Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2158/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2158/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. _1 C.F._1
Giacomo Portale
attore
E
(C.F. – Avv. Carlo Mazzù e Francesco Controparte_1 C.F._2
Mazzù
convenuta
Conclusioni di merito di parte attrice:
…
3) Accogliere le domande attoree come proposte nell'atto introduttivo e nelle memorie 1 e 2 ex art. 183/6 c.p.c. e nei successivi atti;
(si riportano le conclusioni dell'atto di citazione:
1. ritenere e dichiarare che il , nato _1
a Messina il 29/06/1957, fu riconosciuto, al momento della nascita, solo dalla di lui madre , nubile, la quale provvide — Persona_1
eccezion fatta per i primi due anni e mezzo dalla nascita — per intero al mantenimento del predetto suo figlio, dal 1960 a tutto il 1983, avendo quest'ultimo raggiunto, nel 1984, l'autosufficienza economica;
1
2. Ritenere e dare atto che , nato a [...], Parte_2
il 13/02/1916, venne dichiarato, giudizialmente, padre naturale di
, giusta la sentenza del Tribunale Ordinario di _1
Patti in composizione collegiale n. 392/2009, confermata in grado di appello e passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte
Suprema di Cassazione — Sezione I Civile n. 1279/2014, depositata in data 22/01/2014;
3. Ritenere e dare atto che, essendo il padre naturale deceduto il giorno
09/08/1993, allo stesso ebbero a succedere le due coeredi: la moglie
e la figlia unica , le quali Parte_3 Controparte_1
vennero convenute nel giudizio di 1° grado promosso da _1
per la dichiarazione giudiziale di paternità, che fu
[...] riassunto, a seguito della morte di , in data Parte_3
15/02/2005, nei confronti dell'altra convenuta , Controparte_1 figlia ed erede unica di quest'ultima;
4. Ritenere e dichiarare che l'attore, _1
, ha azione ex artt. 2043, 2056 e 2059 nei confronti del padre
[...] naturale, e conseguentemente, della convenuta Parte_2
, nella qualità di coerede del di lei padre e di erede Controparte_1 unica della di lei madre;
Parte_3
5. Ritenere e dichiarare che l'attore, _1
, ha azione ex artt. 2043, 2056 e 2059 nei confronti del padre
[...] naturale, e conseguentemente, della convenuta Parte_2
, nella qualità di coerede del di lei padre e di erede Controparte_1 unica della di lei madre;
Parte_3
6. per l'effetto, condannare la convenuta a pagare, in Controparte_1
favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, giusta la specifica parte motiva del presente atto, l'importo prudenzialmente quantificato in € 400.000,00, o, in subordine, la minore
o maggiore somma da liquidarsi secondo equità e ritenuta di giustizia.
7. con vittoria di spese e compensi.)
4) Liquidare il danno non patrimoniale in misura non inferiore a € 1.000.000,00 o in quella maggiore accertanda, salva, in subordine, quella prevista anche dalle tabelle milanesi, attesa la diffusa deduzione delle circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del danno (vds, non il solo disinteresse in sé
2 lesivo, ma l'ostinato rifiuto del riconoscimento sino alla morte e le corpose iniziative giudiziarie per contrastare le istanze avanzate dal figlio al raggiungimento della maggiore età (rilevandosi, tra gli altri, ben due giudizi avanti alla Corte Suprema di Cassazione), e condannare la parte convenuta al pagamento della somma complessiva che sarà liquidata, oltre a rivalutazione e interessi legali;
5) Condannare la convenuta per resistenza temeraria con mala fede e colpa grave ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in misura non inferiore a € 50.000,00;
6) dichiarare inammissibili o rigettare tutte le avverse istanze ed eccezioni della parte convenuta;
7) Vittoria di spese e compensi di lite, oltre agli accessori, da distrarsi in favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso
i secondi, esclusi soltanto il c.u. e la marca cancelleria, per rinuncia dell'attore.
Conclusioni di merito di parte convenuta:
1) Ritenere e dichiarare infondate tutte le domande formulate dall'attore
[...]
, per difetto di legittimazione dell'attore, nonché perché non _1 provate né nell'an né nel quantum e, comunque, prescritte;
…
3) Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore, figlio naturale del sig. Pt_2
dopo aver esposto il lunghissimo iter processuale (iniziato sin dal 1981) che
[...] aveva condotto al definitivo accertamento giudiziale della paternità dapprima con sentenza della Corte di Cassazione del 21/10/1995 (intervenuta peraltro successivamente al decesso del padre naturale, avvenuto il 09/08/1993), che aveva dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'ammissione dell'azione, e successivamente con sentenza della Corte di Cassazione del 21/01/2014, che rendeva irrevocabile la sentenza di accertamento nel procedimento promosso nei confronti degli eredi (moglie) e Parte_3 [...]
(figlia legittima), invocava la responsabilità c.d. endofamiliare del padre CP_1 naturale per il disinteresse mostrato nei suoi confronti durante tutta la vita e, conseguentemente, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti ex art. 2059 c.c., evidenziando la sussistenza di un danno esistenziale (da mancato inserimento sociale e lavorativo) e morale (da sofferenza soggettiva, specie negli anni dello sviluppo della personalità) da privazione della figura paterna, e domandandone la liquidazione sulla base della c.d. “equità integrativa”.
3 A tal scopo, illustrava la floridissima condizione economica del padre, ricco imprenditore e proprietario di importanti cespiti immobiliari, raffrontandola alle modeste condizioni economiche della madre addetta alle pulizie presso le Poste, Persona_1 squilibrio che lo aveva costretto a svolgere umili lavori fin dalla tenera età, tanto da conseguire il diploma di ragioniere con ben quattro anni di ritardo.
La convenuta si costituiva contestando il dedotto avverso e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione di ogni diritto, che sarebbe stato azionabile sin dal raggiungimento della maggiore età, trattandosi di condizione dell'azione e non di presupposto processuale (Cass. 7905/2012).
Nel merito, contestava la sussistenza del fatto illecito, avendo il padre esercitato semplicemente il suo diritto di difesa nei giudizi promossi dal figlio nel corso del lunghissimo iter processuale (durato 33 anni), durante il quale, prima dell'esame del
DNA, nessuno era a conoscenza della verità dei fatti, e la sussistenza dei danni lamentati dall'attore.
Con la prima memoria ex art. 186 comma 3 c.p.c., l'attore contestava l'eccezione di prescrizione, deducendo che, alla luce della natura della sentenza dichiarativa della paternità naturale, il dies a quo della prescrizione in questione coincide col passaggio in giudicato di tale sentenza (Cass. 23596/2006).
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata nei limiti di cui infra.
Come già osservato dalla sentenza di questo Tribunale n. 641/2024, nella controversia promossa da per ottenere il rimborso delle spese sostenute Persona_1 per il mantenimento del figlio, “L'attrice ha premesso che il proprio figlio, _1
, nato il [...], era stato riconosciuto alla nascita solo dalla madre,
[...] la quale aveva provveduto per intero al suo mantenimento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica avvenuta nel 1984, eccezion fatta per i primi due anni e mezzo dalla nascita. A seguito di azione giudiziale promossa dallo stesso _1
, conclusasi con sentenza della Suprema Corte del 22 gennaio 2014, passata in
[...] giudicato in data 12 maggio 2014, era stata dichiarata la paternità naturale di Parte_2
rispetto a ”, ed “è soltanto dal passaggio in giudicato della
[...] _1 sentenza che dichiara giudizialmente la paternità che inizia e decorrere il termine di prescrizione del diritto di regresso da parte del genitore adempiente nei confronti del
4 genitore inadempiente per la quota di sua spettanza (Cass. civ., sez. I, 29 agosto 2018,
n. 21364; confermata in, Cass. civ., SS.UU., n. 8268/2023)”
Quanto all'eccezione di prescrizione, il medesimo principio stabilito in ordine al rimborso delle spese in favore dell'altro genitore è applicabile all'ulteriore obbligazione di natura risarcitoria scaturente da illecito endofamiliare.
Quanto al merito, i fatti di causa, nel loro svolgimento storico e per gli aspetti rilevanti in questa sede, non sono in contestazione.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito l'orientamento per cui “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n.34986/2022; Cass. n.15148/2022). Inoltre, come già affermato da questa Corte, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa
l'esistenza del rapporto di filiazione” (Cass. 21964/2024).
Costituisce infatti principio ormai pacifico quello per cui la consapevolezza della procreazione va intesa in senso relativo e non assoluto, in quanto essa “non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento” (Cass. 26205/2013).
Nel caso di specie, tale consapevolezza, sia pure “in senso relativo”, sussisteva ancor prima che intervenisse un definitivo accertamento giudiziale;
e ciò, oltre ad essere incontestato, è stato altresì accertato dalla predetta sentenza n. 641/2024, dalla quale emerge che il padre naturale, evidentemente ben consapevole della propria genitorialità biologica, ha contribuito al mantenimento del figlio per i primi due anni di vita.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per ritenere integrati gli estremi dell'illecito endofamiliare, oltre che superato il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno, per come delineato dalla fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008, che nell'operare l'unificazione dogmatica delle varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., ha
5 specificato che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, e fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Alla luce delle pacifiche allegazioni di causa, ed in ragione dell'elevata sproporzione di condizioni economiche e sociali tra i due figli, che il non intese CP_1
mai neppure limitare, il danno patito dall'attore dev'essere quantificato, utilizzando il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., sulla base della seguente metodologia:
€ 24.000,00 annui (corrispondenti ad € 2.000,00 mensili) x 23 anni (dalla data di inizio del disinteresse del padre fino al compimento del 25° anno d'età, periodo di presumibile cessazione degli obblighi genitoriali) = 552.000,00, somma da considerarsi già rivalutata, essendosi tenuto conto del trascorrere del tempo nell'individuazione della somma base.
Va specificato che detta somma deve ritenersi posta a carico di tutti gli eredi di incluso l'odierno attore, sicchè si verificherà una parziale estinzione Parte_2 dell'obbligazione per confusione pro quota ereditaria, mentre la convenuta dovrà essere condannata al pagamento del residuo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice (e per essa dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) ed a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 5.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 12.000,00 per la fase di trattazione ed € 8.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 28.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2158/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la responsabilità extracontrattuale del defunto nei confronti dell'attore; Parte_2
6 2) dichiara che gli eredi del defunto sono tenuti al pagamento Parte_2
della somma di € 552.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo sodisfo;
3) per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento pro quota del debito ereditario di cui al punto che precede;
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che liquida in complessivi € 28.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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