Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1501/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1501 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 12/06/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Iemma (indirizzo PEC:
; Email_1
e
(C.F.: , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Labadessa (indirizzo PEC:
; Email_2
FATTO e DIRITTO
- vista la domanda congiunta e cumulativa ai sensi dell'art. 473 bis.49 C.P.C. depositata il giorno
05.11.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RD (RC) il 12/07/2003;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 12.06.2025, hanno dichiarato di non essersi più riconciliati nonchè insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso ed, ancora, è stata prodotta la prova del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione nel frattempo intervenuta nel presente procedimento;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 11.12.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
1
b) dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...] Persona_1
Terme (CZ) il 24/09/2004, e , nata a [...] il [...], quest'ultima Persona_2
ancora minorenne;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con sentenza parziale emessa da questo Tribunale nel presente procedimento depositata il 05.12.2024, divenuta definitiva, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 03.12.2024;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli, in particolare risulta adeguatamente disciplinato l'affidamento congiunto della figlia minorenne , la sua collocazione presso la madre, gli incontri con il padre ed il Per_2 mantenimento a carico di quest'ultimo di entrambi i figli, non essendo la maggiorenne ancora economicamente autosufficiente;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del visto del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 05.11.2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RD (RC) il 12/07/2003 tra nato ad [...] il [...], e nata Parte_1 CP_1
a Filadelfia (VV) il 06.05.1973, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RD (RC), anno 2003, n. 4, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RD (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
2