TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 662 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco MASTRACCI e Valentina Parte_1
CICCONI
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Fulvio NERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2021, premessa la Parte_1 sussistenza di un contratto di agenzia a tempo indeterminato con la Controparte_1 stipulato in data 2 ottobre 2017, interrotto per giusta causa dalla resistente in data 8 febbraio 2021, ha chiesto al Tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso per giusta causa intimato con lettera
8/2/2021 per i motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti il pagamento dell'indennità di preavviso pari ad € 45.664,17 unitamente all'indennità suppletiva clientela pari ad € 64.116,00, al FIRR pari ad € 10.519,12 come da allegati conteggi nonché il risarcimento del danno da perdita di chances pari ad € 50.000,00, per un ammontare complessivo di € 170.299,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria cui deve essere condannata al pagamento la resistente o comunque alla minore o maggiore somma che sarà statuita di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio oltre iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%».
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, con Controparte_1 vittoria di spese.
2. La causa, istruita documentalmente e previa concessione di un termine per note, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. E' innanzitutto pacifica la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, stipulato in data 2 ottobre 2017 e concluso per recesso per giusta causa, e anche ai sensi dell'art. 9, lett. A del contratto di agenzia, dalla Banca, in data 8 febbraio 2021 «per aver posto in essere comportamenti che dimostrano un Suo totale disinteresse per l'incarico affidatoLe» (cfr. lettera di recesso – doc. n. 2 fasc. ric.).
4. Il ricorrente contesta la legittimità del recesso in quanto la comunicazione sarebbe priva di una valida motivazione.
5. Al fine di accertare la fondatezza della doglianza occorre, innanzitutto, ricordare che nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato;
analogamente a quanto si verifica in relazione al licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato, per giusta causa si intende un evento che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Tuttavia, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve far riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano - in caso di controversia - dedotti e correlativamente accertati dal giudice (cfr. Cass., sez. lav., 25 marzo 2011,
n. 7019; più di recente nel medesimo senso cfr. Cass., sez. lav., 15 aprile 2021, n. 10028, ove la
Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso in quanto, dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, era emerso che l'agente fosse perfettamente a conoscenza dell'attività di concorrenza illecita posta in essere).
6. Ebbene, in applicazione degli esposti principi, dalle deduzioni della società – non contestate da parte ricorrente alla prima difesa utile, con le note conseguenze in tema di ordine della prova di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. – emerge la gravità del comportamento posto in essere dall'agente, di cui egli era perfettamente a conoscenza. E invero, è sufficiente rilevare la gravità dei messaggi inviati dal ricorrente al proprio supervisore (trascritti nella memoria di costituzione della società) il cui contenuto appare ictu oculi gravemente offensivo ed aggressivo, per ritenere legittimo il recesso in tronco. La conclusione è inoltre avvalorata dalle ulteriori condotte
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
poste in essere dall'agente, consistite nel mancato aggiornamento professionale, stante l'assenza da parte dell'agente ai corsi di formazione, e dalle dichiarazioni false rilasciate nei confronti di una collega.
Il complesso dei comportamenti posti in essere dal ricorrente – pur volendo tralasciare la questione dell'anomala gestione del conto personale – appare sufficiente a minarne la serietà, ponendo in serio dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa e giustificando così il recesso per giusta causa del preponente.
7. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite che liquida in complessivi €4.241,78 di cui €3.688,50 a Controparte_1 titolo di compensi ed €553,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
GIUDICE
IS IL
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 662 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco MASTRACCI e Valentina Parte_1
CICCONI
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Fulvio NERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2021, premessa la Parte_1 sussistenza di un contratto di agenzia a tempo indeterminato con la Controparte_1 stipulato in data 2 ottobre 2017, interrotto per giusta causa dalla resistente in data 8 febbraio 2021, ha chiesto al Tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso per giusta causa intimato con lettera
8/2/2021 per i motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti il pagamento dell'indennità di preavviso pari ad € 45.664,17 unitamente all'indennità suppletiva clientela pari ad € 64.116,00, al FIRR pari ad € 10.519,12 come da allegati conteggi nonché il risarcimento del danno da perdita di chances pari ad € 50.000,00, per un ammontare complessivo di € 170.299,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria cui deve essere condannata al pagamento la resistente o comunque alla minore o maggiore somma che sarà statuita di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio oltre iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%».
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, con Controparte_1 vittoria di spese.
2. La causa, istruita documentalmente e previa concessione di un termine per note, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. E' innanzitutto pacifica la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, stipulato in data 2 ottobre 2017 e concluso per recesso per giusta causa, e anche ai sensi dell'art. 9, lett. A del contratto di agenzia, dalla Banca, in data 8 febbraio 2021 «per aver posto in essere comportamenti che dimostrano un Suo totale disinteresse per l'incarico affidatoLe» (cfr. lettera di recesso – doc. n. 2 fasc. ric.).
4. Il ricorrente contesta la legittimità del recesso in quanto la comunicazione sarebbe priva di una valida motivazione.
5. Al fine di accertare la fondatezza della doglianza occorre, innanzitutto, ricordare che nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato;
analogamente a quanto si verifica in relazione al licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato, per giusta causa si intende un evento che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Tuttavia, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve far riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano - in caso di controversia - dedotti e correlativamente accertati dal giudice (cfr. Cass., sez. lav., 25 marzo 2011,
n. 7019; più di recente nel medesimo senso cfr. Cass., sez. lav., 15 aprile 2021, n. 10028, ove la
Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso in quanto, dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, era emerso che l'agente fosse perfettamente a conoscenza dell'attività di concorrenza illecita posta in essere).
6. Ebbene, in applicazione degli esposti principi, dalle deduzioni della società – non contestate da parte ricorrente alla prima difesa utile, con le note conseguenze in tema di ordine della prova di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. – emerge la gravità del comportamento posto in essere dall'agente, di cui egli era perfettamente a conoscenza. E invero, è sufficiente rilevare la gravità dei messaggi inviati dal ricorrente al proprio supervisore (trascritti nella memoria di costituzione della società) il cui contenuto appare ictu oculi gravemente offensivo ed aggressivo, per ritenere legittimo il recesso in tronco. La conclusione è inoltre avvalorata dalle ulteriori condotte
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
poste in essere dall'agente, consistite nel mancato aggiornamento professionale, stante l'assenza da parte dell'agente ai corsi di formazione, e dalle dichiarazioni false rilasciate nei confronti di una collega.
Il complesso dei comportamenti posti in essere dal ricorrente – pur volendo tralasciare la questione dell'anomala gestione del conto personale – appare sufficiente a minarne la serietà, ponendo in serio dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa e giustificando così il recesso per giusta causa del preponente.
7. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite che liquida in complessivi €4.241,78 di cui €3.688,50 a Controparte_1 titolo di compensi ed €553,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
GIUDICE
IS IL
3 di 3