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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16268/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259044692140000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259044692140000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei termini e successiva costituzione in giudizio l'Ricorrente_1
., in persona del l.r.p.t.,, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259044692140000, notificata al ricorrente in data 25.09.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e per il tramite di essa impugna la cartella esattoriale n.
07120100113485737000, a sua volta basata sul mancato pagamento di IRAP e Studi di settore – adeguamento IVA per l'annualità 2006.
In particolare, la ricorrente eccepisce la nullità per:
- difetto di notifica degli atti presupposti;
- in alternativa prescrizione decennale del credito
- eccezione di prescrizione del credito quinquennale
- accertamento prescrizione quinquennale
- necessità di provare l'effettiva consegna avviso o intimazione di pagamento, atto recettizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – DPI riscossione che resiste per quanto di propria competenza ribadendo la legittimità del proprio operato.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate – riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Infatti, contrariamente a quanto asserito in merito alla citata cartella di pagamento non si è verificata alcuna prescrizione del credito. La cartella come dimostrato dall'ente creditore è stata notificata in data
27.05.2010; non solo successivamente in data 22.02.2016 risulta essere stata notificata altra intimazione di pagamento n. 07120169000009445 che ha interrotto i termini di prescrizione.
Il contribuente avrebbe, se del caso, dovuto impugnare la cartella che quindi è divenuta inoppugnabile.
Con l'interruzione successiva dei termini mediante l'ulteriore sollecito alla data di notifica dell'intimazione odiernamente impugnata il credito risulta incontestabile.
Inoltre la cartella di pagamento indicata posta alla base dell'intimazione di pagamento, come indicato dall'ADE, la ricorrente in data 25.04.2019 ha presentato all'ADER istanza per la definizione agevolata. In tale ottica è davvero improponibile avanzare la pretesa della mancata notifica.
La cartella, come detto, non è mai stata impugnata nonostante la rituale notifica della stessa.
Alla luce di ciò il ricorso deve essere rigettato.
Infine, nel caso di specie questo Collegio ritiene di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che nel caso in esame comporta solo il sollecito al pagamento pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli state notificate in precedenza la relativa cartella esattoriale, una ulteriore intimazione ed avendo addirittura aderito alla procedura di definizione agevolata.
Pertanto, la Corte di Giustizia tributaria di Primo grado,nella persona del GM,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 700,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16268/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259044692140000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259044692140000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei termini e successiva costituzione in giudizio l'Ricorrente_1
., in persona del l.r.p.t.,, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259044692140000, notificata al ricorrente in data 25.09.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e per il tramite di essa impugna la cartella esattoriale n.
07120100113485737000, a sua volta basata sul mancato pagamento di IRAP e Studi di settore – adeguamento IVA per l'annualità 2006.
In particolare, la ricorrente eccepisce la nullità per:
- difetto di notifica degli atti presupposti;
- in alternativa prescrizione decennale del credito
- eccezione di prescrizione del credito quinquennale
- accertamento prescrizione quinquennale
- necessità di provare l'effettiva consegna avviso o intimazione di pagamento, atto recettizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – DPI riscossione che resiste per quanto di propria competenza ribadendo la legittimità del proprio operato.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate – riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Infatti, contrariamente a quanto asserito in merito alla citata cartella di pagamento non si è verificata alcuna prescrizione del credito. La cartella come dimostrato dall'ente creditore è stata notificata in data
27.05.2010; non solo successivamente in data 22.02.2016 risulta essere stata notificata altra intimazione di pagamento n. 07120169000009445 che ha interrotto i termini di prescrizione.
Il contribuente avrebbe, se del caso, dovuto impugnare la cartella che quindi è divenuta inoppugnabile.
Con l'interruzione successiva dei termini mediante l'ulteriore sollecito alla data di notifica dell'intimazione odiernamente impugnata il credito risulta incontestabile.
Inoltre la cartella di pagamento indicata posta alla base dell'intimazione di pagamento, come indicato dall'ADE, la ricorrente in data 25.04.2019 ha presentato all'ADER istanza per la definizione agevolata. In tale ottica è davvero improponibile avanzare la pretesa della mancata notifica.
La cartella, come detto, non è mai stata impugnata nonostante la rituale notifica della stessa.
Alla luce di ciò il ricorso deve essere rigettato.
Infine, nel caso di specie questo Collegio ritiene di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che nel caso in esame comporta solo il sollecito al pagamento pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli state notificate in precedenza la relativa cartella esattoriale, una ulteriore intimazione ed avendo addirittura aderito alla procedura di definizione agevolata.
Pertanto, la Corte di Giustizia tributaria di Primo grado,nella persona del GM,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 700,00 oltre accessori come per legge.