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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC NO, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1310/2018 depositato il 21/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTEST. n. TVK CO 0600302/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- ATTO CONTEST. n. TVK CO 0600302/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'atto di contestazione notificatogli in data 26.3.2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.359.567,00, in misura pari all'ammontare delle sanzioni comminate a carico della società “Società_1” s.r.l., con avviso di accertamento notificato sia alla predetta società che ad esso ricorrente, in qualità di amministratore di fatto della detta società.
Esponeva che l'atto era illegittimo in quanto:
- non aveva mai rivestito né ricoperto alcun incarico o qualifica all'interno della società;
- non gli erano imputabili né eventuali debitorie della Società_1 s.r.l. né sanzioni amministrative correlate al rapporto tributario proprio della predetta società;
- la responsabilità dell'amministratore per i debiti fiscali della società era circoscritta alle fattispecie di cui all'art. 36 del DPR 602/73 e dell'art. 2945 c.c., e la situazione in esame non rientrava in alcuna delle ipotesi normativamente previste, non risultano compiute né operazioni di liquidazione né occultate attività sociali mediante omissioni nelle scritture contabili;
- l'impianto sanzionatorio di cui al D.L. n. 472/97 era radicalmente mutato con l'entrata in vigore del D.L. n.
269/2003, che aveva previsto che l'illecito fosse riferito esclusivamente alla persona giuridica derogando ad uno dei principi (quello personalistico) di cui al D.lgs. n. 472/97;
- non era stata fornita alcuna motivazione in ordine agli elementi che dimostrassero in modo univoco la sussistenza di responsabilità, sia a titolo di concorso sia con riferimento alle modalità ed attività svolte;
- secondo la Suprema Corte (9122/2014, 25284/17), l'istituto dell'art. 9 richiamato dall'Agenzia non era compatibile con la riforma del 2003 e, pertanto, non era applicabile nella subiecta materia;
- pertanto, doveva escludersi un concorso di persone nella violazione tributaria ascrivibile a persone giuridiche.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, che deduceva come la Guardia di Finanza di Foggia aveva eseguito un'operazione di verifica fiscale in capo alla società Società_1 s.r.l., all'esito della quale rilevava che detta società, per il tramite del proprio “amministratore di fatto” Ricorrente_1 , aveva attuato un'ampia operazione di frode manifestata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatturazioni per operazioni inesistenti.
In particolare, era stato appurato che la predetta società Società_1 s.r.l. era una “scatola vuota”, priva di beni, mezzi, risorse, attrezzature per lo svolgimento dell'attività di impresa ed era stata “utilizzata” dal suo
“amministratore di fatto” Ricorrente_1 come “schermo e strumento” per attuare una interposizione nelle operazioni commerciali delle altre aziende riconducibili al Ricorrente_1 al solo fine di consentire la creazione e l'utilizzo di inesistenti costi ed inesistenti crediti IVA.
Per l'annualità d'imposta 2013 a carico della società Società_1 s.r.l., era stato emesso l'avviso di accertamento
, che era stato notificato anche al predetto “amministratore di fatto”.
Evidenziava che era incomprensibile l'argomentazione afferente le previsioni di cui all'art. 36 del D.P.R. n.
602/1973 ed all'art. 2495 del codice civile, atteso che, con l'atto impugnato, non era stata reperita nuova materia imponibile, quindi nuove imposte, scaturita dal comportamento del contribuente;
anzi, attraverso le proprie argomentazioni, il ricorrente – nella consapevolezza di aver costituito ed utilizzato esclusivamente per le proprie finalità fraudolenti la società Società_1 s.r.l., avvalendosi per siffatti scopi della collaborazione di soggetti prestanome ovvero nullatenenti ma rimanendo al contempo egli stesso l'esclusivo ed indiscusso dominus e beneficiario dell'intera gestione societaria – negava di aver utilizzato lo schermo societario oggetto di accertamento per il compimento di attività in frode e la riferibilità alla propria esclusiva persona di tutte le condotte che solo apparentemente erano riconducibili alla società Società_1 s.r.l.
Di conseguenza, il rapporto fiscale risultava non essere riconducibile alla società Società_1 s.r.l., quanto piuttosto al Ricorrente_1, con la conseguenza che non trovava applicazione l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 e le violazioni addebitate alla società dovevano ricadere esclusivamente sulla persona fisica, quale autore materiale delle violazioni stesse.
Era emerso cioè che il Ricorrente_1, privo di qualificazioni formali, aveva gestito la società Società_1 s.r.l. secondo le proprie scelte, ponendosi quale unico interlocutore nei rapporti commerciali con i fornitori ed i clienti, anche con l'interposizione di altre società ad egli riconducibili nelle transazioni effettuate
Ed invero, negli atti impositivi era stato precisato che la responsabilità personale di Ricorrente_1 era stata fondata sul fatto che gli illeciti, apparentemente imputabili alla società, erano stati materialmente posti in essere dal contribuente, il quale aveva totalmente strumentalizzato la società Società_1 s.r.l. alle proprie personali finalità fraudolenti.
Il contribuente, quindi, si era reso destinatario del trattamento sanzionatorio pur non rivestendo alcuna carica formale nell'organigramma della società Società_1 s.r.l. coinvolta nella vicenda fraudolenta, in ragione della sua qualità di orchestratore della vasta rete di attività illecite apparentemente imputabili alla società.
Pertanto, l'assunzione della qualità di “amministratore di fatto” che dal predetto ruolo di dominus ne era scaturito e l'indiscusso svolgimento da parte di Ricorrente_1 di attività fraudolente dirette all'esclusivo beneficio dello stesso e del cosiddetto Ricorrente_1 ” - rendeva applicabili al soggetto predetto le sanzioni previste per le violazioni in materia tributaria, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472/1997, norma che include tra i soggetti responsabili anche costoro.
Nel ricorso era stata quindi riportata una distorta prospettazione dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003 - finalizzata a far prevalere l'idea che, nonostante la consapevolezza e la indiscussa responsabilità per la fraudolenza scientemente posta in essere - le sanzioni sarebbero ascrivibili esclusivamente al soggetto giuridico societario e non al soggetto persona fisica che ha posto in essere la condotta sanzionata, ancorché questi ne sia stato l'indiscusso autore ed il materiale fruitore.
Ma tale argomentazione, ancorché apparentemente coerente con la predetta norma, in realtà si poneva in aperto contrasto con essa giacché, se formalmente la qualifica di amministratore di fatto può rendere inapplicabili le sanzioni, “… la coincidenza nella sua persona delle figure di trasgressore e contribuente in quanto materiale beneficiario dell'attività fraudolente gioca in senso diametralmente opposto” (Corte di
Cassazione, sentenza 8 marzo 2017, n. 5924).
tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 31.1.2025 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di MO IO.
riattivato il contraddittorio ad opera dell'Ufficio, nessuno è comparso all'udienza indetta del 31.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio, posto che dalla declaratoria di interruzione del giudizio sono decorsi più di tre mesi senza che nessuna delle parti (né gli eredi di Ricorrente_1 né l'uffico) abbia riattivato il giudizio quiescente.
Le spese possono compensarsi dato l'esito della lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, il 31.10.2025
Il Giudice est.
Dr. Gaetano labianca il Presidente
Dr. Antonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC NO, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1310/2018 depositato il 21/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTEST. n. TVK CO 0600302/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- ATTO CONTEST. n. TVK CO 0600302/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'atto di contestazione notificatogli in data 26.3.2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.359.567,00, in misura pari all'ammontare delle sanzioni comminate a carico della società “Società_1” s.r.l., con avviso di accertamento notificato sia alla predetta società che ad esso ricorrente, in qualità di amministratore di fatto della detta società.
Esponeva che l'atto era illegittimo in quanto:
- non aveva mai rivestito né ricoperto alcun incarico o qualifica all'interno della società;
- non gli erano imputabili né eventuali debitorie della Società_1 s.r.l. né sanzioni amministrative correlate al rapporto tributario proprio della predetta società;
- la responsabilità dell'amministratore per i debiti fiscali della società era circoscritta alle fattispecie di cui all'art. 36 del DPR 602/73 e dell'art. 2945 c.c., e la situazione in esame non rientrava in alcuna delle ipotesi normativamente previste, non risultano compiute né operazioni di liquidazione né occultate attività sociali mediante omissioni nelle scritture contabili;
- l'impianto sanzionatorio di cui al D.L. n. 472/97 era radicalmente mutato con l'entrata in vigore del D.L. n.
269/2003, che aveva previsto che l'illecito fosse riferito esclusivamente alla persona giuridica derogando ad uno dei principi (quello personalistico) di cui al D.lgs. n. 472/97;
- non era stata fornita alcuna motivazione in ordine agli elementi che dimostrassero in modo univoco la sussistenza di responsabilità, sia a titolo di concorso sia con riferimento alle modalità ed attività svolte;
- secondo la Suprema Corte (9122/2014, 25284/17), l'istituto dell'art. 9 richiamato dall'Agenzia non era compatibile con la riforma del 2003 e, pertanto, non era applicabile nella subiecta materia;
- pertanto, doveva escludersi un concorso di persone nella violazione tributaria ascrivibile a persone giuridiche.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, che deduceva come la Guardia di Finanza di Foggia aveva eseguito un'operazione di verifica fiscale in capo alla società Società_1 s.r.l., all'esito della quale rilevava che detta società, per il tramite del proprio “amministratore di fatto” Ricorrente_1 , aveva attuato un'ampia operazione di frode manifestata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatturazioni per operazioni inesistenti.
In particolare, era stato appurato che la predetta società Società_1 s.r.l. era una “scatola vuota”, priva di beni, mezzi, risorse, attrezzature per lo svolgimento dell'attività di impresa ed era stata “utilizzata” dal suo
“amministratore di fatto” Ricorrente_1 come “schermo e strumento” per attuare una interposizione nelle operazioni commerciali delle altre aziende riconducibili al Ricorrente_1 al solo fine di consentire la creazione e l'utilizzo di inesistenti costi ed inesistenti crediti IVA.
Per l'annualità d'imposta 2013 a carico della società Società_1 s.r.l., era stato emesso l'avviso di accertamento
, che era stato notificato anche al predetto “amministratore di fatto”.
Evidenziava che era incomprensibile l'argomentazione afferente le previsioni di cui all'art. 36 del D.P.R. n.
602/1973 ed all'art. 2495 del codice civile, atteso che, con l'atto impugnato, non era stata reperita nuova materia imponibile, quindi nuove imposte, scaturita dal comportamento del contribuente;
anzi, attraverso le proprie argomentazioni, il ricorrente – nella consapevolezza di aver costituito ed utilizzato esclusivamente per le proprie finalità fraudolenti la società Società_1 s.r.l., avvalendosi per siffatti scopi della collaborazione di soggetti prestanome ovvero nullatenenti ma rimanendo al contempo egli stesso l'esclusivo ed indiscusso dominus e beneficiario dell'intera gestione societaria – negava di aver utilizzato lo schermo societario oggetto di accertamento per il compimento di attività in frode e la riferibilità alla propria esclusiva persona di tutte le condotte che solo apparentemente erano riconducibili alla società Società_1 s.r.l.
Di conseguenza, il rapporto fiscale risultava non essere riconducibile alla società Società_1 s.r.l., quanto piuttosto al Ricorrente_1, con la conseguenza che non trovava applicazione l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 e le violazioni addebitate alla società dovevano ricadere esclusivamente sulla persona fisica, quale autore materiale delle violazioni stesse.
Era emerso cioè che il Ricorrente_1, privo di qualificazioni formali, aveva gestito la società Società_1 s.r.l. secondo le proprie scelte, ponendosi quale unico interlocutore nei rapporti commerciali con i fornitori ed i clienti, anche con l'interposizione di altre società ad egli riconducibili nelle transazioni effettuate
Ed invero, negli atti impositivi era stato precisato che la responsabilità personale di Ricorrente_1 era stata fondata sul fatto che gli illeciti, apparentemente imputabili alla società, erano stati materialmente posti in essere dal contribuente, il quale aveva totalmente strumentalizzato la società Società_1 s.r.l. alle proprie personali finalità fraudolenti.
Il contribuente, quindi, si era reso destinatario del trattamento sanzionatorio pur non rivestendo alcuna carica formale nell'organigramma della società Società_1 s.r.l. coinvolta nella vicenda fraudolenta, in ragione della sua qualità di orchestratore della vasta rete di attività illecite apparentemente imputabili alla società.
Pertanto, l'assunzione della qualità di “amministratore di fatto” che dal predetto ruolo di dominus ne era scaturito e l'indiscusso svolgimento da parte di Ricorrente_1 di attività fraudolente dirette all'esclusivo beneficio dello stesso e del cosiddetto Ricorrente_1 ” - rendeva applicabili al soggetto predetto le sanzioni previste per le violazioni in materia tributaria, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472/1997, norma che include tra i soggetti responsabili anche costoro.
Nel ricorso era stata quindi riportata una distorta prospettazione dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003 - finalizzata a far prevalere l'idea che, nonostante la consapevolezza e la indiscussa responsabilità per la fraudolenza scientemente posta in essere - le sanzioni sarebbero ascrivibili esclusivamente al soggetto giuridico societario e non al soggetto persona fisica che ha posto in essere la condotta sanzionata, ancorché questi ne sia stato l'indiscusso autore ed il materiale fruitore.
Ma tale argomentazione, ancorché apparentemente coerente con la predetta norma, in realtà si poneva in aperto contrasto con essa giacché, se formalmente la qualifica di amministratore di fatto può rendere inapplicabili le sanzioni, “… la coincidenza nella sua persona delle figure di trasgressore e contribuente in quanto materiale beneficiario dell'attività fraudolente gioca in senso diametralmente opposto” (Corte di
Cassazione, sentenza 8 marzo 2017, n. 5924).
tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 31.1.2025 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di MO IO.
riattivato il contraddittorio ad opera dell'Ufficio, nessuno è comparso all'udienza indetta del 31.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio, posto che dalla declaratoria di interruzione del giudizio sono decorsi più di tre mesi senza che nessuna delle parti (né gli eredi di Ricorrente_1 né l'uffico) abbia riattivato il giudizio quiescente.
Le spese possono compensarsi dato l'esito della lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, il 31.10.2025
Il Giudice est.
Dr. Gaetano labianca il Presidente
Dr. Antonio D'Alessio