Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2025, proposto da
RR DE UN, rappresentata e difesa dall’avv. Ilario Papaleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
-del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 4056/2024 del 18/12/2024 e verbale di correzione dispositivo della sentenza del 17/01/2025, notificati al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21.01.2025, con i quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così si provvede: “ condanna il Ministero ad attribuire al ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l’importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 300,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente ”,
con condanna
ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. al pagamento della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24.03.2026 la dott.ssa AC BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 4056/2024 del 18/12/2024 e verbale di correzione dispositivo della sentenza del 17/01/2025, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, iscritto al n. 3328/2024, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “ condanna il Ministero ad attribuire al ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l’importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 300,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente ”.
2. Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 4.12.2025 e depositato il 5.12.2025, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro ed al successivo verbale di correzione, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
3. Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza e il predetto verbale di correzione di cui si chiede l’ottemperanza, siano passati in giudicato e gli siano stati notificati il 21.01.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
4. Il 12.12.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
5. Con nota depositata il 20.03.2026, il Ministero resistente ha comunicato “l’avvenuta esecuzione, con accredito del voucher in data 16.12.2025, della sentenza n. 4056/2024 emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro”.
6. Nella Camera di Consiglio del 24.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
8. In particolare, questo Collegio osserva che, con istanza depositata il 22.03.2026, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che il Ministero resistente ha provveduto al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui in epigrafe (n. 4056/2024), con la conseguenza che, la pretesa azionata dall’odierna ricorrente per l’esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
9. In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
10. In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
11. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
AC BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC BA | TR MO |
IL SEGRETARIO