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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/07/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 496/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto accertamento del debito e relativa condanna al pagamento.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa, quale Servicer, giusta procura in atti, la in CP_1
persona del l.r.p.t., e per quest'ultima, quale Sub Servicer, giusta procura in atti, la in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_2
difesa dagli avvocati Stefano Padovani, del Foro di Milano, e Gianluca Massimei, del
Foro di Roma, nella qualità di Soci della tra avvocati per azioni, ed Controparte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio della con Sede in Bologna alla CP_2
Via Beverara n. 19, procura generale in atti, e con domicilio digitale alla pec indicata in atti;
(ricorrente-attrice)
CONTRO
(c.f. , rappresentata e Controparte_3 C.F._1
difesa dall'avv. Nicola Griesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Palazzo San Gervasio (PZ) alla Via Gerardo P. M. Griesi n° 2, procura in atti;
pec indicata in atti;
Pagina 1 di 12 (resistente-convenuta)
NONCHE'
(c.f./P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa, giusta procura speciale in atti, la
[...]
n persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_2
avvocati Stefano Padovani, del Foro di Milano, e Gianluca Massimei, del Foro di
Roma, nella qualità di Soci della Nextlegal Società tra avvocati SRL, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della con Sede in Bologna alla CP_2
Via Beverara n. 19, procura in atti, e con domicilio digitale alla pec indicata in atti;
;
(interventrice)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 23/04/2025 le parti concludevano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 18/02/2021, la Parte_1
quale cessionaria del credito originario, chiedeva a questo Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertarsi e dichiararsi la resistente
Sig.ra titolare dell'omonima ditta individuale, debitrice della Controparte_3
ricorrente della somma di €. 22.037,90, oltre interessi, anche moratori, dalla prima liquidazione al soddisfo, ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante dall'espletanda istruttoria, e, per l'effetto, condannare la medesima resistente al
Pagina 2 di 12 pagamento in favore di dell'importo indicato o di quello maggiore o Parte_1
minore accertato in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La ricorrente, a fondamento della domanda, premetteva che: a) la resistente aveva stipulato in data 23/10/1992 con la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Alto Bradano-
Banzi s.c.r.l. contratto di mutuo chirografario n. rep. 42/02, rilasciando, a maggior garanzia, un effetto cambiario, avallato dalle Sig.re e Parte_3
non pagato e successivamente protestato in data 05/06/1996; Parte_4
b) a seguito dell'andamento anomalo del rapporto creditizio, la Banca creditrice comunicava alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine in data 10/04/1996
e, in assenza di riscontro alla richiesta di pagamento, in data 16/05/1996 la banca provvedeva a revocare il rapporto intimando il relativo pagamento;
c) in data
23/11/1997 subentrava nella titolarità del credito la E_
, sorta dalla fusione di con la
[...] Controparte_6
quest'ultima subentrata alla Controparte_7 [...]
giusta atto di fusione per incorporazione;
Controparte_8
d) la interveniva nell'espropriazione E_
immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Potenza (r.g.e. 117/1995) contro le avallanti dell'effetto cambiario menzionato, la quale, tuttavia, veniva dichiarata estinta per incapienza con provvedimento del 28/06/2019; e) (cessionaria), Parte_1
in data 15/11/2018 ha stipulato contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB con la
(cedente) dei crediti da quest'ultima Controparte_9
vantati, incluso il credito nei confronti della resistente, con effetto giuridico dal
15/11/2018 ed economico dal 30/06/2018, acquistando tutti gli altri diritti, garanzie e privilegi ed accessori, incluse le facoltà anche processuali inerenti detti crediti, inclusi i contratti da cui originano;
f) della cessione veniva data notizia a mezzo pubblicazione in G. Uff. del 01/12/2018.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni come indicate e rassegnate in atti.
Pagina 3 di 12 • All'esito della rituale notifica dal ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva, con comparsa depositata in data 17/09/2021, la resistente la quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dagli Controparte_3
attori in quanto infondate.
Eccepiva, in particolare: a) la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, non avendo fornito prova in merito;
b) la non sottoscrizione degli indicati mutuo fondiario e titolo cambiario, disconoscendo espressamente le sottoscrizioni ivi apposte, da ritenersi apocrife;
c) la non conformità agli originali della documentazione posta a fondamento della pretesa, depositati solo in fotocopia;
d) l'omessa ricezione delle missive di decadenza dal beneficio del termine.
Nel merito, ferme le eccezioni preliminari formulate, eccepiva: e) in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione del credito vantato per decorso del relativo termine decennale;
f) l'illegittimità della clausola dello ius variandi in quanto inserita prima dell'introduzione dell'art. 118 TUB;
g) l'illegittimità delle clausole sugli interessi in quanto di natura usuraria;
h) l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” avente effetti anatocistici, contestando anche l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, richiesta ed eccezione: in via preliminare
- la carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
- accertare e dichiarare che la SI.ra non ha mai sottoscritto il Controparte_3
contratto di mutuo e/o l'effetto cambiario depositati in copia non conforme nel fascicolo di parte ricorrente;
nella denegata ipotesi di accertamento della sottoscrizione dei documenti di cui in premessa da parte della SI.ra : Controparte_3
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo depositato dalla ricorrente che prevedono la pattuizione di previsione della capitalizzazione
Pagina 4 di 12 trimestrale degli interessi e la mancata comunicazione delle variazioni sfavorevoli – la mancata sussistenza e comunicazione del giustificato motivo alla base delle variazioni – applicabilità delle condizioni originariamente pattuite
- accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi, delle commissioni, delle spese e competenze, delle valute e dell'anatocismo applicati dello jus variandi praticato;
- accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa creditoria;
e per l'effetto:
➢ accertare il reale rapporto dare/avere tra le parti in relazione al suddetto contratto previa eliminazione di tutte le pratiche illegittime contrattuali e contabili operate dalla banca opposta.
➢ Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
• Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'esito del tempestivo disconoscimento di parte convenuta delle sottoscrizioni apposte sul contratto di mutuo e sulla cambiale, nonché dell'istanza di verificazione formulata da parte attrice, veniva ordinato, preventivamente, a quest'ultima il deposito degli originali dei documenti disconosciuti (sottoscrizioni) onde successivamente procedere alla verificazione.
• Concessi ulteriori termini all'attrice al fine di ottemperare all'ordine di deposito impartitole, in assenza del relativo deposito e su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21/02/2024.
• In data 13/11/2024 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la CP_4
dichiaratasi cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, giusta
[...]
contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB sottoscritto tra la (cedente) Parte_1
e la medesima cessionaria, dichiarando di aver comunicato la relativa cessione a
Pagina 5 di 12 mezzo pubblicazione in G. Uff., la quale, facendo proprie le difese della propria cedente, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
• Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione in data 23/04/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, intesa come titolarità del diritto e non come legittimazione ad agire, della ricorrente sollevata tempestivamente dalla convenuta, in quanto da sola Parte_1
idonea a definire il giudizio prima di entrare nel merito delle ulteriori questioni sollevate dalle parti, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, il cui onere probatorio ricade ex art. 2697 c.c. sulla parte che assume essere titolare del diritto fatto valere in giudizio.
1.1 Ebbene, assumendo parte attrice di essere titolare del credito, di cui se ne chiede l'accertamento, scaturente da una cessione in blocco di cui alla legge sulla cartolarizzazione (l. n. 130/1999) e relativa procedura speciale ex art. 58 T.U.B., ritenuta sussistente la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) sulla base della sola prospettazione della domanda formulata, va preventivamente verificata la titolarità in capo all'attrice-ricorrente del credito oggetto della pretesa nei confronti della convenuta, questione attinente al merito e riferita ad un elemento costitutivo della domanda (Cass. n. 13756/2006, conforme a numerose altre;
tra le tante, si segnala S.U. Cass. n. 2951/2016); infatti "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
Pagina 6 di 12 riconosciuta" (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016;
Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Invero, "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché...la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto" (Cfr.
Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951); trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie "di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio" e tesa a prevenire una
"sentenza inutiliter data" (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, 2°c., del D. Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso in G. Uff., in tale prospettiva, se esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, "non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere" (in tal senso Cass. Civ., n.
5617/2020).
Pagina 7 di 12 Ne consegue che, per dimostrare la titolarità attiva del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione, anche se ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Coerentemente a ciò, in virtù di recente e costante indirizzo giurisprudenziale, "in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs. n. 385 del 1993, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (tra le tante: Cass. Civ., Sent. 06 febbraio 2024 n. 3405).
In merito, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
valendo tale principio, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr.
Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione in G. Uff. ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Pagina 8 di 12 Ed infatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Ord. 05/09/2019 n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17/03/2006 n.
5997).
In effetti va evidenziato che, se da un lato, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, pertanto, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario - il cui accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità – operando, poi, in proposito, il principio di non contestazione, dall'altro, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco sulla base della peculiarità e caratteristiche del credito (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 05/04/2023 n. 9412).
Situazione diversa è, invece, la circostanza in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione,
Pagina 9 di 12 in quanto, in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come già evidenziato, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria concretizzantesi nella mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato in G. Uff., ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Quanto rappresentato, non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Civ., Ord. n. 28790 del 08.11.2024).
1.2 Ciò detto in via generale, venendo ad esaminare il caso che ci occupa, con la documentazione prodotta, parte attrice non ha fornito idonea prova finalizzata ad accertare la titolarità dell'affermato diritto di credito nei confronti della convenuta;
infatti, oltre a non essere stato depositato in atti il relativo contratto di cessione - la cui esistenza e validità è stata espressamente contestata dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio – per cui, in assenza del deposito del relativo documento, non può esserne valutata la validità da questo giudice, anche dall'estratto della Gazzetta depositato in atti non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte convenuta sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione, in considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della non specificata ampiezza temporale delle cessioni;
né può essere preso a riferimento, ai fini dell'inclusione del credito in quelli ceduti, l'elenco NDG depositato da parte attrice unitamente alle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. in quanto semplice foglio, in fotocopia, privo di qualsivoglia elemento di autenticità, sottoscrizione o timbratura, proveniente da parte del notaio ricevente.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato, la domanda formulata dall'attrice deve essere rigettata. Parte_1
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2. Stesse motivazioni possono essere adottate nei confronti dell'interventrice
che, oltre a subire “a cascata” gli effetti della indimostrata CP_4
legittimazione attiva della sua cedente ( , anch'essa non ha prodotto idonea Parte_1
documentazione (i.e. contratto cessione, elenco cediti ceduti) atta a provare l'inclusione, nella dichiarata avvenuta cessione ex art. 58 TUB, del credito azionato, risultando insufficiente e, pertanto, irrilevante la pubblicazione della cessione in G.
Uff. per i principi già espressi riguardo la posizione della , con la Parte_1
conseguenza che deve essere rigettata la relativa domanda con l'intervento spiegato.
3. Il rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva (titolarità del diritto) della e, conseguentemente, della parte interventrice, determina Parte_1
l'assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n. 16630; Cass. Civ. del
16.05.2006, n. 11356), pur dovendosi ritenere, per completezza, fondata l'eccepita prescrizione del credito azionato per decorso del termine decennale, tenuto conto dell'effetto istantaneo dell'atto interruttivo della prescrizione di cui all'atto d'intervento (17/11/2000) nella richiamata procedura esecutiva, all'esito della dichiarata estinzione della procedura, ex art. 2945, 3° comma, c.c.
4. Le spese del presente giudizio, all'esito dell'integrale soccombenza di parte attrice e dell'inammissibilità dell'intervento spiegato da che ha fatto CP_4
propria la domanda di vanno poste a carico di parte attrice ed interventrice, Parte_1
in solido tra loro, in favore della convenuta, come determinate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e contenute nei valori minimi, considerata la non complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Pagina 11 di 12 Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 496/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate dall'attrice per quanto espresso in Parte_1
motivazione;
2) RIGETTA la domanda formulata da con lo spiegato Controparte_4
intervento per le motivazioni che precedono in motivazione;
3) CONDANNA parte attrice e parte interventrice, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi €.
1.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza in data 25/07/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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