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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/06/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa IS Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 447/2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NO AL
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 4.2.25, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ dichiarare la cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24.04.2000; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ariano Irpino al n.8, Serie A,
P 2; ordinare al Comune di Ariano Irpino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
e seguenti condizioni A- il sig. verserà a favore del figlio Pt_2 Parte_1
Riccardo ed a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 150,00 somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltreché il 50% delle spese straordinarie regolate in applicazione del Protocollo separazioni del Tribunale di Velletri”.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 17 giugno 2025 apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 24 aprile 2000 in Ariano Irpino con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Ariano Irpino (anno 2000, atto n. 8, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
pagina 2 di 3 compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 18 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa IS Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 447/2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NO AL
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 4.2.25, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ dichiarare la cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24.04.2000; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ariano Irpino al n.8, Serie A,
P 2; ordinare al Comune di Ariano Irpino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
e seguenti condizioni A- il sig. verserà a favore del figlio Pt_2 Parte_1
Riccardo ed a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 150,00 somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltreché il 50% delle spese straordinarie regolate in applicazione del Protocollo separazioni del Tribunale di Velletri”.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 17 giugno 2025 apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 24 aprile 2000 in Ariano Irpino con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Ariano Irpino (anno 2000, atto n. 8, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
pagina 2 di 3 compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 18 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3