Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1975 i fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e all' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , sono elevati da lire 16 miliardi a lire 30 miliardi.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo di lire 30 miliardi per le esigenze connesse alle attivita' di istituto dell'esercizio 1975 ad integrazione dei fondi di cui al precedente comma.
Per l'esercizio finanziario 1975 i fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e all' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , sono elevati da lire 16 miliardi a lire 30 miliardi.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo di lire 30 miliardi per le esigenze connesse alle attivita' di istituto dell'esercizio 1975 ad integrazione dei fondi di cui al precedente comma.