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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3247/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...]B. AH (Marocco), il 03/10/1967, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2 05/12/1967, residente in [...] (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CAPRA LAURA MARIA CRISTINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in CANELLI il 06/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANELLI (atto n. 53 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/05/2007 e il 19/01/2009. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 19/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con attribuzione stabile Per_2 ad entrambi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre;
in virtù del suddetto collocamento prevalente del figlio minore la casa coniugale, condotta Per_2 in locazione dalla signora sita in Canelli (AT), Via Luigi Bosca n. 116, verrà Parte_1 assegnata alla moglie con tutti gli arredi che la compongono, fatta eccezione per gli effetti strettamente personali del marito;
il Sig. verserà alla signora a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio minore e del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, Per_2 Per_1 l'importo di €. 300,00 al mese (da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT a partire dall'anno successivo), da intendersi quindi nella misura di €.150,00 per ogni figlio, entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo verrà versato sul conto corrente intestato alla signora e non potrà Parte_1 essere interrotto se non dopo la raggiunta autosufficienza economica dei figli;
i genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore così come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti del 07.07.2017 che qui si richiama integralmente, dandosi per letto e approvato;
il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore a settimane alterne dal venerdì sera Per_2 alle ore 20.00 e sino alla domenica sera con riaccompagno presso la dimora materna entro l'ora di cena. Nelle settimane in cui in cui i week-end il figlio minore sarà con la madre, il sig. Per_2 potrà tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del CP_1 medesimo, e previo congruo preavviso alla madre;
Le festività religiose e civili verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza, salvo ogni migliore accordo diretto. Al di là delle festività sopra citate, eventuali ulteriori periodi di vacanze nel corso dell'anno saranno concordemente pattuiti tra i genitori;
per le vacanze estive le parti concordano che il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore Per_2 almeno 15 giorni – anche non consecutivi - di vacanze all'anno da individuarsi, compatibilmente con
2 le esigenze lavorative di entrambi e scolastiche del minore da comunicarsi all'altro genitore entro un congro termine, in ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno.
PRENDE ATTO CHE: il sig. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvederà a trasferire Controparte_1 la propria residenza in Canelli (AT), Via Roma n. 156, in un alloggio dal medesimo condotto in locazione;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Parte_1
La autovettura Mercedes classe C, targata EA399SF, intestata alla signora esterà assegnata Pt_1 alla medesima mentre la autovettura Ford targata DZ843CE, sempre intestata alla signora Pt_1
resterà in uso al signor sino al 19 febbraio 2026; decorso tale termine il
[...] Controparte_1 sig. dovrà provvedere a restituire il predetto veicolo alla proprietaria CP_1 Parte_1 le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto, ma la decisione sul trasferimento all'estero dovrà essere previamente condivisa senza eccezioni;
i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere dall'altro a titolo di assegno di mantenimento o di alimenti al quale, pertanto, espressamente rinunciano, né per qualsivoglia altro titolo;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANELLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3247/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...]B. AH (Marocco), il 03/10/1967, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2 05/12/1967, residente in [...] (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CAPRA LAURA MARIA CRISTINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in CANELLI il 06/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANELLI (atto n. 53 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/05/2007 e il 19/01/2009. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 19/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con attribuzione stabile Per_2 ad entrambi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre;
in virtù del suddetto collocamento prevalente del figlio minore la casa coniugale, condotta Per_2 in locazione dalla signora sita in Canelli (AT), Via Luigi Bosca n. 116, verrà Parte_1 assegnata alla moglie con tutti gli arredi che la compongono, fatta eccezione per gli effetti strettamente personali del marito;
il Sig. verserà alla signora a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio minore e del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, Per_2 Per_1 l'importo di €. 300,00 al mese (da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT a partire dall'anno successivo), da intendersi quindi nella misura di €.150,00 per ogni figlio, entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo verrà versato sul conto corrente intestato alla signora e non potrà Parte_1 essere interrotto se non dopo la raggiunta autosufficienza economica dei figli;
i genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore così come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti del 07.07.2017 che qui si richiama integralmente, dandosi per letto e approvato;
il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore a settimane alterne dal venerdì sera Per_2 alle ore 20.00 e sino alla domenica sera con riaccompagno presso la dimora materna entro l'ora di cena. Nelle settimane in cui in cui i week-end il figlio minore sarà con la madre, il sig. Per_2 potrà tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del CP_1 medesimo, e previo congruo preavviso alla madre;
Le festività religiose e civili verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza, salvo ogni migliore accordo diretto. Al di là delle festività sopra citate, eventuali ulteriori periodi di vacanze nel corso dell'anno saranno concordemente pattuiti tra i genitori;
per le vacanze estive le parti concordano che il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore Per_2 almeno 15 giorni – anche non consecutivi - di vacanze all'anno da individuarsi, compatibilmente con
2 le esigenze lavorative di entrambi e scolastiche del minore da comunicarsi all'altro genitore entro un congro termine, in ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno.
PRENDE ATTO CHE: il sig. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvederà a trasferire Controparte_1 la propria residenza in Canelli (AT), Via Roma n. 156, in un alloggio dal medesimo condotto in locazione;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Parte_1
La autovettura Mercedes classe C, targata EA399SF, intestata alla signora esterà assegnata Pt_1 alla medesima mentre la autovettura Ford targata DZ843CE, sempre intestata alla signora Pt_1
resterà in uso al signor sino al 19 febbraio 2026; decorso tale termine il
[...] Controparte_1 sig. dovrà provvedere a restituire il predetto veicolo alla proprietaria CP_1 Parte_1 le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto, ma la decisione sul trasferimento all'estero dovrà essere previamente condivisa senza eccezioni;
i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere dall'altro a titolo di assegno di mantenimento o di alimenti al quale, pertanto, espressamente rinunciano, né per qualsivoglia altro titolo;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANELLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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