CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termoli - Indirizzo_1 86039 Termoli CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 973 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n° 973 del 21 agosto 2024 con il quale si accertava, ai fini TASI, un presunto omesso versamento per l'anno d'imposta 2019 per € 70,00 oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 106,00. Valore della lite €70,00.
Con unico motivo di ricorso la ricorrente contesta l'illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Termoli,
e per esso del concessionario RTI Ica/Creset, sostenendo che gli immobili ivi accertati, e nello specifico quelli individuati ai numeri 2) e 3) della tabella di riepilogo, Fg 12, mappale 217, sub 7, cat A/4 e Fg. 12, mappale 217, sub 8, cat C/2, non sono mai stati nella proprietà, né nella disponibilità, né la contribuente ha mai avuto diritti reali su di essi, determinando quindi una richiesta di pagamento illegittima e non realistica.
Deposita a sostegno della propria tesi visure catastali.
Conclude chiedendo di annullare l'atto contestato poiché illogico ed illegittimo nei presupposti di fatto e di diritto e nelle conclusioni a cui giunge. Con condanna dell'Ente accertatore alla rifusione delle spese di giudizio, come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 e nella misura che riterrà di giustizia.
Si costituisce in giudizio la RTI CRESET con controdeduzioni nelle quali evidenzia che, come si evince dalle visure catastali depositate, appare invece chiaro che le due unità in contestazione, ovvero i suddetti sub 7)
e sub 8) della particella 217, nascono dalla soppressione per divisione del sub 1) della medesima particella
2017 intervenuta in data 20/03/2019 ; particella, quest'ultima (sub 1), di cui la ricorrente ne era divenuta proprietaria in data 28/09/2018 a seguito di atto di COMPRAVENDITA (TR 8576/2017) Repertorio n. 40928 – stipulato dinanzi al Notaio Nominativo_1 di Larino e trascritto al Catasto a seguito di Voltura n. 7183.1/2018 - Pratica n. CB0096431 in atti dal 25/10/2018. In virtù delle suddette risultanze catastali, che come prescritto dalla dalla legge 147/2013 vigente ratione termporis per la TASI, forniscono gli elementi identificativi soggettivi ed oggettivi per la quantificazione della pretesa e per l'accertamento della soggettività passiva, il RTI resistente ha legittimamente accertato in capo alla ricorrente Ricorrente_1, la TASI dovuta al Comune di Termoli: : per i primi 3 mesi dell'anno 2019, relativamente all'immobile 217, sub 1), appunto soppresso per divisione in data 20/03/2019; Per i successivi 9 mesi dell'anno 2019, relativamente agli immobili di cui ai sub 7) e sub 8) della particella 217 generati, come detto, dalla divisione effettuata in data 20/03/2019 del suddetto immobile 217, sub 1). In definitiva, dalla documentazione in atti appare evidente che la ricorrente Ricorrente_1, contrariamente a quanto asserito in ricorso, sia stata e sia tutt'ora proprietaria degli immobili accertati. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
In data 16 dicembre 2025 la ricorrente deposita istanza di rinuncia al proseguimento del contenzioso e del ricorso contro l'avviso di accertamento n° 973/2024 del Comune di Termoli ai fini TASI per l'anno 2019, iscritto al R.G.R. 137/2025. Informa che, in seguito ad accordo conciliativo con l'Ente impositore e la
Concessionaria Ica Creset Spa, la richiesta dell'avviso di accertamento è stata integralmente pagata a mezzo
F24 in data 23 ottobre 2025 ( modello F24 depositato in atti). Chiede la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali, avendo ricevuto parere favorevole anche da parte della Concessionaria ICA Creset Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra, dalla documentazione presente in atti, l'istanza di rinuncia, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/92, al proseguimento del contenzioso e del ricorso contro l'avviso di accertamento n° 973/2024 del Comune di Termoli ai fini TASI per l'anno 2019, iscritto al R.G.R. 137/2025, depositata dalla ricorrente.
Rinuncia determinata dall'accordo conciliativo con l'Ente impositore e la Concessionaria Ica Creset Spa, con pagamento integralmente, a mezzo F24.
Di conseguenza ritiene si sia verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs.
546/92 e la compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica così provvede: - Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Campobasso, 19.12.2025 Il Relatore
Dott. Ilario Moscetta
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termoli - Indirizzo_1 86039 Termoli CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 973 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n° 973 del 21 agosto 2024 con il quale si accertava, ai fini TASI, un presunto omesso versamento per l'anno d'imposta 2019 per € 70,00 oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 106,00. Valore della lite €70,00.
Con unico motivo di ricorso la ricorrente contesta l'illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Termoli,
e per esso del concessionario RTI Ica/Creset, sostenendo che gli immobili ivi accertati, e nello specifico quelli individuati ai numeri 2) e 3) della tabella di riepilogo, Fg 12, mappale 217, sub 7, cat A/4 e Fg. 12, mappale 217, sub 8, cat C/2, non sono mai stati nella proprietà, né nella disponibilità, né la contribuente ha mai avuto diritti reali su di essi, determinando quindi una richiesta di pagamento illegittima e non realistica.
Deposita a sostegno della propria tesi visure catastali.
Conclude chiedendo di annullare l'atto contestato poiché illogico ed illegittimo nei presupposti di fatto e di diritto e nelle conclusioni a cui giunge. Con condanna dell'Ente accertatore alla rifusione delle spese di giudizio, come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 e nella misura che riterrà di giustizia.
Si costituisce in giudizio la RTI CRESET con controdeduzioni nelle quali evidenzia che, come si evince dalle visure catastali depositate, appare invece chiaro che le due unità in contestazione, ovvero i suddetti sub 7)
e sub 8) della particella 217, nascono dalla soppressione per divisione del sub 1) della medesima particella
2017 intervenuta in data 20/03/2019 ; particella, quest'ultima (sub 1), di cui la ricorrente ne era divenuta proprietaria in data 28/09/2018 a seguito di atto di COMPRAVENDITA (TR 8576/2017) Repertorio n. 40928 – stipulato dinanzi al Notaio Nominativo_1 di Larino e trascritto al Catasto a seguito di Voltura n. 7183.1/2018 - Pratica n. CB0096431 in atti dal 25/10/2018. In virtù delle suddette risultanze catastali, che come prescritto dalla dalla legge 147/2013 vigente ratione termporis per la TASI, forniscono gli elementi identificativi soggettivi ed oggettivi per la quantificazione della pretesa e per l'accertamento della soggettività passiva, il RTI resistente ha legittimamente accertato in capo alla ricorrente Ricorrente_1, la TASI dovuta al Comune di Termoli: : per i primi 3 mesi dell'anno 2019, relativamente all'immobile 217, sub 1), appunto soppresso per divisione in data 20/03/2019; Per i successivi 9 mesi dell'anno 2019, relativamente agli immobili di cui ai sub 7) e sub 8) della particella 217 generati, come detto, dalla divisione effettuata in data 20/03/2019 del suddetto immobile 217, sub 1). In definitiva, dalla documentazione in atti appare evidente che la ricorrente Ricorrente_1, contrariamente a quanto asserito in ricorso, sia stata e sia tutt'ora proprietaria degli immobili accertati. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
In data 16 dicembre 2025 la ricorrente deposita istanza di rinuncia al proseguimento del contenzioso e del ricorso contro l'avviso di accertamento n° 973/2024 del Comune di Termoli ai fini TASI per l'anno 2019, iscritto al R.G.R. 137/2025. Informa che, in seguito ad accordo conciliativo con l'Ente impositore e la
Concessionaria Ica Creset Spa, la richiesta dell'avviso di accertamento è stata integralmente pagata a mezzo
F24 in data 23 ottobre 2025 ( modello F24 depositato in atti). Chiede la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali, avendo ricevuto parere favorevole anche da parte della Concessionaria ICA Creset Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra, dalla documentazione presente in atti, l'istanza di rinuncia, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/92, al proseguimento del contenzioso e del ricorso contro l'avviso di accertamento n° 973/2024 del Comune di Termoli ai fini TASI per l'anno 2019, iscritto al R.G.R. 137/2025, depositata dalla ricorrente.
Rinuncia determinata dall'accordo conciliativo con l'Ente impositore e la Concessionaria Ica Creset Spa, con pagamento integralmente, a mezzo F24.
Di conseguenza ritiene si sia verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs.
546/92 e la compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica così provvede: - Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Campobasso, 19.12.2025 Il Relatore
Dott. Ilario Moscetta