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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 418/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti De Parte_1 C.F._1
Luca Gioacchino ed Montagna Elisabetta Maria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n.8, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.07.2024 e ritualmente notificato a controparte, allegava di essere stato assunto dalla Parte_1 società convenuta con contratto a tempo indeterminato in data CP_1
12.05.2023 sino al 12.10.2023 quando era stato licenziato per giusta causa (doc.
2); di essere stato inquadrato nel livello D2 del CCNL Industria Metalmeccanica con mansione di operaio, anche se riferiva di non essere in possesso del contratto di lavoro. Allegava di non aver ricevuto dalla resistente le spettanze dovute per le mensilità di settembre e ottobre 2023 (fino alla data di cessazione del rapporto), tredicesima mensilità del 2023, nonché il trattamento di fine rapporto.
Nonostante i ripetuti solleciti di consegna e pagamento delle spettanze dovute
(doc. 3), la società non aveva fornito alcun riscontro. CP_1
Pertanto, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito,
-Accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente delle retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2023 (fino alla cessazione del rapporto di lavoro) nonché i ratei di 13ma mensilità 2023 e TFR.
e, per l'effetto,
-Condannare la società (P.I.: ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Piacenza (29122– PC), via Strada Farnesiana, 9 a pagare il ricorrente la somma lorda di Euro Parte_1
5.700,80 (di cui Euro 590,18 a titolo di TFR) e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi al presente giudizio”
pur regolarmente invocata in giudizio, non si è costituita, con CP_1
l'effetto che ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente. All'udienza del 01.04.2025, il giudice ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che secondo l'insegnamento ormai consolidato della
Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
2 applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010). In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma complessiva di euro 5.700,80, relativa alla retribuzione del mese di settembre e ottobre 2023, alle competenze di fine rapporto, (tredicesima mensilità, e TFR), il tutto come meglio specificato nella pag. 2 del ricorso, nei conteggi e nel prospetto trattamento di fine rapporto (doc.5).
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte ricorrente hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti, tra cui, la busta paga del mese di settembre (doc.1) e la richiesta di pagamento inviata per il tramite del sindacato (doc. 3).
Deve rilevarsi che il ricorrente ha potuto produrre solo la busta paga del mese di settembre 2023, atteso che il datore di lavoro non gli ha consegnato quelle relative al mese di ottobre 2023, nonché il cedolino per la tredicesima del 2023.
Tuttavia, la busta paga di ottobre 2023, il rateo di tredicesima ed il TFR, sono state ricostruite dalla difesa di parte ricorrente sulla base dei conteggi elaborati dal sindacato CILS e prodotti (doc. 5) unitamente alla richiesta di pagamento inviata alla resistente in via stragiudiziale (doc. 3).
La società alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti CP_1 impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
3 Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale rappresentate pro tempore a CP_1 CP_1 corrispondere al ricorrente la somma lorda pari ad euro 5.700,80, di cui 590,80 a titolo di TFR, per le causali di cui al ricorso oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.110,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti De Parte_1 C.F._1
Luca Gioacchino ed Montagna Elisabetta Maria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n.8, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.07.2024 e ritualmente notificato a controparte, allegava di essere stato assunto dalla Parte_1 società convenuta con contratto a tempo indeterminato in data CP_1
12.05.2023 sino al 12.10.2023 quando era stato licenziato per giusta causa (doc.
2); di essere stato inquadrato nel livello D2 del CCNL Industria Metalmeccanica con mansione di operaio, anche se riferiva di non essere in possesso del contratto di lavoro. Allegava di non aver ricevuto dalla resistente le spettanze dovute per le mensilità di settembre e ottobre 2023 (fino alla data di cessazione del rapporto), tredicesima mensilità del 2023, nonché il trattamento di fine rapporto.
Nonostante i ripetuti solleciti di consegna e pagamento delle spettanze dovute
(doc. 3), la società non aveva fornito alcun riscontro. CP_1
Pertanto, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito,
-Accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente delle retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2023 (fino alla cessazione del rapporto di lavoro) nonché i ratei di 13ma mensilità 2023 e TFR.
e, per l'effetto,
-Condannare la società (P.I.: ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Piacenza (29122– PC), via Strada Farnesiana, 9 a pagare il ricorrente la somma lorda di Euro Parte_1
5.700,80 (di cui Euro 590,18 a titolo di TFR) e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi al presente giudizio”
pur regolarmente invocata in giudizio, non si è costituita, con CP_1
l'effetto che ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente. All'udienza del 01.04.2025, il giudice ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che secondo l'insegnamento ormai consolidato della
Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
2 applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010). In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma complessiva di euro 5.700,80, relativa alla retribuzione del mese di settembre e ottobre 2023, alle competenze di fine rapporto, (tredicesima mensilità, e TFR), il tutto come meglio specificato nella pag. 2 del ricorso, nei conteggi e nel prospetto trattamento di fine rapporto (doc.5).
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte ricorrente hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti, tra cui, la busta paga del mese di settembre (doc.1) e la richiesta di pagamento inviata per il tramite del sindacato (doc. 3).
Deve rilevarsi che il ricorrente ha potuto produrre solo la busta paga del mese di settembre 2023, atteso che il datore di lavoro non gli ha consegnato quelle relative al mese di ottobre 2023, nonché il cedolino per la tredicesima del 2023.
Tuttavia, la busta paga di ottobre 2023, il rateo di tredicesima ed il TFR, sono state ricostruite dalla difesa di parte ricorrente sulla base dei conteggi elaborati dal sindacato CILS e prodotti (doc. 5) unitamente alla richiesta di pagamento inviata alla resistente in via stragiudiziale (doc. 3).
La società alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti CP_1 impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
3 Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale rappresentate pro tempore a CP_1 CP_1 corrispondere al ricorrente la somma lorda pari ad euro 5.700,80, di cui 590,80 a titolo di TFR, per le causali di cui al ricorso oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.110,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Camilla Milani
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