Art. 7. Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione 1. Il Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione e' articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio;
b) Direzione generale per la digitalizzazione;
c) Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.
2. La Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) trattamento giuridico del personale, reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio del Ministero;
c) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunita' e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie;
d) relazioni sindacali;
e) trattamento economico e pensionistico del personale;
f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 16 febbraio 1967, n. 14 , gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale, con il supporto della Direzione generale per la digitalizzazione;
g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
h) servizio ispettivo in materia di personale;
i) attivita' di competenza del datore di lavoro, comprese quelle di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali delle sedi centrali;
m) coordinamento delle attivita' propedeutiche alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;
n) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;
o) rapporti con l'Agenzia del demanio per le questioni inerenti alle sedi ministeriali;
p) individuazione delle coperture finanziarie per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili, e supporto alle direzioni generali dei quattro Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri;
q) tenuta dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi aggiuntivi;
r) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento;
s) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
t) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;
u) gestione della biblioteca del Ministero;
v) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso;
z) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici;
aa) attivita' di competenza dell'ufficiale rogante;
bb) istruttoria procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali in raccordo con le strutture interessate;
cc) assistenza giuridico-amministrativa alla Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la digitalizzazione:
a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di diretta collaborazione del Ministro;
b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale , con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' alla loro accessibilita';
c) sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero;
d) monitoraggio e tutela della sicurezza informatica e dei dati;
e) coordinamento delle attivita' di monitoraggio e tutela delle infrastrutture critiche;
f) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di cui all' articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ;
g) coordinamento relativo alle attivita' di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;
h) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attivita' di cyber security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 , e alla legge 18 novembre 2019, n. 133 ;
i) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
l) promozione dell'innovazione digitale nelle attivita' di competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;
m) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;
n) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989 , nonche' attivita' di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di statistiche di settore;
o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore, con particolare riguardo per il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
p) gestione delle attivita' digitali di competenza del Ministero di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
q) cyber security, in raccordo con l'Organo Centrale di Sicurezza secondo gli indirizzi del Ministro;
r) gestione dell'Osservatorio per le smart road, di cui all' articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ;
s) supporto tecnico-operativo alla Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio per il sistema di gestione delle presenze e della banca dati del personale.
4. La Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dei Dipartimenti;
b) gestione del contenzioso e rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato in tutte le materie di competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni generali;
c) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione all'attivita' di contenzioso regionale, costituzionale, europeo ed internazionale di competenza dei medesimi Uffici;
d) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 ;
e) verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 ;
f) coordinamento delle attivita' di controllo analogo sulle societa' in house del Ministero, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
g) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere;
h) rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
i) indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' in relazione agli affidamenti di cui all' articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
l) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione;
m) attuazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici .
5. Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 .
6. Il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione e' il responsabile per la protezione dei dati (RPD) ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Note all' art. 7:
- La legge 16 febbraio 1967, n. 14 , di conversione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 (Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1966, n. 321.
- La legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305.
- Si riporta l' art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada .):
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - (Omissis.).
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S., nonche' dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
(Omissis.)».
- Per l' art. 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 , recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- La legge 18 novembre 2019, n. 133 di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222.
- Si riporta l' art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .):
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall' art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77.
- Si riporta l' art. 43, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 :
«Art. 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili). - (Omissis.).
"2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all' art. 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell' art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2010, n. 24.
- Si riporta l' art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.):
«Art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - (Omissis.).
10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall' art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall' art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 .
(Omissis.).».
- Per la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), si veda nelle note alle premesse,
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 119/1 del 4 maggio 2016.
a) Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio;
b) Direzione generale per la digitalizzazione;
c) Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.
2. La Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) trattamento giuridico del personale, reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio del Ministero;
c) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunita' e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie;
d) relazioni sindacali;
e) trattamento economico e pensionistico del personale;
f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 16 febbraio 1967, n. 14 , gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale, con il supporto della Direzione generale per la digitalizzazione;
g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
h) servizio ispettivo in materia di personale;
i) attivita' di competenza del datore di lavoro, comprese quelle di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali delle sedi centrali;
m) coordinamento delle attivita' propedeutiche alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;
n) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;
o) rapporti con l'Agenzia del demanio per le questioni inerenti alle sedi ministeriali;
p) individuazione delle coperture finanziarie per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili, e supporto alle direzioni generali dei quattro Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri;
q) tenuta dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi aggiuntivi;
r) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento;
s) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
t) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;
u) gestione della biblioteca del Ministero;
v) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso;
z) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici;
aa) attivita' di competenza dell'ufficiale rogante;
bb) istruttoria procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali in raccordo con le strutture interessate;
cc) assistenza giuridico-amministrativa alla Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la digitalizzazione:
a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di diretta collaborazione del Ministro;
b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale , con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' alla loro accessibilita';
c) sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero;
d) monitoraggio e tutela della sicurezza informatica e dei dati;
e) coordinamento delle attivita' di monitoraggio e tutela delle infrastrutture critiche;
f) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di cui all' articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ;
g) coordinamento relativo alle attivita' di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;
h) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attivita' di cyber security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 , e alla legge 18 novembre 2019, n. 133 ;
i) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
l) promozione dell'innovazione digitale nelle attivita' di competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;
m) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;
n) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989 , nonche' attivita' di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di statistiche di settore;
o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore, con particolare riguardo per il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
p) gestione delle attivita' digitali di competenza del Ministero di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
q) cyber security, in raccordo con l'Organo Centrale di Sicurezza secondo gli indirizzi del Ministro;
r) gestione dell'Osservatorio per le smart road, di cui all' articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ;
s) supporto tecnico-operativo alla Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio per il sistema di gestione delle presenze e della banca dati del personale.
4. La Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dei Dipartimenti;
b) gestione del contenzioso e rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato in tutte le materie di competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni generali;
c) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione all'attivita' di contenzioso regionale, costituzionale, europeo ed internazionale di competenza dei medesimi Uffici;
d) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 ;
e) verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 ;
f) coordinamento delle attivita' di controllo analogo sulle societa' in house del Ministero, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
g) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere;
h) rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
i) indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' in relazione agli affidamenti di cui all' articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
l) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione;
m) attuazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici .
5. Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 .
6. Il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione e' il responsabile per la protezione dei dati (RPD) ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Note all' art. 7:
- La legge 16 febbraio 1967, n. 14 , di conversione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 (Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1966, n. 321.
- La legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305.
- Si riporta l' art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada .):
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - (Omissis.).
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S., nonche' dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
(Omissis.)».
- Per l' art. 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 , recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- La legge 18 novembre 2019, n. 133 di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222.
- Si riporta l' art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .):
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall' art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77.
- Si riporta l' art. 43, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 :
«Art. 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili). - (Omissis.).
"2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all' art. 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell' art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2010, n. 24.
- Si riporta l' art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.):
«Art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - (Omissis.).
10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall' art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall' art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 .
(Omissis.).».
- Per la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), si veda nelle note alle premesse,
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 119/1 del 4 maggio 2016.