Articolo 5 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
Articolo 4Articolo 6
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26 novembre 1989
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24 dicembre 1997
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15 luglio 1998
Art. 5. (( 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) )) 2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a piu' di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono state designati. (1)


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 dicembre 1997, n. 439 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che in deroga a quanto disposto dal presente aricolo, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), previste per il mese di ottobre 1997, e' rinviata sino al termine massimo di un anno. I componenti attuali del CGIE restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio.
Entrata in vigore il 15 luglio 1998
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