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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6858/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado in primo grado di giudizio al n. 6858/2023 R.G.,
TRA
, rapp.to e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
;
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha esposto di aver posseduto Parte_1
pubblicamente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente, da oltre trent'anni,
l'immobile pervenuto ai convenuti per successione di , strada vicinale C.da Pontuso Persona_1
di Matino censito al catasto terreni del Comune di Matino al fg. 28, p.lla 690 sub 1 e 2.
Instaurato il contraddittorio, sono rimasti contumaci i convenuti. Il ricorrente, tuttavia, ha prodotto in giudizio dichiarazione sottoscritta da tutti i convenuti, attestante la fondatezza della domanda attrice.
All'udienza del 28.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia della parte costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita l'accoglimento.
Giova preliminarmente rammentare che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è costituito dal possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.).
1 Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (servitù, proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile.
Tanto premesso, deve ritenersi fondata la domanda del ricorrente alla luce della mancata opposizione dei resistenti i quali, al contrario, hanno reso confessione giudiziale riconoscendo espressamente tale diritto con le dichiarazioni sottoscritte e versate in atti (cfr. dichiarazione di
, datata 10.04.2022; dichiarazione di , datata 27.09.2024; dichiarazione CP_2 CP_5
di , datata 5.02.2024; dichiarazione datata 26.02.2024; CP_3 Controparte_1
dichiarazione di datata 5.02.2024; tutte allegate al fascicolo telematico di parte Controparte_4
ricorrente).
Da tanto discende che risulta provato che da più di vent'anni possiede il Parte_1
bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, con la conseguenza che è ampiamente decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo. Va pertanto dichiarato che ha acquistato Parte_1
per usucapione la piena proprietà dell'immobile situato alla strada vicinale C.da Pontuso di Matino
e censito al catasto del Comune di Matino al fg. 28, p.lla 690 sub 1 e 2.
Le spese di lite, attesa la natura della causa ed il comportamento processuale dei convenuti, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 6858/2023
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che ha acquistato per Parte_1
usucapione la piena proprietà dell'immobile situato alla strada vicinale C.da Pontuso di
Matino e censito al catasto del Comune di Matino al fg. 28, p.lla 690 sub 1 e 2;
b) compensa le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza.
Lecce, 23.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado in primo grado di giudizio al n. 6858/2023 R.G.,
TRA
, rapp.to e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
;
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha esposto di aver posseduto Parte_1
pubblicamente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente, da oltre trent'anni,
l'immobile pervenuto ai convenuti per successione di , strada vicinale C.da Pontuso Persona_1
di Matino censito al catasto terreni del Comune di Matino al fg. 28, p.lla 690 sub 1 e 2.
Instaurato il contraddittorio, sono rimasti contumaci i convenuti. Il ricorrente, tuttavia, ha prodotto in giudizio dichiarazione sottoscritta da tutti i convenuti, attestante la fondatezza della domanda attrice.
All'udienza del 28.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia della parte costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita l'accoglimento.
Giova preliminarmente rammentare che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è costituito dal possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.).
1 Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (servitù, proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile.
Tanto premesso, deve ritenersi fondata la domanda del ricorrente alla luce della mancata opposizione dei resistenti i quali, al contrario, hanno reso confessione giudiziale riconoscendo espressamente tale diritto con le dichiarazioni sottoscritte e versate in atti (cfr. dichiarazione di
, datata 10.04.2022; dichiarazione di , datata 27.09.2024; dichiarazione CP_2 CP_5
di , datata 5.02.2024; dichiarazione datata 26.02.2024; CP_3 Controparte_1
dichiarazione di datata 5.02.2024; tutte allegate al fascicolo telematico di parte Controparte_4
ricorrente).
Da tanto discende che risulta provato che da più di vent'anni possiede il Parte_1
bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, con la conseguenza che è ampiamente decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo. Va pertanto dichiarato che ha acquistato Parte_1
per usucapione la piena proprietà dell'immobile situato alla strada vicinale C.da Pontuso di Matino
e censito al catasto del Comune di Matino al fg. 28, p.lla 690 sub 1 e 2.
Le spese di lite, attesa la natura della causa ed il comportamento processuale dei convenuti, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 6858/2023
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che ha acquistato per Parte_1
usucapione la piena proprietà dell'immobile situato alla strada vicinale C.da Pontuso di
Matino e censito al catasto del Comune di Matino al fg. 28, p.lla 690 sub 1 e 2;
b) compensa le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza.
Lecce, 23.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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