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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 3643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.8.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRACCARO CINZIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Milano, P. le Segrino, 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Assago, in data 02/12/2006, (atto n.
8, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006); separati consensualmente con sentenza n. 491/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 20.6.2025
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e continueranno ad abitare con la mamma presso Persona_1 Per_2
l'abitazione coniugale di , Via Marmolada, 7, già di esclusiva della Parte_3
SI,ra prima del matrimonio, e saranno affidati in via condivisa ai Parte_1 genitori. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con i figli minori in giorni e orari che
pag. 1 di 4 a concordare direttamente con gli stessi, attesa la loro età , e in ogni caso compatibilmente con le loro esigenze e con i loro impegni scolastici.
3. Il SI. si obbliga a corrispondere a far data dal deposito del Parte_2 presente ricorso e fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di € 200,00 Persona_1 Per_2 ciascuno entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, oltre ISTAT come per legge. Previa presentazione di idonea documentazione, il sig. si impegna altresì a contribuire per il 50% alle spese sanitarie Parte_2
(mediche, farmaceutiche, chirurgiche etc) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, alle spese scolastiche straordinarie (libri, vocabolari etc), alle spese per le attività sportive/ricreative e per le vacanze che si rendessero necessarie per i figli). Per il dettagliato elenco delle spese straordinarie i coniugi, concordemente, si riportano alle linee guida del Tribunale di Pavia. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
4. Il SI. si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale di via Parte_2
Marmolada, 7, Zibido San Giacomo (MI), già di esclusiva della SI.ra , e Parte_1 ad asportare i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 agosto 2024. In particolare, il sig. asporterà : la lavatrice e la asciugatrice, la Parte_2 caldaia, l'impianto di condizionamento, nr. 5 TV con il porta TV, il forno e la lavastoviglie, il divano e le apparecchiature elettroniche, le inferriate, le zanzariere, i lampadari, nr. 7 porte, nr. 2 freezer, tutti i beni presenti nel box e in cantina, ad eccezione degli scaffali.
5. I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo del passaporto, anche in relazione ai figli minori.
6. I coniugi danno atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e pendenza di carattere economico e di nulla più avere reciprocamente a pretendere;
essendo economicamente autosufficienti, si manterranno ciascuno con il proprio reddito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.8.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente pag. 2 di 4 la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 491/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 20.6.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Assago, in data 02/12/2006, (atto n. 8, parte II, Parte_2
Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 3 di 4 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.8.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRACCARO CINZIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Milano, P. le Segrino, 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Assago, in data 02/12/2006, (atto n.
8, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006); separati consensualmente con sentenza n. 491/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 20.6.2025
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e continueranno ad abitare con la mamma presso Persona_1 Per_2
l'abitazione coniugale di , Via Marmolada, 7, già di esclusiva della Parte_3
SI,ra prima del matrimonio, e saranno affidati in via condivisa ai Parte_1 genitori. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con i figli minori in giorni e orari che
pag. 1 di 4 a concordare direttamente con gli stessi, attesa la loro età , e in ogni caso compatibilmente con le loro esigenze e con i loro impegni scolastici.
3. Il SI. si obbliga a corrispondere a far data dal deposito del Parte_2 presente ricorso e fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di € 200,00 Persona_1 Per_2 ciascuno entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, oltre ISTAT come per legge. Previa presentazione di idonea documentazione, il sig. si impegna altresì a contribuire per il 50% alle spese sanitarie Parte_2
(mediche, farmaceutiche, chirurgiche etc) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, alle spese scolastiche straordinarie (libri, vocabolari etc), alle spese per le attività sportive/ricreative e per le vacanze che si rendessero necessarie per i figli). Per il dettagliato elenco delle spese straordinarie i coniugi, concordemente, si riportano alle linee guida del Tribunale di Pavia. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
4. Il SI. si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale di via Parte_2
Marmolada, 7, Zibido San Giacomo (MI), già di esclusiva della SI.ra , e Parte_1 ad asportare i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 agosto 2024. In particolare, il sig. asporterà : la lavatrice e la asciugatrice, la Parte_2 caldaia, l'impianto di condizionamento, nr. 5 TV con il porta TV, il forno e la lavastoviglie, il divano e le apparecchiature elettroniche, le inferriate, le zanzariere, i lampadari, nr. 7 porte, nr. 2 freezer, tutti i beni presenti nel box e in cantina, ad eccezione degli scaffali.
5. I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo del passaporto, anche in relazione ai figli minori.
6. I coniugi danno atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e pendenza di carattere economico e di nulla più avere reciprocamente a pretendere;
essendo economicamente autosufficienti, si manterranno ciascuno con il proprio reddito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.8.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente pag. 2 di 4 la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 491/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 20.6.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Assago, in data 02/12/2006, (atto n. 8, parte II, Parte_2
Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 3 di 4 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4