CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA PI AR SE, Presidente
BOGGIO NN PP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1742/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E03I302843-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E03I302843-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E03I302843-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con cui Ric._1 SR impugna un avviso di accertamento (n. T7E03I302843/2025) relativo a Ires–Irap–Iva 2020, che contesta maggiori imposte per 65.456 euro (oltre sanzioni, interessi e spese).
Ricorrente_1 SR ricorre avverso l'Agenzia delle Entrate, in quanto quest'ultima avrebbe disconosciuto costi e detrazione Iva sulle fatture ricevute dalla ditta individuale Società_1 di Nominativo_1”, ritenendola una “cartiera”. Siamo, pertanto, nel campo delle operazioni inesistenti.
Ricorrente_1 SR sostiene che l'istruttoria sia stata carente perché l'Ufficio non avrebbe effettuato accessi/ ispezioni/verifiche presso sedi e luoghi collegati a Società_1 (pur risultanti dal Registro delle Imprese), basandosi invece su elementi “cartolari”.
Inoltre eccepisce difetto di motivazione “per relationem” perché l'avviso richiamerebbe verifiche (anche bancarie) e altri elementi senza allegare o riprodurre i documenti necessari a consentire un'adeguata difesa.
Nel merito Ricorrente_1 SR contesta la lettura degli “indizi” dell'Ufficio (assenza di dipendenti, utenze, mezzi, acquisti da SdI, mancata collaborazione, ecc.), sostenendo che siano generici e non provino l'inesistenza delle prestazioni, che sarebbero invece coerenti con attività di bassa manovalanza e piccole forniture edili, regolarmente fatturate e pagate.
In subordine chiede l'annullamento/rideterminazione della parte sanzionatoria, sostenendo l'errata applicazione di aliquote (invocando il favor rei/lex mitior e criticando anche la decorrenza prevista dall'art. 5 dlgs 87/2024, ritenuta incostituzionale per eccesso di delega).
La ricorrente chiede l'annullamento totale dell'avviso (o comunque la nullità in punto sanzioni), il rimborso di quanto eventualmente versato nelle more e la condanna alle spese. Chiede anche l'ammissione di prova testimoniale (teste Nominativo_1) su quattro capitoli relativi a lavori/forniture effettuati nel 2020 per Ricorrente_1 (Località_1”, Località_2, Località_3).
C'è poi una ulteriore memoria illustrativa, che non introduce nuove censure, ma che vuole fissare tre fatti:
l'Agenzia ha usato elementi su un terzo (Società_1) che non sono stati messi a disposizione di Ricorrente_1 SR;
l'inesistenza dell'attività del fornitore non deriva da controlli diretti, ma solo da deduzioni su elementi indiretti;
l'Ufficio si è opposto a ulteriori chiarimenti istruttori, pur non avendo fatto verifiche in loco.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino resiste in giudizio con deduzioni scritte, sostenendo la legittimità del proprio operato e la vittoria in punto spese di lite come da nota spese allegata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
L'accertamento su Ricorrente_1 SR nasce da una precedente verifica sul fornitore Nom.1, qualificato come
“cartiera” (esistente formalmente, ma priva di reale struttura operativa).
Gli elementi indicati includono: assenza di dipendenti e adempimenti tipici (es. Mod. 770, dichiarazioni
IVA quasi sempre omesse, assenza di utenze operative, assenza di immobili/locazioni non abitative, assenza di mezzi coerenti con l'attività, mancati versamenti d'imposte/contributi e movimenti bancari con prelievi in contanti “restitutori” subito dopo gli incassi tracciati. Ricorrente_1 SR , a fronte di invito a produrre documentazione anche extracontabile, trasmette soprattutto fatture, registri, bonifici ed estratti conto, ma non fornisce documenti extracontabili ritenuti idonei a provare concretamente le prestazioni/cessioni.
Quanto alla richiesta prova testimoniale essa non è ammissibile. Dopo la riforma si può fare solo in forma scritta ex art. 257 bis cod.proc.civ., richiamato dall'art. 7, comma 4, dlgs 546/1992. Inoltre il signor Nominativo_1 sarebbe soggetto direttamente interessato, anche perché destinatario di accertamento definitivo e segnalazione ex art. 8 dlgs 74/2000.
Circa i poteri istruttori (accessi/verifiche) non esiste un obbligo di effettuare accessi fisici, l'attività istruttoria è discrezionale. Si tenga conto che immagini/visure non provano l'effettività delle prestazioni.
Unica percezione attendibile è da considerarsi la presenza nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate di un riscontro “Google Maps” sullo stato di evidente abbandono del luogo indicato.
Da sottolineare poi che l'avviso ha motivazione autonoma (non per mera relationem) in quanto è sufficiente, come è avvenuto, riprodurre il “contenuto essenziale” degli atti richiamati.
Riguardo le operazioni inesistenti e l'onere della prova, richiamando giurisprudenza di legittimità e principi
UE, l'Ufficio sostiene correttamente di aver fornito presunzioni gravi/precise/concordanti (assenza di struttura, omissioni fiscali, SdI, prelievi cash, ecc.) che spostano sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni, fatto non avvenuto, anche perchè fatture e bonifici da soli non bastano perché spesso usati proprio per “simulare” operazioni fittizie.
Sanzioni (dlgs 87/2024): l'Ufficio chiarisce adeguatamente che non può avvenire, nella fattispecie,
l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, evidenziando la decorrenza dal 1° settembre
2024 e richiamando una pronuncia di Cassazione (n. 1274/2025) che avrebbe respinto questioni simili su legittimità costituzionale/disapplicazione.
In conclusione si ritiene che l'accertamento sia fondato su una base fattuale realmente accertata e non solo su deduzioni istruttorie.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 7.000,00 (settemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA PI AR SE, Presidente
BOGGIO NN PP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1742/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E03I302843-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E03I302843-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E03I302843-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con cui Ric._1 SR impugna un avviso di accertamento (n. T7E03I302843/2025) relativo a Ires–Irap–Iva 2020, che contesta maggiori imposte per 65.456 euro (oltre sanzioni, interessi e spese).
Ricorrente_1 SR ricorre avverso l'Agenzia delle Entrate, in quanto quest'ultima avrebbe disconosciuto costi e detrazione Iva sulle fatture ricevute dalla ditta individuale Società_1 di Nominativo_1”, ritenendola una “cartiera”. Siamo, pertanto, nel campo delle operazioni inesistenti.
Ricorrente_1 SR sostiene che l'istruttoria sia stata carente perché l'Ufficio non avrebbe effettuato accessi/ ispezioni/verifiche presso sedi e luoghi collegati a Società_1 (pur risultanti dal Registro delle Imprese), basandosi invece su elementi “cartolari”.
Inoltre eccepisce difetto di motivazione “per relationem” perché l'avviso richiamerebbe verifiche (anche bancarie) e altri elementi senza allegare o riprodurre i documenti necessari a consentire un'adeguata difesa.
Nel merito Ricorrente_1 SR contesta la lettura degli “indizi” dell'Ufficio (assenza di dipendenti, utenze, mezzi, acquisti da SdI, mancata collaborazione, ecc.), sostenendo che siano generici e non provino l'inesistenza delle prestazioni, che sarebbero invece coerenti con attività di bassa manovalanza e piccole forniture edili, regolarmente fatturate e pagate.
In subordine chiede l'annullamento/rideterminazione della parte sanzionatoria, sostenendo l'errata applicazione di aliquote (invocando il favor rei/lex mitior e criticando anche la decorrenza prevista dall'art. 5 dlgs 87/2024, ritenuta incostituzionale per eccesso di delega).
La ricorrente chiede l'annullamento totale dell'avviso (o comunque la nullità in punto sanzioni), il rimborso di quanto eventualmente versato nelle more e la condanna alle spese. Chiede anche l'ammissione di prova testimoniale (teste Nominativo_1) su quattro capitoli relativi a lavori/forniture effettuati nel 2020 per Ricorrente_1 (Località_1”, Località_2, Località_3).
C'è poi una ulteriore memoria illustrativa, che non introduce nuove censure, ma che vuole fissare tre fatti:
l'Agenzia ha usato elementi su un terzo (Società_1) che non sono stati messi a disposizione di Ricorrente_1 SR;
l'inesistenza dell'attività del fornitore non deriva da controlli diretti, ma solo da deduzioni su elementi indiretti;
l'Ufficio si è opposto a ulteriori chiarimenti istruttori, pur non avendo fatto verifiche in loco.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino resiste in giudizio con deduzioni scritte, sostenendo la legittimità del proprio operato e la vittoria in punto spese di lite come da nota spese allegata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
L'accertamento su Ricorrente_1 SR nasce da una precedente verifica sul fornitore Nom.1, qualificato come
“cartiera” (esistente formalmente, ma priva di reale struttura operativa).
Gli elementi indicati includono: assenza di dipendenti e adempimenti tipici (es. Mod. 770, dichiarazioni
IVA quasi sempre omesse, assenza di utenze operative, assenza di immobili/locazioni non abitative, assenza di mezzi coerenti con l'attività, mancati versamenti d'imposte/contributi e movimenti bancari con prelievi in contanti “restitutori” subito dopo gli incassi tracciati. Ricorrente_1 SR , a fronte di invito a produrre documentazione anche extracontabile, trasmette soprattutto fatture, registri, bonifici ed estratti conto, ma non fornisce documenti extracontabili ritenuti idonei a provare concretamente le prestazioni/cessioni.
Quanto alla richiesta prova testimoniale essa non è ammissibile. Dopo la riforma si può fare solo in forma scritta ex art. 257 bis cod.proc.civ., richiamato dall'art. 7, comma 4, dlgs 546/1992. Inoltre il signor Nominativo_1 sarebbe soggetto direttamente interessato, anche perché destinatario di accertamento definitivo e segnalazione ex art. 8 dlgs 74/2000.
Circa i poteri istruttori (accessi/verifiche) non esiste un obbligo di effettuare accessi fisici, l'attività istruttoria è discrezionale. Si tenga conto che immagini/visure non provano l'effettività delle prestazioni.
Unica percezione attendibile è da considerarsi la presenza nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate di un riscontro “Google Maps” sullo stato di evidente abbandono del luogo indicato.
Da sottolineare poi che l'avviso ha motivazione autonoma (non per mera relationem) in quanto è sufficiente, come è avvenuto, riprodurre il “contenuto essenziale” degli atti richiamati.
Riguardo le operazioni inesistenti e l'onere della prova, richiamando giurisprudenza di legittimità e principi
UE, l'Ufficio sostiene correttamente di aver fornito presunzioni gravi/precise/concordanti (assenza di struttura, omissioni fiscali, SdI, prelievi cash, ecc.) che spostano sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni, fatto non avvenuto, anche perchè fatture e bonifici da soli non bastano perché spesso usati proprio per “simulare” operazioni fittizie.
Sanzioni (dlgs 87/2024): l'Ufficio chiarisce adeguatamente che non può avvenire, nella fattispecie,
l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, evidenziando la decorrenza dal 1° settembre
2024 e richiamando una pronuncia di Cassazione (n. 1274/2025) che avrebbe respinto questioni simili su legittimità costituzionale/disapplicazione.
In conclusione si ritiene che l'accertamento sia fondato su una base fattuale realmente accertata e non solo su deduzioni istruttorie.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 7.000,00 (settemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00.