Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa impugnazione dell'atto presupposto

    La Corte rileva la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, poiché le eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto presupposto (accertamento delle maggiori imposte a seguito di controllo formale) non sono state sollevate nei termini di legge.

  • Accolto
    Inammissibilità per omessa impugnazione dell'atto presupposto

    La Corte rileva la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, poiché le eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto presupposto (accertamento delle maggiori imposte a seguito di controllo formale) non sono state sollevate nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti
    Numero : 13
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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