TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6.11.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. B. Parte_1
Contro
Ricorrente
O Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
-Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. M. Plantamura
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2023 90059466 53/000, notificata in data 30.10.2023, limitatamente al credito di natura previdenziale di cui agli avvisi di addebito nn 32420130001918322000 e n. 32420140002798363000.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la prescrizione -anche sopravvenuta- del credito. Chiedeva quindi accertarsi la non debenza della somma richiesta in pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava gli avversi assunti eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24
d.lgs. 46/99; rappresentava l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì che rilevava la regolarità della notifica dei titoli, contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi. *
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, posto che i documenti prodotti da sono inidonei a provare- ai fini CP_1 che occupano- l'avvenuta notifica dei titoli (constando in atti esclusivamente files in formato xml, privi di qualsiasi correlazione con gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata), è comunque ravvisabile la prescrizione del relativo credito (il meno risalente dei quali avente come data di scadenza per il pagamento, come è incontestato tra le parti, il 16.11.2013), atteso che l'intimazione di pagamento n. 02420179004174513000 non risulta regolarmente notificata (essendo stati posti in essere, come si evince dalla documentazione prodotta da gli adempimenti CP_2 previsti per il caso di irrepetibilità assoluta, a fronte invece di una irrepetibilità relativa, come emerge dal certificato storico di residenza prodotto dal ricorrente) ed essendo l'ulteriore atto interruttivo (al di là di ogni considerazione in ordine alla regolarità della notifica) intervenuto in data 24.8.2019 (come allegato da e dunque a prescrizione CP_2 già maturata.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria- segue il principio della soccombenza dei convenuti, stante l'omessa dimostrazione sia della regolare notifica degli avvisi di addebito sia del primo atto interruttivo della prescrizione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ed Agenzia delle Entrate Riscossione così provvede: CP_1 dichiara prescritto il credito di cui agli avvisi di addebito nn. 32420130001918322000 e n. 32420140002798363000 e per l'effetto l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata;
condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere