Sentenza 23 aprile 2025
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- 1. Superbonus e condominio minimo: ricorso con stallo decisionaleGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 7 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 41 dell'anno 2017, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cefalù, via Gen. Prestisimone n. 17/B, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Massimo Punzi, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), n.q. di erede di Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cefalù, via Gen. Prestisimone n. Persona_1
4/B, presso lo studio dell'avv. Antoniella Marinaro, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
- E CONTRO
(C.F. ), n.q. di erede di CP_2 C.F._3 Per_1
[...]
OGGETTO: comunione e condominio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 24/05/2023 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, Parte_1
deduceva:
- che era comproprietaria unitamente a e ed Controparte_3 CP_4
a e n.q. di eredi di per un Controparte_1 CP_2 Persona_1
terzo ciascuno, di un pozzo-torre prospiciente sulla via discesa Paramuro di
Cefalù, costituente pertinenza dell'edificio sito in Cefalù, via Spinuzza n. 47, identificato al catasto al foglio MU, particella 706 sub 10;
- che nel mese di dicembre 2013 si erano resi necessari dei lavori di messa in sicurezza della torre-pozzo;
- che la ricorrente aveva provveduto a pagare i costi dei lavori di ristrutturazione pari ad € 27.783,00;
- che e provvedevano al pagamento della Controparte_3 CP_4
somma corrispondete alla loro quota pari ad 1/3 di comproprietà dell'immobile;
- che e nonostante le reiterate richieste, non Controparte_1 CP_2
corrispondevano quanto loro dovuto.
Chiedeva, quindi:
“dire e dichiarare: che i sigg.ri e , quali eredi del nominato e Controparte_1 CP_2 Persona_1
quindi comproprietari per 1/3 dell'immobile (pozzo-torre) descritto in premessa, sono tenuti a partecipare alle spese di sua messa in sicurezza e ristrutturazione anticipate dall'odierna ricorrente
- 2 - ed ammontanti ad € 27.783,00;
e, conseguentemente, condannare in solido i medesimi convenuti a rimborsare alla ricorrente, sig.ra
, € 9.168,00 quale quota parte (1/3) da quest'ultima per loro conto Parte_1
anticipata”.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1
domande spiegate dalla ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale rigettare tutte le domande proposte di parte ricorrente con qualsiasi statuizione ritenendole infondate in fatto e diritto per quanto sopra dedotto.
In subordine accertare e rideterminare l'importo della quota solo se dovuta applicando le norme del codice civile sul condominio e sulla ripartizione delle spese inerenti le parti comuni ove ancora esistenti, tenendo conto dell'uso che ne fanno i condividenti e della destinazione delle stesse”. non si costituiva in giudizio e, ritenuta la regolarità della notifica, CP_2
veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 30/04/2018, ritenuta necessaria un'istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento di rito.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e
CTU.
All'udienza del 24/05/2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc con decorrenza dal 20/06/2023.
Entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche.
***
Le domande spiegate da sono parzialmente da accogliere. Parte_1
- 3 - Dall'esame degli atti e documenti di causa e dalla descrizione dell'edificio fatta dal
CTU si evince che la torre-pozzo in esame è, ai sensi dell'art. 817 c.c., pertinenza delle tre unità immobiliari siti in Cefalù, via Spinuzza n. 47.
Ed infatti, detto manufatto, preesistente agli atti di acquisto degli anni '20 prodotti dalle parti in causa, è stato costruito quale bene accessorio complementare all'edificio, al fine di asservire lo stesso per la fornitura dell'acqua e anche, dopo che il pozzo si è prosciugato, è rimasto annesso alle tre unità immobiliari costituenti l'edificio in mancanza di una espressa volontà dei proprietari di escludere la pertinenza.
“La cosiddetta Torre-Pozzo è una costruzione di epoca remota posta in adiacenza al prospetto
Sud-Ovest dell'edificio cui appartengono le abitazioni delle parti in causa. Essa ha un prevalente sviluppo verticale - considerando anche i parapetti perimetrali presenti nel terrazzo della ricorrente, la torre raggiunge un'altezza complessiva di 11,35 ml rispetto al sottostante giardino
-, caratteristica da cui ne deriva la qualificazione di Torre. Confina con l'edificio di via Spinuzza
n.47 lungo il lato Nord-Est, con area libera sovrastante il giardino identificato al C.T. con la particella n.1639 lungo i lati a Sud-Est e Sud-Ovest, con area libera sovrastante alla porzione di giardino identificato al C.T. con la particella n.1638 lungo i lati Sud-Ovest e Nord-Ovest.
All'interno del manufatto trova posto un pozzo, ormai in disuso e di cui rimangono i soli caratteri essenziali. Il pozzo occupa la porzione più esterna della costruzione, ossia quella più distante all'edificio che ospita le abitazioni delle parti in causa. La costruzione in esame ha una struttura muraria portante in materiali lapidei con tessitura irregolare e si compone di tre elevazioni fuori terra. Alla prima elevazione (altezza di +4,80 rispetto al giardino sottostante), sottomessa rispetto la via Spinuzza, è presente il pianerottolo di sbarco e disimpegno del tratto di scala che dal giardino dei convenuti consente di introdursi all'interno della torre e da qui accedere all'edificio residenziale di cui al civico n.47, e viceversa. Alla seconda elevazione (altezza di +7,80 rispetto
- 4 - al giardino sottostante), che costituisce un piano terra rispetto alla via Spinuzza, è presente un vano a forma rettangolare dal quale è possibile accedere a quello che in passato rappresentava il primo punto di prelievo del pozzo. La terza elevazione (altezza di +10,55 dal giardino sottostante), che costituisce un piano primo rispetto alla via Spinuzza, rappresenta il terrazzo scoperto ad uso esclusivo dell'abitazione della ricorrente ed in passato costituiva un secondo punto di prelievo del pozzo. In base alla sua conformazione emerge con chiarezza che all'origine i due livelli superiori della torre avevano lo scopo di rendere più agevole l'approvvigionamento di acqua dai due punti di prelievo, ossia quello a servizio dell'abitazione oggi di proprietà della ricorrente e quello presente alla quota del piano terra rispetto la via Spinuzza n.47 ed a beneficio dei dante causa dei convenuti e dei sigg. Ad uno scopo differente, invece, era destinato Controparte_5
il primo livello il quale pare che abbia da sempre avuto la sola funzione di sbarco del primo tratto di scala che dal giardino consentiva, e lo consente tutt'ora, di raggiungere la via Spinuzza” (cfr. relazione CTU).
La puntuale descrizione fatta dal consulente, peraltro, è conforme agli atti pubblici degli anni '20 depositati dalle parti, dove si evince inequivocabilmente la funzione pertinenziale della torre-pozzo all'edificio in questione: per parte attrice al fine di attingere l'acqua e per parte convenuta per il passaggio - tramite il terrano di proprietà comune degli originari proprietari, i fratelli (e la sorella Per_2 Per_3
- per raggiungere “il pozzo d'acqua potabile”, anch'esso di proprietà comune, e lo
“orticello”, oggi il giardino dei convenuti (cfr. atti pubblici).
Ed ancora relativamente all'attuale utilizzo della torre-pozzo il consulente rassegna:
“Con riferimento al primo livello (altezza di +4,80 rispetto al giardino sottostante), come già riferito in precedenza, questo presenta un pianerottolo che ha la funzione di sbarco e disimpegno per le due rampe di scale che consentono il collegamento tra il giardino dei convenuti e l'androne
- 5 - del civico n.47. Tale percorso è ad uso dei convenuti e dei sigg. ma non anche Controparte_5
della ricorrente. Lungo il lato più interno del pianerottolo sono presenti inoltre degli oggetti
(lampadari, arredi, oscuranti serramenti e altro) ivi depositati già da diverso tempo [Cfr. Foto
n.9 della Documentazione fotografica in allegato]. Alcuni di questi oggetti, peraltro, sono gli stessi ripresi anche nelle immagini fotografiche prodotte in atti dalla ricorrente e che ritraevano i luoghi dopo il crollo ma prima degli interventi di recupero eseguiti su iniziativa delle ricorrente
[Cfr. Deposito autorizzato – All. 3; Memoria III° Termine – All. 01]. Nel corso degli accertamenti lo scrivente non ha rilevato elementi utili che consentano di stabilire la proprietà degli oggetti depositati.
Essendo venuto meno l'utilizzo del pozzo, gli ambienti presenti al secondo livello della torre
(altezza di +7,80 rispetto al giardino sottostante) sono utilizzati come locali di sgombero, così come testimoniano gli oggetti ivi depositati (stendipanni, tavolo e sedie in vetroresina, piastrelle ed oggetti vari) [Cfr. Foto nn.13-14 della Documentazione fotografica in allegato]. Anche in questo caso non è stato possibile per lo scrivente verificare la proprietà degli oggetti ivi presenti. Al riguardo si può solo riferire che uno degli imballaggi rilevati sul posto riporta un'etichetta con indicato il riferimento di certa soggetto che i presenti hanno qualificato Persona_4
come familiare del sig. Come già riferito in precedenza, si ritiene doveroso Controparte_3
evidenziare come la chiave della porta che regola l'accesso al percorso che conduce fino agli ambienti in esame sia nella sola disponibilità dei convenuti e dei sigg. ma non anche Controparte_5
della ricorrente.
Infine, il terzo livello (quota +10,55 dal giardino sottostante) è utilizzato come terrazzo ad uso esclusivo da parte della ricorrente e lo stesso rappresenta anche copertura per la Torre oggetto del presente accertamento” (cfr. relazione CTU).
Sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere che l'antica costruzione della torre- pozzo sia stata e sia tutt'oggi pertinenza dell'edificio di via Spinuzza n. 47 e, quindi,
- 6 - delle tre unità immobiliari ivi insistenti, e ciò anche in mancanza di espressa menzione della stessa negli atti pubblici di acquisto e anche nell'asserita ipotesi prospettata da parte convenuta di esistenza di una servitù di passaggio, atteso che l'art. 818 c.c. espressamente al comma 1 recita che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.
Sul punto così si è espressa la Suprema Corte: “In base al combinato disposto degli artt.
817 e 818 c.c., infatti, la relazione pertinenziale fra due cose determina automaticamente l'estensione alla pertinenza degli effetti degli atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all'atto concernente la cosa principale, ovvero da questo risulti espressamente la volontà del proprietario di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 22/06/1964, n. 1620; Cass. Sez. 2,
05/03/1968, n. 711; Cass. Sez. 2, 05/10/1983, n. 5790; Cass. Sez. 2, 23/07/1994, n.
6873; Cass. Sez. 2, 18/01/2022, n. 1471).
Il principio da enunciare, in sostanza, è che gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli (Cass. Sez. 2, 17/01/2003, n. 634).
Né, ad escludere la cessione pro quota della comproprietà del cortile di pertinenza, in correlazione alla vendita dell'edificio principale, può rilevare, in senso chiaro ed univoco, il riconoscimento operato dai contraenti di un diritto di servitù di passaggio sul medesimo bene comune in favore dell'acquirente, potendo tale servitù trovare comunque giustificazione nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti
- 7 - del diritto di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua” (Corte di Cassazione ordinanza n. 12866 del 22/04/2022).
Accertata la natura pertinenziale della torre-pozzo all'intero edificio e, quindi, di bene comune tra i proprietari delle tre unità immobiliari facenti parte, le spese di manutenzione e conservazione della stessa sono disciplinate dalle norme sul condominio.
In via preliminare si può dire che ogni volta che in uno stabile vi sono più proprietari di porzioni esclusive accanto alle quali vi sono parti di uso comune a tutti i proprietari allora si è sempre in presenza di un “condominio”.
Quanto sopra è stato statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2046 del 31 gennaio 2006, che ha risolto il contrasto in ordine all'applicabilità o meno delle norme sul condominio anche ai piccoli o piccolissimi condomini (due o più unità), di cui di seguito si riportano i tratti salienti:
“Secondo l'interpretazione consolidata, ai fini della attribuzione del diritto di condominio la norma conferisce rilevanza al collegamento tra le parti comuni e le unità immobiliari in proprietà solitaria: collegamento, che può essere materiale o funzionale. Il primo tipo di legame, consistente nella incorporazione tra entità inscindibili, ovvero nella congiunzione stabile tra entità separabili, si concreta nella necessità delle cose, dei servizi e degli impianti per l'esistenza o per l'uso dei piani o delle porzioni di piano;
il secondo si esaurisce nella destinazione funzionale delle parti comuni all'uso o al servizio delle unità immobiliari (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n.
7889). Il collegamento tra beni propri e comuni, consistente nella necessità per l'esistenza o per l'uso, ovvero nella destinazione all'uso o al servizio, si definisce come relazione di accessorietà, perchè l'espressione mette in evidenza, ad un tempo, il legame funzionale e la connessione materiale. Il termine accessorietà, sul piano funzionale, enuncia il difetto di utilità fine a se stessa
- 8 - e la subordinazione strumentale delle parti comuni;
esprime, altresì, la connessione materiale, che determina la mancanza di autonomia fisica dei beni comuni rispetto ai beni in proprietà esclusiva e, nondimeno, non esclude la loro perdurante individualità giuridica nell'orbita della incorporazione o della relazione stabile. (…) Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio. (…) D'altra parte, nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al "condominio minimo", composto da due soli proprietari. (…) Pertanto, se nell'edificio ameno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici. (…)
Si contesta l'applicabilità di talune delle norme di organizzazione ( artt. 1120, 1121, 1129,
1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 cod. civ.), specialmente di quelle riguardanti il funzionamento del collegio sulla base del principio di maggioranza.
Ciò sulla base dell'asserita inapplicabilità del metodo collegiale e del principio maggioritario in presenza di due soli condomini.
Ma non è esatta l'affermazione che l'impossibilità di impiegare il principio maggioritario renda inapplicabili ai condomini minimi le norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea e determini automaticamente il ricorso alle norme sulla comunione in generale (tra le altre: Cass.,
Sez. n, 30 marzo 2001, n. 4721; Cass., Sez. 2^, 26 maggio 1993, n. 5914; Cass., Sez. U,
6 febbraio 1978, n. 535; Cass., Sez. n, 24 aprile 1975, n. 1604).
Nessuna norma contempla l'impossibilità, logica e tecnica, che le decisioni vengano assunte con
- 9 - un criterio diverso da quello maggioritario. In altre parole, nessuna norma impedisce che l'assemblea, nel caso di condominio formato da due soli condomini, si costituisca validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all'unanimità decida validamente. Dalla interpretazione logico- sistematica non si ricava la necessità di operare sempre e comunque con il metodo collegiale e con il principio maggioritario, quindi il divieto categorico di decidere con criteri diversi dal principio di maggioranza (per esempio, all'unanimità): si ricava la disciplina per il caso in cui non si possa decidere, a causa della impossibilità pratica di formare la maggioranza: il che vale non soltanto per il condominio minimo.
La disposizione dell'art. 1136 cod. civ. è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: peraltro, se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.. (…)
In conclusione, il condominio si istaura, sul fondamento della relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servizi rispetto ai piani o le porzioni di piano in proprietà solitaria, ogni qual volta nel fabbricato esistono più piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva;
la relazione di accessorio a principale conferisce all'istituto la fisionomia specifica, per cui si differenzia dalla comunione e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo;
d'altra parte, nessuna disposizione prevede l'inapplicabilità delle norme concernenti il condominio negli edifici al "condominio minimo", composto da due soli partecipanti, posto che le sole norme in materia concernenti il numero dei condomini riguardano la nomina dell'amministratore e la formazione del regolamento
(gli artt. 1129 e 1138 c.c.). Tutto ciò considerato, nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini (il cosiddetto "condominio minimo"), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall'art. 1134 cod. civ., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti: ovverosia, soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui
- 10 - erogazione non può essere differita senza danno” (Cass. S.U. sentenza 31 gennaio 2006, n.
2046).
In forza di quanto sopra precisato dalle Sezioni Unite e sulla base dell'art. 1136
c.c., nel caso in esame deve osservarsi che la decisione di procedere ai lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della torre-pozzo sia stata presa all'unanimità dei condomini/proprietari dell'edificio.
Ciò si evince senza alcun dubbio dalla “Comunicazione di lavori” sottoscritto da tutti e tre i proprietari (doc. n. 3 del fascicolo attoreo) e dal successivo nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai richiedenti condomini (cfr. doc. 5 bis).
Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la decisione di intraprendere i lavori sia stata presa dalla sola parte attrice, stante l'urgenza e l'indifferibilità delle opere di risanamento, ai sensi dell'art. 1134 c.c. sussistono i presupposti perché la stessa ottenga il rimborso delle spese sostenute.
Ed invero, la necessità di intervenire in via d'urgenza, mai contestata da parte convenuta, è confermata dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice e anche dal CTU, atteso il pericolo di ulteriori crolli per l'aggravamento delle condizioni di staticità:
“Parte ricorrente, lamenta che nel dicembre 2013 la oggetto di causa è stata Parte_2
interessata da rovina da cui ne è conseguita la necessità di una tempestiva messa in sicurezza ed un successivo lavoro di recupero. Lavori questi svolti dall'impresa edile Controparte_6
. In particolare, con Comunicazione di Inizio lavori, depositata al Comune di Cefalù in
[...]
data 08.01.2014, prot. n.519, le parti in causa, unitamente al sig CP_3
, manifestavano l'avvio dei lavori di messa in sicurezza della torre-
[...]
pozzo prevedendo il montaggio di un ponteggio e di un'opera di puntellamento a protezione della struttura muraria, ciò al fine di prevenire
- 11 - ulteriori crolli ed a protezione della pubblica e privata incolumità. In data
12.03.2015 con prot. n. 1639/516.7 la di Palermo rilasciava Controparte_7
specifico nulla osta con prescrizioni relativamente all'intervento di consolidamento e recupero prospettato dalle parti. In data 10.06.2015, il geom. su incarico della ricorrente, CP_8
provvedeva a redigere una perizia sullo stato di consistenza e vulnerabilità del manufatto in esame manifestando l'aggravamento delle condizioni di staticità e dei pericoli da esso derivanti e quindi la necessità di intervenire tempestivamente nelle opere di consolidamento e ripristino” (cfr. CTU).
Per quanto sopra deve essere dichiarato che e Controparte_1 CP_9
sono tenuti a partecipare in misura di un terzo alle spese di messa in sicurezza e ristrutturazione della torre-pozzo prospiciente sulla via discesa Paramuro di
Cefalù, costituente pertinenza delle tre unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Cefalù, via Spinuzza n. 47.
Non può, comunque, trovare accoglimento la domanda di condanna spiegata da parte attrice, in quanto la stessa non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle spese di cui pretende il rimborso.
La richiesta di rimborso presuppone che una spesa vi sia stata poiché in difetto viene a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità (Cass. civ. sez.
II, 16/12/2019, n. 33158).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prova dell'esborso della somma di €
27.783,00, non avendo prodotto le ricevute dei pagamenti, ma si è limitata a depositare le fatture emesse dalle ditte e dai professionisti incaricati per i lavori, non quietanzate.
Invero, se le fatture commerciali ai sensi dell'art. 2710 c.c. possono costituire prova dei rapporti tra imprenditori, non possono costituire certamente prova dell'esborso.
- 12 - Vieppiù, deve osservarsi che le somme richieste a titolo di restituzione non sono certe perché l'attrice non ha provato l'eventuale godimento di detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione effettuati nella torre-pozzo, non avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi né certificazione dell'Agenzia dell'Entrata attestante l'ammontare delle eventuali detrazioni fiscali godute.
Di qui il rigetto della domanda condannatoria.
Stante la parziale soccombenza dell'attrice non sussistono i presupposti per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c.
***
Ritenuta la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
Stante la contumacia di le spese di lite nei suoi confronti vanno CP_2
dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice in misura pari al 50%, detratto l'eventuale acconto corrisposto, e il restante 50%, ritenuto che Controparte_1
è stato ammesso al gratuito patrocinio, a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara che e sono comproprietari per 1/3 Controparte_1 CP_9
dell'immobile (pozzo-torre) prospiciente sulla via discesa Paramuro di Cefalù, costituente pertinenza dell'edificio sito in Cefalù, via Spinuzza n. 47 e, per l'effetto, sono tenuti a partecipare in misura pari ad un terzo alle spese di messa in sicurezza e ristrutturazione del pozzo-torre;
Rigetta la domanda di condanna spiegata da parte attrice;
- 13 - Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite;
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di;
CP_2
Pone le spese di CTU a carico di parte attrice in misura pari al 50%, detratto l'eventuale acconto corrisposto, e il restante 50% a carico dell'Erario.
Così deciso Termini Imerese, in data 22/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 14 -