il mio amico si è fatto male all'avanbraccio sinistro.
Successivamente, nella medesima udienza istruttoria , veniva sentito l'agente di Polizia Municipale Gialverde, intervenuto sui luoghi nella
4 medesima giornata in cui ha avuto l'occorso, dopo circa tre ore e mezza di distanza rispetto all'ora della caduta (h. 18/30), ovverosia intorno alle 22,00.
Ed invero, il predetto teste ha dichiarato: “Premetto che io il giorno
dell'occorso 30/06/2020, intorno alle 22.00, chiamato dalla Centrale ho
effettuato un sopralluogo, in Viale Regione Siciliana SUD Est
Carreggiata Laterale, direzione Catania, altezza sala Bingo. Mi ricordo
che eravamo stati allertati per la caduta di un ragazzo a causa di una
buca, sul posto abbiamo cercato anomalie e le uniche trovate erano
asfalto mancante nei bordi di due tombini , in particolare sul bordo in
basso direzione , ma entrambi i tombini erano fermi CP_1
all'asfalto, comunque i tombini non erano sprofondati, per
questo ci siamo saliti sopra, ed abbiamo osservato il passaggio
delle auto. Di fronte alla foto mostratagli il teste chiarisce allo stesso
non sembra sprofondato, e che non è sicuro sia lo stesso dallo stesso
mostrata.
Ed invero, alla luce delle su esposte dichiarazioni testimoniali, è di tutta evidenza come, parte attrice non ha fornito chiara prova della causa della caduta del Sig.
considerato che
il tombino, Pt_1
definito dall'istante basculante e causa della sua caduta, in realtà dopo poche ore dal sinistro veniva rinvenuto dall'agente di polizia municipale, perfettamente ancorato all'asfalto, e non sprofondato,
5 tanto da superare sia il passaggio delle auto in transito, come osservato dall'agente Municipale, sia il peso del corpo dell'agente stesso che metteva a prova la stabilità del manufatto, salendovi sopra.
Ciò posto, è di tutta evidenza che la testimonianza resa dall'Agente di
Polizia intervenuto sul luogo dell'incidente esclude che il sinistro possa essere stato determinato dai tombini – essendo stato accertato il loro corretto posizionamento in sede di sopralluogo.
Ne consegue che parte attrice non ha fornito adeguata prova in relazione alla causa della propria caduta, considerato che il “tombino”,
è stato rinvenuto, dagli agenti intervenuti, “ ben ancorato al suolo” e
con dell'asfalto mancante ai bordi , unico elemento su cui entrambi i testi escussi hanno concordato nella descrizione.
Peraltro, a parere di questo Decidente, l'esistenza di un minimo dislivello, provocato dall'asfalto mancante ai bordi, non può ritenersi anomalia tale da attribuire una responsabilità in capo all'Ente preposto,
e attribuire allo stesso carenza da custodia, occorrendo provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, è oramai concorde nel ritenere che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il
danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in
6 custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del
rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale
prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di
un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale,
escludendo la sua responsabilità (...). Si è poi affermato che la prova
del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il
danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato
dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia,
esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo
di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del
danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi,
infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a
dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di
pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il
danno …” (Cass. Civ. n. 13260/2016; in tal senso v. anche ordinanza
n. 18518 del 8 luglio 2024).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, lo stato dei luoghi peraltro non soltanto doveva ritenersi ben visibile ed evitabile stante l'ora pomeridiana, di una giornata serena d'estate (30 giugno 2020) ma soprattutto doveva essere ben percettibile lo stato della carreggiata ampia dalla posizione dell'attore, posto alla guida di una motocicletta .
7 Pertanto, è verosimile ritenere che la causa del sinistro occorso a parte attrice sia da ricondurre ad una condotta di guida della stessa , poco attenta e non adeguata ai luoghi,
In merito alle spese legali, si ravvisano i presupposti ai fini di una compensazione delle stesse sulla scorta della documentazione versata in atti da parte attrice attestante i danni non patrimoniali dalla stessa riportati, ed accertati dalla ctu nominata, dai quali è stato accertato comunque un nocumento dalla stessa patito
Così deciso
Pa, lì 11.12. 2025 Dott.ssa
Valentina CI
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