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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230088512669000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5208/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120230088512669000, relativa ad omesso versamento del contributo unificato, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva il difetto di motivazione dell'atto, la carenza del presupposto impositivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate della Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9518/2024 del 17 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ha rigettato il ricorso, rilevando che la cartella impugnata reca l'indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente e a questi notificato dall'ente creditore, così da soddisfare l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1).
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel ricorso introduttivo, si osserva, il contribuente aveva evidenziato come nella cartella, dalla specifica dell'addebito, emerge che la richiesta di pagamento è sfornita di informazioni in riferimento al giudizio, infatti, nessun numero di ruolo generale è stato indicato. In ragione di quanto affermato, risulta difficoltosa in primo luogo l'individuazione del procedimento ed altresì, riscontrare se la richiesta di pagamento fosse stata regolarmente adempiuta. Precisamente, l'intimazione impugnata, alla pagina n.5, al “dettaglio degli addebiti” reca la indicazione: “tributo: 1E03; Descrizione: Contributo Unificato”.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo di motivi specifici dell'impugnazione, nel merito il rigetto del gravame.
Parte appellata osserva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”, richiamato nel ricorso introduttivo, riferisce, infatti, l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamata, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Ciò non toglie che, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisca elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente. La cartella impugnata, osserva l'appellante, reca l'indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente e a questi notificato dall'ente creditore, così da soddisfare l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1). In particolare, a pag. 5 della cartella, notificata dall'ADER al contribuente a mezzo pec il
22.09.2023, ci sono tutte le indicazioni utili per individuare i tributi in discussione (RUOLO N. 2023/009744
Crediti giudiziari anno 2023-CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI NAPOLI PARTITA DI CREDITO
002744/2020) e per chiedere gli eventuali chiarimenti al riguardo direttamente all'ente impositore, con indicazione del responsabile del procedimento cui potersi rivolgere.
Infine, osserva parte appellata, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio è tenuto ad allegare e a provare di avere subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707).
A tal riguardo si rileva che nemmeno con il ricorso in appello il contribuente ha dimostrato di aver sofferto un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa dell'asserita mancanza di motivazione della cartella in discussione.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo della indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, nel merito il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado. Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come noto, l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 7 della l. 212 del 2000 è soddisfatto quando il contribuente
è messo nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella
"causa petendi". Costituisce “ius receptum”, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa fiscale.
Nel caso in esame, l'intimazione impugnata alla pagina n.5, al “dettaglio degli addebiti” reca la sola indicazione: “tributo: 1E03; Descrizione: Contributo Unificato” - RUOLO N. 2023/009744 - Crediti giudiziari anno 2023-CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI NAPOLI PARTITA DI CREDITO 002744/2020).
L'atto non contiene la indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente, né reca informazioni in ordine al giudizio (nessun numero di ruolo generale è stato indicato nell'atto).
Tali elementi rendono complessa l'individuazione del procedimento, al fine di verificare se eventualmente la richiesta di pagamento fosse stata regolarmente adempiuta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello. condanna l'appellata ADER al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 270,00 per il I grado ed in Euro 295,00 per il II grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230088512669000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5208/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120230088512669000, relativa ad omesso versamento del contributo unificato, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva il difetto di motivazione dell'atto, la carenza del presupposto impositivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate della Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9518/2024 del 17 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ha rigettato il ricorso, rilevando che la cartella impugnata reca l'indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente e a questi notificato dall'ente creditore, così da soddisfare l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1).
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel ricorso introduttivo, si osserva, il contribuente aveva evidenziato come nella cartella, dalla specifica dell'addebito, emerge che la richiesta di pagamento è sfornita di informazioni in riferimento al giudizio, infatti, nessun numero di ruolo generale è stato indicato. In ragione di quanto affermato, risulta difficoltosa in primo luogo l'individuazione del procedimento ed altresì, riscontrare se la richiesta di pagamento fosse stata regolarmente adempiuta. Precisamente, l'intimazione impugnata, alla pagina n.5, al “dettaglio degli addebiti” reca la indicazione: “tributo: 1E03; Descrizione: Contributo Unificato”.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo di motivi specifici dell'impugnazione, nel merito il rigetto del gravame.
Parte appellata osserva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”, richiamato nel ricorso introduttivo, riferisce, infatti, l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamata, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Ciò non toglie che, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisca elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente. La cartella impugnata, osserva l'appellante, reca l'indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente e a questi notificato dall'ente creditore, così da soddisfare l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1). In particolare, a pag. 5 della cartella, notificata dall'ADER al contribuente a mezzo pec il
22.09.2023, ci sono tutte le indicazioni utili per individuare i tributi in discussione (RUOLO N. 2023/009744
Crediti giudiziari anno 2023-CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI NAPOLI PARTITA DI CREDITO
002744/2020) e per chiedere gli eventuali chiarimenti al riguardo direttamente all'ente impositore, con indicazione del responsabile del procedimento cui potersi rivolgere.
Infine, osserva parte appellata, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio è tenuto ad allegare e a provare di avere subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707).
A tal riguardo si rileva che nemmeno con il ricorso in appello il contribuente ha dimostrato di aver sofferto un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa dell'asserita mancanza di motivazione della cartella in discussione.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo della indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, nel merito il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado. Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come noto, l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 7 della l. 212 del 2000 è soddisfatto quando il contribuente
è messo nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella
"causa petendi". Costituisce “ius receptum”, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa fiscale.
Nel caso in esame, l'intimazione impugnata alla pagina n.5, al “dettaglio degli addebiti” reca la sola indicazione: “tributo: 1E03; Descrizione: Contributo Unificato” - RUOLO N. 2023/009744 - Crediti giudiziari anno 2023-CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI NAPOLI PARTITA DI CREDITO 002744/2020).
L'atto non contiene la indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente, né reca informazioni in ordine al giudizio (nessun numero di ruolo generale è stato indicato nell'atto).
Tali elementi rendono complessa l'individuazione del procedimento, al fine di verificare se eventualmente la richiesta di pagamento fosse stata regolarmente adempiuta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello. condanna l'appellata ADER al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 270,00 per il I grado ed in Euro 295,00 per il II grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.