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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. n. 589/2017
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 27/06/2025 ore 11.09
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano il contenuto dei propri atti difensivi e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il GO si ritira in camera di consiglio. Alle ore 13.13 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2017 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. ALDO Parte_1 C.F._1
KERSEVAN giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in LA MADDALENA VIA C. BATTISTI N° 2
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. GIUSEPPINA CP_1 P.IVA_1
BALATA giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in OLBIA VIA ALDO MORO 365
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1989/2017, notificata in data 20/02/2017, con la quale il gestore unico per il servizio idrico della Sardegna ha domandato il pagamento delle fatture ivi dettagliatamente indicate, per un importo complessivo di € 8.112,79.
L'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, sia per il difetto di valida notifica che per l'insussistenza dei presupposti per la sua emissione in mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria, nonchè l'ammontare delle somme pretese, in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, chiedendo per tale ragione la riduzione della tariffa ed eccependo, altresì, la prescrizione degli importi ingiunti;
in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'opposta tenuta al rimborso in favore dell'opponente delle somme indebitamente pagate a cagione della non potabilità dell'acqua fornita, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e
CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27/06/2025, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
*******************
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del
Tribunale, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'ingiunzione impugnata, che risulta infondata per quanto di seguito precisato e debba essere rigettata.
Invero, la ha la qualità di società in house, pertanto la notifica CP_1
posta in essere dalla medesima va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del
13.5.2011, e può essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante CP_1
invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alla consegna si rileva, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n. 3909/2016). Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività difensiva;
pertanto l'eventuale nullità della notificazione deve ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Ad ogni buon conto, l'eventuale inesistenza o nullità della notificazione dell'ingiunzione fiscale non esime il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente e sulla domanda di pagamento curata da parte opposta.
Nel merito si rileva come le contestazioni sollevate da parte opponente siano fondate e meritino accoglimento.
In particolare, l'opponente ha contestato i consumi, sia quelli determinati a forfait dal gestore, che quelli rilevati da parte del misuratore a servizio dell'utenza, in quanto quest'ultimo era stato rimosso in carenza di contraddittorio;
comunque, non è stato neppure messo a disposizione del CTU nominato nel corso del presente giudizio e quindi pacificamente considerato non funzionate;
inoltre veniva eccepita la non potabilità dell'acqua fornita dalla come risulta dalle ordinanze sindacali prodotte in giudizio CP_1
dall'opponente.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N. 10313/2004 e Cass. 17041/2002). E' da precisare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni dell'opponente
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di considerare il contatore non funzionante, non essendo stato posto a disposizione del CTU che non ha potuto, perciò, accertarne la corretta funzionalità.
Il CTU ha determinato le somme dovute dall'opponente, dunque, sulla base di un prodie di 1,61 mc/g desunto dai consumi medi non contestati e registrati dal nuovo contatore matr. n° 12TA053620 - tuttora in funzione presso l'abitazione dell' - determinando la minor somma dovuta di € 6.188,81 Pt_1
in riferimento ad una delle fatture ingiunte, mentre per l'ulteriore fattura ha riconosciuto un credito dell'opponente determinato nella misura di € 273.11.
Il CTU ha inoltre effettuato il ricalcolo delle somme dovute tenendo conto della non potabilità dell'acqua, rideterminando il credito dell'opposta nella misura di € 4.459,59 a fronte di un credito dell'opponente pari ad € 549,19. Infine, il CTU ha effettuato un ulteriore ricalcolo escludendo dalle somme dovute quelle prescritte, arrivando a riconoscere un credito di pari CP_1
ad € 1.815,71, che con decurtazione del credito sopra indicato dell'utente si riduce ad € 1.266,52.
Deve infine esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, nel periodo dal 01.01.2006-
30.05.2016 per un nucleo familiare composto da quattro persone e nel periodo dal 31.05.2016 al 05.12.2017 per un nucleo familiare ridotto a 3 persone.
In merito la Suprema Corte si è di recente pronunciata con l'ordinanza n.
34371 del 24 dicembre 2024 statuendo che: “In tema di somministrazione di acqua, la fornitura di acqua non potabile in luogo di quella potabile oggetto del contratto non costituisce ipotesi di consegna di cosa affetta da vizi o priva delle qualità essenziali, bensì configura un'ipotesi di aliud pro alio, in quanto l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la "potabilità" una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano.
Si ha infatti aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura, consistenza e destinazione dello stesso, in modo che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione di acquisto, o quando presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. Tale fattispecie legittima l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. previsti per l'azione di garanzia per vizi, con conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Il giudice, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e accertamento dei vizi, può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, purché le circostanze rilevanti siano state acquisite nel processo. La violazione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore che eroga acqua non potabile comporta il diritto dell'utente ad agire per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e il risarcimento dei danni subiti”.
L'opponente ha fornito prova della sussistenza del suddetto danno patrimoniale, posto che dalle prove testimoniali espletate è emerso che il medesimo - per tutto il periodo di non potabilità dell'acqua - ha dovuto approvvigionarsi acquistandola presso i locali supermercati.
Orbene il CTU ha quantificato il consumo medio giornaliero a persona in
5/L. con un costo a litro di acqua minerale pari ad € 0,15; pertanto il danno patrimoniale subito dall'opponente può essere equitativamente determinato in €
9.945,75, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
Non può viceversa essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'opponente, in assenza di specifica allegazione e prova della tipologia degli stessi, soltanto genericamente indicati, nonché della loro sussistenza. Invero, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dimostrando il pregiudizio non patrimoniale subito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, accertato il credito dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di CP_1
€1.266,52;
- accoglie la riconvenzionale formulata da e condanna Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti nella CP_1 misura di € 9.945,75, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. - condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella misura CP_1 di € 4.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 27/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 27/06/2025 ore 11.09
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano il contenuto dei propri atti difensivi e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il GO si ritira in camera di consiglio. Alle ore 13.13 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2017 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. ALDO Parte_1 C.F._1
KERSEVAN giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in LA MADDALENA VIA C. BATTISTI N° 2
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. GIUSEPPINA CP_1 P.IVA_1
BALATA giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in OLBIA VIA ALDO MORO 365
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OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1989/2017, notificata in data 20/02/2017, con la quale il gestore unico per il servizio idrico della Sardegna ha domandato il pagamento delle fatture ivi dettagliatamente indicate, per un importo complessivo di € 8.112,79.
L'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, sia per il difetto di valida notifica che per l'insussistenza dei presupposti per la sua emissione in mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria, nonchè l'ammontare delle somme pretese, in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, chiedendo per tale ragione la riduzione della tariffa ed eccependo, altresì, la prescrizione degli importi ingiunti;
in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'opposta tenuta al rimborso in favore dell'opponente delle somme indebitamente pagate a cagione della non potabilità dell'acqua fornita, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e
CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27/06/2025, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del
Tribunale, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'ingiunzione impugnata, che risulta infondata per quanto di seguito precisato e debba essere rigettata.
Invero, la ha la qualità di società in house, pertanto la notifica CP_1
posta in essere dalla medesima va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del
13.5.2011, e può essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante CP_1
invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alla consegna si rileva, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n. 3909/2016). Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività difensiva;
pertanto l'eventuale nullità della notificazione deve ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Ad ogni buon conto, l'eventuale inesistenza o nullità della notificazione dell'ingiunzione fiscale non esime il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente e sulla domanda di pagamento curata da parte opposta.
Nel merito si rileva come le contestazioni sollevate da parte opponente siano fondate e meritino accoglimento.
In particolare, l'opponente ha contestato i consumi, sia quelli determinati a forfait dal gestore, che quelli rilevati da parte del misuratore a servizio dell'utenza, in quanto quest'ultimo era stato rimosso in carenza di contraddittorio;
comunque, non è stato neppure messo a disposizione del CTU nominato nel corso del presente giudizio e quindi pacificamente considerato non funzionate;
inoltre veniva eccepita la non potabilità dell'acqua fornita dalla come risulta dalle ordinanze sindacali prodotte in giudizio CP_1
dall'opponente.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N. 10313/2004 e Cass. 17041/2002). E' da precisare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni dell'opponente
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di considerare il contatore non funzionante, non essendo stato posto a disposizione del CTU che non ha potuto, perciò, accertarne la corretta funzionalità.
Il CTU ha determinato le somme dovute dall'opponente, dunque, sulla base di un prodie di 1,61 mc/g desunto dai consumi medi non contestati e registrati dal nuovo contatore matr. n° 12TA053620 - tuttora in funzione presso l'abitazione dell' - determinando la minor somma dovuta di € 6.188,81 Pt_1
in riferimento ad una delle fatture ingiunte, mentre per l'ulteriore fattura ha riconosciuto un credito dell'opponente determinato nella misura di € 273.11.
Il CTU ha inoltre effettuato il ricalcolo delle somme dovute tenendo conto della non potabilità dell'acqua, rideterminando il credito dell'opposta nella misura di € 4.459,59 a fronte di un credito dell'opponente pari ad € 549,19. Infine, il CTU ha effettuato un ulteriore ricalcolo escludendo dalle somme dovute quelle prescritte, arrivando a riconoscere un credito di pari CP_1
ad € 1.815,71, che con decurtazione del credito sopra indicato dell'utente si riduce ad € 1.266,52.
Deve infine esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, nel periodo dal 01.01.2006-
30.05.2016 per un nucleo familiare composto da quattro persone e nel periodo dal 31.05.2016 al 05.12.2017 per un nucleo familiare ridotto a 3 persone.
In merito la Suprema Corte si è di recente pronunciata con l'ordinanza n.
34371 del 24 dicembre 2024 statuendo che: “In tema di somministrazione di acqua, la fornitura di acqua non potabile in luogo di quella potabile oggetto del contratto non costituisce ipotesi di consegna di cosa affetta da vizi o priva delle qualità essenziali, bensì configura un'ipotesi di aliud pro alio, in quanto l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la "potabilità" una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano.
Si ha infatti aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura, consistenza e destinazione dello stesso, in modo che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione di acquisto, o quando presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. Tale fattispecie legittima l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. previsti per l'azione di garanzia per vizi, con conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Il giudice, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e accertamento dei vizi, può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, purché le circostanze rilevanti siano state acquisite nel processo. La violazione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore che eroga acqua non potabile comporta il diritto dell'utente ad agire per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e il risarcimento dei danni subiti”.
L'opponente ha fornito prova della sussistenza del suddetto danno patrimoniale, posto che dalle prove testimoniali espletate è emerso che il medesimo - per tutto il periodo di non potabilità dell'acqua - ha dovuto approvvigionarsi acquistandola presso i locali supermercati.
Orbene il CTU ha quantificato il consumo medio giornaliero a persona in
5/L. con un costo a litro di acqua minerale pari ad € 0,15; pertanto il danno patrimoniale subito dall'opponente può essere equitativamente determinato in €
9.945,75, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
Non può viceversa essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'opponente, in assenza di specifica allegazione e prova della tipologia degli stessi, soltanto genericamente indicati, nonché della loro sussistenza. Invero, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dimostrando il pregiudizio non patrimoniale subito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, accertato il credito dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di CP_1
€1.266,52;
- accoglie la riconvenzionale formulata da e condanna Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti nella CP_1 misura di € 9.945,75, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. - condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella misura CP_1 di € 4.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 27/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona