CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
MICHELUZZI LORENZO, Presidente CANNATA' DOMENICO, Relatore MARONI GABRIELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino Nr. 18 14100 Asti AT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001196687000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001196687000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001196687000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: INSTA Affinché la Spettabile Corte di Giustizia adita voglia provvedere: 01) In principalità: all'annullamento della Cartella di Pagamento nr. 010 2025 000 11 966 87 000 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione emessa all'esito del Controllo Identificativo nr. T19U0035577626; 02) In via di subordine, e previa sospensione dell'Atto impugnato, alla restituzione degli Atti alla Direzione Provinciale di Asti dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'emissione di un nuovo Identificativo Controllo;
03) Si comunica sin da ora la disponibilità del Contribuente ad una Audizione diretta;
04) Del pari, si manifesta la disponibilità del Ricorrente ad un tentativo di conciliazione.
Resistente: CHIEDE che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti voglia: - in via pregiudiziale, I) dichiarare inammissibile il ricorso ex art.18, commi 2 e 4, D. Lgs. 546/92 per mancata indicazione dell'Ufficio contro cui è diretto il ricorso;
II) dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art.18 commi 2 e 4, D. Lgs. 546/92 per incertezza della domanda formulata;
III) dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art.19, comma 3, D. Lgs. 546/1992, per avere eccepito in sede di impugnazione della cartella eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nei termini di legge contro l'atto presupposto, - in ogni caso, nel merito, rigettare il ricorso di parte in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della legittimità della cartella impugnata. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , come in atti generalizzato, rappresentato e difeso, ha presentato ricorso a questa CGT al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento notificata da AdER in data 03.05.2025, portante un credito di € 23.409,00. Detto credito dell'Erario è maturato a seguito di una comunicazione di controllo formale ex art. 36-bis, 36-ter, notificato al Contribuente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, in relazione all'anno di imposta 2019, con la quale l'Ente impositore aveva disconosciuto alcune detrazioni dall'imposta dovuta, connesse ad imposte pagate all'estero, a fronte di prestazioni artistiche eseguite fuori dal territorio Italiano. L'Ufficio ha anche recuperato a tassazione un'erogazione liberale effettuata in Chiesa_1 Ente_1favore della di , Ente Ecclesiastico riconosciuto, quale contributo per i costi di restauro e risanamento ufficialmente intrapresi. L'odierno Ricorrente aveva in un primo tempo concordato una rateizzazione della somma richiesta a titolo di maggiori imposte, che successivamente era stata interrotta, sul presupposto della correttezza dell'operato fiscale del contribuente e, per l'effetto, dell'infondatezza della richiesta. Il Ricorrente, dopo la notifica della cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione, tramite il suo difensore e a più riprese, ha richiesto un contratto con l'Ufficio per tentare la definizione extragiudiziale della controversia, ma senza esito. Dopo l'udienza di sospensiva richiesta ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n° 546/1992, sospensiva che questa CGT ha concesso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, con memoria di controdeduzioni depositata nel fascicolo telematico. L'Ufficio, ripercorso brevemente l'iter che ha condotto alla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, Riscossione della cartella di pagamento oggetto dell'odierno giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso di parte, in forza dei seguenti motivi: 1) in via pregiudiziale, inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 4, D. Lgs. n° 546/1992, per essere incerta l'identificazione del soggetto passivo della domanda;
2) sempre in via pregiudiziale, inammissibilità del ricorso stante l'incertezza della domanda formulata;
3) in via pregiudiziale nel merito, inammissibilità della domanda in quanto rivolta ad una pretesa fiscale ormai consolidata, per effetto della omessa impugnazione nei termini di legge dell'avviso emesso a norma dell'art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n° 600/73; 4) nel merito, l'Ufficio ha preso posizione riguardo alle singole doglianze di parte Ricorrente e, pur prendendo atto del lavoro artistico svolto dal Ricorrente all'Estero, degli emolumenti dallo stesso percepiti e delle ritenute fiscali ivi pagate;
nonché preso atto dell'erogazione liberale effettuata a favore dell'Ente Ecclesiastico ha, con una compiuta disamina della normativa fiscale che sovraintende entrambi i settori, escluso che la documentazione versata dal Ricorrente fosse, allora come adesso, sufficiente ad ottenere i benefici richiesti. All'udienza pubblica di discussione erano presenti i difensori delle parti, i quali hanno illustrato le rispettive tesi difensive ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto. Questa CGT non può che prendere atto della fondatezza dell'eccezione formulata dall'Ufficio, di inammissibilità della domanda in quanto rivolta ad una pretesa fiscale ormai consolidata, per effetto della omessa impugnazione nei termini di legge dell'avviso emesso a norma degli artt. 36-bis e 36-ter, comma 4, D.P.R. n° 600/73. Rileva l'Ufficio nella sua memoria di controdeduzioni come non possano essere fatte valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento, eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nei termini di legge contro l'atto presupposto. Tale atto è rappresentato dall'accertamento delle maggiori imposte dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno di imposta 2019, effettuato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n° 600/1973, notificato all'odierno Ricorrente in data 16.11.2022. Da questa data decorrevano i termini di legge per l'impugnazione dell'atto, che però non sono stati osservati, in quanto nessun ricorso risulta essere stato presentato. Stante quanto sopra, deve constatarsi come l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio precluda a questa CGT l'esame del merito della controversia, nella quale peraltro il Ricorrente ha dimostrato di avere correttamente pagato all'estero le imposte sui compensi ricevuti per le sue prestazioni artistiche di direttore d'orchestra, nonché di avere partecipato, con un generoso contributo, al pagamento degli oneri che si sono resi necessari per la ristrutturazione della Chiesa Chiesa_1 Ente_1parrocchiale “ ” di . Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di Asti respinge il ricorso. Spese a carico di parte soccombente liquidate in euro 1800,00 oltre a pesi di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
MICHELUZZI LORENZO, Presidente CANNATA' DOMENICO, Relatore MARONI GABRIELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino Nr. 18 14100 Asti AT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001196687000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001196687000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250001196687000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: INSTA Affinché la Spettabile Corte di Giustizia adita voglia provvedere: 01) In principalità: all'annullamento della Cartella di Pagamento nr. 010 2025 000 11 966 87 000 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione emessa all'esito del Controllo Identificativo nr. T19U0035577626; 02) In via di subordine, e previa sospensione dell'Atto impugnato, alla restituzione degli Atti alla Direzione Provinciale di Asti dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'emissione di un nuovo Identificativo Controllo;
03) Si comunica sin da ora la disponibilità del Contribuente ad una Audizione diretta;
04) Del pari, si manifesta la disponibilità del Ricorrente ad un tentativo di conciliazione.
Resistente: CHIEDE che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti voglia: - in via pregiudiziale, I) dichiarare inammissibile il ricorso ex art.18, commi 2 e 4, D. Lgs. 546/92 per mancata indicazione dell'Ufficio contro cui è diretto il ricorso;
II) dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art.18 commi 2 e 4, D. Lgs. 546/92 per incertezza della domanda formulata;
III) dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art.19, comma 3, D. Lgs. 546/1992, per avere eccepito in sede di impugnazione della cartella eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nei termini di legge contro l'atto presupposto, - in ogni caso, nel merito, rigettare il ricorso di parte in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della legittimità della cartella impugnata. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , come in atti generalizzato, rappresentato e difeso, ha presentato ricorso a questa CGT al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento notificata da AdER in data 03.05.2025, portante un credito di € 23.409,00. Detto credito dell'Erario è maturato a seguito di una comunicazione di controllo formale ex art. 36-bis, 36-ter, notificato al Contribuente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, in relazione all'anno di imposta 2019, con la quale l'Ente impositore aveva disconosciuto alcune detrazioni dall'imposta dovuta, connesse ad imposte pagate all'estero, a fronte di prestazioni artistiche eseguite fuori dal territorio Italiano. L'Ufficio ha anche recuperato a tassazione un'erogazione liberale effettuata in Chiesa_1 Ente_1favore della di , Ente Ecclesiastico riconosciuto, quale contributo per i costi di restauro e risanamento ufficialmente intrapresi. L'odierno Ricorrente aveva in un primo tempo concordato una rateizzazione della somma richiesta a titolo di maggiori imposte, che successivamente era stata interrotta, sul presupposto della correttezza dell'operato fiscale del contribuente e, per l'effetto, dell'infondatezza della richiesta. Il Ricorrente, dopo la notifica della cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione, tramite il suo difensore e a più riprese, ha richiesto un contratto con l'Ufficio per tentare la definizione extragiudiziale della controversia, ma senza esito. Dopo l'udienza di sospensiva richiesta ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n° 546/1992, sospensiva che questa CGT ha concesso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, con memoria di controdeduzioni depositata nel fascicolo telematico. L'Ufficio, ripercorso brevemente l'iter che ha condotto alla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, Riscossione della cartella di pagamento oggetto dell'odierno giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso di parte, in forza dei seguenti motivi: 1) in via pregiudiziale, inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 4, D. Lgs. n° 546/1992, per essere incerta l'identificazione del soggetto passivo della domanda;
2) sempre in via pregiudiziale, inammissibilità del ricorso stante l'incertezza della domanda formulata;
3) in via pregiudiziale nel merito, inammissibilità della domanda in quanto rivolta ad una pretesa fiscale ormai consolidata, per effetto della omessa impugnazione nei termini di legge dell'avviso emesso a norma dell'art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n° 600/73; 4) nel merito, l'Ufficio ha preso posizione riguardo alle singole doglianze di parte Ricorrente e, pur prendendo atto del lavoro artistico svolto dal Ricorrente all'Estero, degli emolumenti dallo stesso percepiti e delle ritenute fiscali ivi pagate;
nonché preso atto dell'erogazione liberale effettuata a favore dell'Ente Ecclesiastico ha, con una compiuta disamina della normativa fiscale che sovraintende entrambi i settori, escluso che la documentazione versata dal Ricorrente fosse, allora come adesso, sufficiente ad ottenere i benefici richiesti. All'udienza pubblica di discussione erano presenti i difensori delle parti, i quali hanno illustrato le rispettive tesi difensive ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto. Questa CGT non può che prendere atto della fondatezza dell'eccezione formulata dall'Ufficio, di inammissibilità della domanda in quanto rivolta ad una pretesa fiscale ormai consolidata, per effetto della omessa impugnazione nei termini di legge dell'avviso emesso a norma degli artt. 36-bis e 36-ter, comma 4, D.P.R. n° 600/73. Rileva l'Ufficio nella sua memoria di controdeduzioni come non possano essere fatte valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento, eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nei termini di legge contro l'atto presupposto. Tale atto è rappresentato dall'accertamento delle maggiori imposte dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno di imposta 2019, effettuato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n° 600/1973, notificato all'odierno Ricorrente in data 16.11.2022. Da questa data decorrevano i termini di legge per l'impugnazione dell'atto, che però non sono stati osservati, in quanto nessun ricorso risulta essere stato presentato. Stante quanto sopra, deve constatarsi come l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio precluda a questa CGT l'esame del merito della controversia, nella quale peraltro il Ricorrente ha dimostrato di avere correttamente pagato all'estero le imposte sui compensi ricevuti per le sue prestazioni artistiche di direttore d'orchestra, nonché di avere partecipato, con un generoso contributo, al pagamento degli oneri che si sono resi necessari per la ristrutturazione della Chiesa Chiesa_1 Ente_1parrocchiale “ ” di . Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di Asti respinge il ricorso. Spese a carico di parte soccombente liquidate in euro 1800,00 oltre a pesi di legge.