Art. 34. (Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti)
Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell' articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di Cui agli articoli 155 e seguenti dello Stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti puo' essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.
Ai Comuni ed agli altri enti che provvedono altresi' alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell' articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , puo' essere concesso Un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell' articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di Cui agli articoli 155 e seguenti dello Stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti puo' essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.
Ai Comuni ed agli altri enti che provvedono altresi' alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell' articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , puo' essere concesso Un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.