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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Divisione di beni non caduti in successione vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avvocati PIRITORE ACHILLE e PIRITORE GASPARE giusta procura in atti, parte attrice nei confronti di
nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. DI GIORGI MAURILIO, giusta procura in atti, convenuto C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate nei termini assegnati ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “VOGLIA IL TRIBUNALE Adversis reiectis - Ritenere e dichiarare il diritto della attrice di ottenere la divisione del bene tenendo conto nella disponenda divisione e nell'eventuale attribuzione dello stesso che il corrispettivo è stato pagato integralmente da In subordine Parte_1
disporre che la divisione avvenga in parti eguali tra le parti, con attribuzione del bene alla concludente e compensazione di quanto dovuto al con le somme dal medesimo dovute, sia in forza delle CP_1
precedenti statuizioni, sia a seguito dell'accoglimento delle domande proposte nel presente giudizio, anche in fase cautelare ed anche a titolo di spese legali e spese di custodia e CTU - Condannare il sig. a CP_1
risarcire il danno cagionato a causa dell'utilizzo esclusivo del veicolo, a partire dal mese di dicembre 2020 fino al disposto sequestro, da determinare in via equitativa;
- Disporre che tutte le spese e i costi necessari al sequestro ed alla custodia del bene disposta dal Tribunale siano poste a carico del convenuto”; parte convenuta ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione e quindi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -Nel merito, accertata la comproprietà del veicolo Audi Q3 a targa EX144XF, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiarare la comproprietà del bene e, come richiesto in subordine anche da controparte, disporre la sua divisione in parti uguali;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna parte attrice ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione esistente con il convenuto con riferimento Controparte_1
all'”autovettura Audi Q3 (targata EX144XF) acquistata usata in data 7.10.2020 (prima immatricolazione del 21.11.2014) per il corrispettivo di € 17.500,00”.
Evidenziava l'attrice di aver interamente corrisposto il detto prezzo di acquisto;
che il di lei coniuge odierno convenuto -dal quale era intervenuta sentenza ormai definitiva che aveva pronunciato la separazione giudiziale- aveva mantenuto successivamente alla separazione di fatto avvenuta nel dicembre 2020 il possesso esclusivo del veicolo;
che aveva adito l'intestata curia con ricorso ai sensi dell'art 670 cpc a seguito del quale il bene era stato affidato ad un custode giudiziario appositamente nominato.
Chiedeva pertanto “Ritenere e dichiarare il diritto della attrice di ottenere la divisione del bene tenendo conto nella disponenda divisione e nell'eventuale attribuzione dello stesso che il corrispettivo è stato pagato integralmente da In subordine disporre che la Parte_1
divisione avvenga in parti eguali tra le parti;
Condannare il sig. a risarcire il danno CP_1
cagionato a causa dell'utilizzo esclusivo del veicolo, a partire dal mese di dicembre 2020 fino al disposto sequestro, da determinare in via equitativa;
Disporre che tutte le spese e i costi necessari al sequestro ed alla custodia del bene disposta dal Tribunale siano poste a carico del convenuto;
Con il favore delle spese di causa”.
Si costituiva il convenuto, il quale non contestava il diritto dell'attrice allo scioglimento della comunione né la circostanza che a partire dal dicembre 2020 avesse avuto il possesso esclusivo del mezzo;
allegava di aver contribuito al pagamento del prezzo di acquisto nonché di aver sostenuto i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo oltre che quelli per la assicurazione per la responsabilità civile.
Chiedeva pertanto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Nel merito, accertata la comproprietà del veicolo Audi Q3 a targa EX144XF, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiarare la comproprietà del bene e, come richiesto in subordine anche da controparte, disporre la sua divisione in parti uguali;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.”
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale non avendo le parti accettato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art
185 bis cpc, ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il professionista nominato accertasse quanto indicato nel verbale dell'udienza del 25.02.2025.
Acquisita la consulenza avverso la quale le parti non hanno formulato osservazioni, la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare appare opportuno evidenziare che, sebbene non vi sia contestazione tra le parti in ordine alla domanda di scioglimento della comunione, la non divisibilità del bene e la necessità di procedere alla determinazione e quantificazione degli conguagli eventualmente dovuti, non consente di definire il presente giudizio con ordinanza.
Nel merito si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento della comunione ormai ordinaria, esistente tra le odierne parti processuali con riferimento all'autovettura marca Audi modello Q3 targata
EX144XF, dalle stesse acquistata in data 7.10.2020 per il prezzo di € 17.500,00.
Il bene è per natura non divisibile con la conseguenza che deve procedersi alla assegnazione dello stesso ad uno dei condividenti, se richiesta, ovvero alla vendita al pubblico incanto.
Nel caso di specie parte attrice seppure in via subordinata ha chiesto l'assegnazione del veicolo con “compensazione di quanto dovuto al con le somme dal medesimo dovute, CP_1
sia in forza delle precedenti statuizioni, sia a seguito dell'accoglimento delle domande proposte nel presente giudizio, anche in fase cautelare ed anche a titolo di spese legali e spese di custodia e
CTU”.
Nel presente giudizio non vi sono quotisti maggioritari ma emergendo dalla disciplina di settore la chiara preferenza del legislatore per l'assegnazione del bene in luogo della vendita dello stesso va esaminata – non sussistendo peraltro termini decadenziali per la presentazione della stessa – la richiesta in tal senso formulata dall'attrice.
Avverso tale istanza non sono state formulate opposizioni dal comproprietario con la conseguenza che non sussistono ragioni per il non accoglimento della stessa.
Tale assegnazione appare invero oltre che opportuna, conforme alla disciplina normativa che prevede la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.
All'assegnazione segue in favore del comproprietario non assegnatario il conguaglio di legge, per la determinazione dell'importo del quale si osserva quanto segue.
Il veicolo in questione è stato acquistato per il prezzo complessivo di € 17.500,00 di cui €
10.000,00 pagato mediante la stipula di apposito finanziamento.
Con riferimento a quest'ultimo non può dirsi raggiunta la prova che esso sia stato “in via pressoché esclusiva” (cfr. pag. 4 atto di citazione) rimborsato dall'attrice. Ed invero quest'ultima a fronte della contestazione del convenuto, si è limitata a depositare l'estratto conto di una carta prepagata a lei intestata e sulla quale venivano addebitate le rate del finanziamento, dal quale documento si evince che mensilmente su detta carta pressocché contestualmente all'addebito in esame, veniva effettuato un accredito mensile di € 300,00 da parte di un soggetto terzo con la conseguenza che nulla può attestarsi circa l'effettiva titolarità in capo ad essa attrice delle somme utilizzate per i pagamenti de quibus.
Va invece riconosciuto all'attrice il credito maturato per la estinzione anticipata del ripetuto finanziamento e pari alla metà dell'importo di € 7.496,34 corrisposto tramite bonifico del
10.12.2021, atteso che in ordine alla esistenza e all'ammontare dello stesso il convenuto non ha contestato né eccepito alcunché.
Non possono invece essere considerati nella quantificazione dei conguagli spettanti alle parti, i costi inerenti la manutenzione del veicolo e necessari per l'effettivo utilizzo dello stesso. In particolare per quanto concerne il pagamento della RC auto per il periodo settembre- novembre 2020 e novembre 2020-maggio 2021, non vi è prova che esso sia stato effettuato dall'attrice né del resto potrebbe esserne disposta la ripetizione tenuto conto che si tratta di esborso riferito per la maggior parte, al periodo in cui i coniugi non avevano ancora deciso di separarsi.
Parimenti il pagamento della RC auto effettuato dal convenuto per il periodo maggio 2021- maggio 2023, non può influire nella determinazione del conguaglio de quo sia in quanto riferito ad un periodo nel quale esso convenuto ha avuto l'utilizzo esclusivo del veicolo, sia in quanto si tratta di spese necessarie per detto utilizzo.
Per le stesse ragioni non può essere considerato il costo (seppure negli assai ristretti limiti documentati) della manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita dal convenuto in quanto inerente attività necessaria a garantire il mantenimento in efficienza del veicolo e funzionali all'utilizzo dello stesso.
L'avvenuta esecuzione di detti interventi può tuttavia influire sulla determinazione del valore del bene.
Sul punto l'ausiliario del giudice con argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologico-scientifici ha attribuito al veicolo un valore compreso tra € 10.000,00 ed € 11.000,00 valore che tenuto conto del non funzionamento dell'impianto di illuminazione posteriore e dello stato degli pneumatici può in concreto essere fissato in € 10.500,00.
Il conguaglio quindi spettante al convenuto sarà pari ad € 5.250,00. Da detto importo andrà sottratta la somma di € 3.748,15 pari alla metà della somma pagata dall'attrice per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura de qua.
La residua somma dovuta a titolo di conguaglio pari ad € 1.501,85 potrà eventualmente essere compensata ai sensi dell'art 1243 cc ove sussistenti i presupposti di legge, con il credito dell'attrice per spese legali liquidate con l'ordinanza collegiale resa da questo Tribunale in data
11/25.7.2023 nell'ambito del procedimento n. 655/2023 RG
Con riferimento invece al costo della CTU e del custode giudiziario come liquidati con separati decreti in atti in quanto necessari il primo alla definizione del presente giudizio il secondo alla conservazione del bene in comunione vanno poste a carico di entrambe le parti in egual misura ad eccezione delle spese anticipate dal custode che in quanto resesi necessarie per ottenere la consegna del veicolo, vanno poste a carico del solo convenuto.
Va infine rigettatala domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice in quanto priva dei necessari riscontri probatori.
Le spese del presente giudizio tenuto conto della non opposizione del convenuto allo scioglimento della comunione, alle ragioni della decisione, alla natura del giudizio medesimo vanno tra le parti interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella persona del Dott. Marcello Bellomo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata iscritta al n. 1749/2023 RG, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto di e allo scioglimento della Parte_1 Controparte_1
comunione tra di essi esistente con riferimento all'autovettura marca Audi modello Q3 targata
EX144XF e per l'effetto:
- assegna a la piena ed indivisa proprietà della suddetta autovettura;
Parte_1
- pone in capo a l'obbligo di pagamento in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di conguaglio, della somma come in motivazione determinata di € 1.501,85 da compensare con l'importo dovuto dal alla a titolo di spese legali liquidate con ordinanza CP_1 Pt_1
collegiale del 11/25.7.2023;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura, le spese di consulenza tecnica e del custode giudiziario già liquidate con separati decreti in atti;
- pone definitivamente a carico del solo convenuto gli esborsi liquidati in favore del custode giudiziario.
Così deciso in Marsala, il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Divisione di beni non caduti in successione vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avvocati PIRITORE ACHILLE e PIRITORE GASPARE giusta procura in atti, parte attrice nei confronti di
nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. DI GIORGI MAURILIO, giusta procura in atti, convenuto C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate nei termini assegnati ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “VOGLIA IL TRIBUNALE Adversis reiectis - Ritenere e dichiarare il diritto della attrice di ottenere la divisione del bene tenendo conto nella disponenda divisione e nell'eventuale attribuzione dello stesso che il corrispettivo è stato pagato integralmente da In subordine Parte_1
disporre che la divisione avvenga in parti eguali tra le parti, con attribuzione del bene alla concludente e compensazione di quanto dovuto al con le somme dal medesimo dovute, sia in forza delle CP_1
precedenti statuizioni, sia a seguito dell'accoglimento delle domande proposte nel presente giudizio, anche in fase cautelare ed anche a titolo di spese legali e spese di custodia e CTU - Condannare il sig. a CP_1
risarcire il danno cagionato a causa dell'utilizzo esclusivo del veicolo, a partire dal mese di dicembre 2020 fino al disposto sequestro, da determinare in via equitativa;
- Disporre che tutte le spese e i costi necessari al sequestro ed alla custodia del bene disposta dal Tribunale siano poste a carico del convenuto”; parte convenuta ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione e quindi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -Nel merito, accertata la comproprietà del veicolo Audi Q3 a targa EX144XF, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiarare la comproprietà del bene e, come richiesto in subordine anche da controparte, disporre la sua divisione in parti uguali;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna parte attrice ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione esistente con il convenuto con riferimento Controparte_1
all'”autovettura Audi Q3 (targata EX144XF) acquistata usata in data 7.10.2020 (prima immatricolazione del 21.11.2014) per il corrispettivo di € 17.500,00”.
Evidenziava l'attrice di aver interamente corrisposto il detto prezzo di acquisto;
che il di lei coniuge odierno convenuto -dal quale era intervenuta sentenza ormai definitiva che aveva pronunciato la separazione giudiziale- aveva mantenuto successivamente alla separazione di fatto avvenuta nel dicembre 2020 il possesso esclusivo del veicolo;
che aveva adito l'intestata curia con ricorso ai sensi dell'art 670 cpc a seguito del quale il bene era stato affidato ad un custode giudiziario appositamente nominato.
Chiedeva pertanto “Ritenere e dichiarare il diritto della attrice di ottenere la divisione del bene tenendo conto nella disponenda divisione e nell'eventuale attribuzione dello stesso che il corrispettivo è stato pagato integralmente da In subordine disporre che la Parte_1
divisione avvenga in parti eguali tra le parti;
Condannare il sig. a risarcire il danno CP_1
cagionato a causa dell'utilizzo esclusivo del veicolo, a partire dal mese di dicembre 2020 fino al disposto sequestro, da determinare in via equitativa;
Disporre che tutte le spese e i costi necessari al sequestro ed alla custodia del bene disposta dal Tribunale siano poste a carico del convenuto;
Con il favore delle spese di causa”.
Si costituiva il convenuto, il quale non contestava il diritto dell'attrice allo scioglimento della comunione né la circostanza che a partire dal dicembre 2020 avesse avuto il possesso esclusivo del mezzo;
allegava di aver contribuito al pagamento del prezzo di acquisto nonché di aver sostenuto i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo oltre che quelli per la assicurazione per la responsabilità civile.
Chiedeva pertanto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Nel merito, accertata la comproprietà del veicolo Audi Q3 a targa EX144XF, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiarare la comproprietà del bene e, come richiesto in subordine anche da controparte, disporre la sua divisione in parti uguali;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.”
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale non avendo le parti accettato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art
185 bis cpc, ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il professionista nominato accertasse quanto indicato nel verbale dell'udienza del 25.02.2025.
Acquisita la consulenza avverso la quale le parti non hanno formulato osservazioni, la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare appare opportuno evidenziare che, sebbene non vi sia contestazione tra le parti in ordine alla domanda di scioglimento della comunione, la non divisibilità del bene e la necessità di procedere alla determinazione e quantificazione degli conguagli eventualmente dovuti, non consente di definire il presente giudizio con ordinanza.
Nel merito si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento della comunione ormai ordinaria, esistente tra le odierne parti processuali con riferimento all'autovettura marca Audi modello Q3 targata
EX144XF, dalle stesse acquistata in data 7.10.2020 per il prezzo di € 17.500,00.
Il bene è per natura non divisibile con la conseguenza che deve procedersi alla assegnazione dello stesso ad uno dei condividenti, se richiesta, ovvero alla vendita al pubblico incanto.
Nel caso di specie parte attrice seppure in via subordinata ha chiesto l'assegnazione del veicolo con “compensazione di quanto dovuto al con le somme dal medesimo dovute, CP_1
sia in forza delle precedenti statuizioni, sia a seguito dell'accoglimento delle domande proposte nel presente giudizio, anche in fase cautelare ed anche a titolo di spese legali e spese di custodia e
CTU”.
Nel presente giudizio non vi sono quotisti maggioritari ma emergendo dalla disciplina di settore la chiara preferenza del legislatore per l'assegnazione del bene in luogo della vendita dello stesso va esaminata – non sussistendo peraltro termini decadenziali per la presentazione della stessa – la richiesta in tal senso formulata dall'attrice.
Avverso tale istanza non sono state formulate opposizioni dal comproprietario con la conseguenza che non sussistono ragioni per il non accoglimento della stessa.
Tale assegnazione appare invero oltre che opportuna, conforme alla disciplina normativa che prevede la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.
All'assegnazione segue in favore del comproprietario non assegnatario il conguaglio di legge, per la determinazione dell'importo del quale si osserva quanto segue.
Il veicolo in questione è stato acquistato per il prezzo complessivo di € 17.500,00 di cui €
10.000,00 pagato mediante la stipula di apposito finanziamento.
Con riferimento a quest'ultimo non può dirsi raggiunta la prova che esso sia stato “in via pressoché esclusiva” (cfr. pag. 4 atto di citazione) rimborsato dall'attrice. Ed invero quest'ultima a fronte della contestazione del convenuto, si è limitata a depositare l'estratto conto di una carta prepagata a lei intestata e sulla quale venivano addebitate le rate del finanziamento, dal quale documento si evince che mensilmente su detta carta pressocché contestualmente all'addebito in esame, veniva effettuato un accredito mensile di € 300,00 da parte di un soggetto terzo con la conseguenza che nulla può attestarsi circa l'effettiva titolarità in capo ad essa attrice delle somme utilizzate per i pagamenti de quibus.
Va invece riconosciuto all'attrice il credito maturato per la estinzione anticipata del ripetuto finanziamento e pari alla metà dell'importo di € 7.496,34 corrisposto tramite bonifico del
10.12.2021, atteso che in ordine alla esistenza e all'ammontare dello stesso il convenuto non ha contestato né eccepito alcunché.
Non possono invece essere considerati nella quantificazione dei conguagli spettanti alle parti, i costi inerenti la manutenzione del veicolo e necessari per l'effettivo utilizzo dello stesso. In particolare per quanto concerne il pagamento della RC auto per il periodo settembre- novembre 2020 e novembre 2020-maggio 2021, non vi è prova che esso sia stato effettuato dall'attrice né del resto potrebbe esserne disposta la ripetizione tenuto conto che si tratta di esborso riferito per la maggior parte, al periodo in cui i coniugi non avevano ancora deciso di separarsi.
Parimenti il pagamento della RC auto effettuato dal convenuto per il periodo maggio 2021- maggio 2023, non può influire nella determinazione del conguaglio de quo sia in quanto riferito ad un periodo nel quale esso convenuto ha avuto l'utilizzo esclusivo del veicolo, sia in quanto si tratta di spese necessarie per detto utilizzo.
Per le stesse ragioni non può essere considerato il costo (seppure negli assai ristretti limiti documentati) della manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita dal convenuto in quanto inerente attività necessaria a garantire il mantenimento in efficienza del veicolo e funzionali all'utilizzo dello stesso.
L'avvenuta esecuzione di detti interventi può tuttavia influire sulla determinazione del valore del bene.
Sul punto l'ausiliario del giudice con argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologico-scientifici ha attribuito al veicolo un valore compreso tra € 10.000,00 ed € 11.000,00 valore che tenuto conto del non funzionamento dell'impianto di illuminazione posteriore e dello stato degli pneumatici può in concreto essere fissato in € 10.500,00.
Il conguaglio quindi spettante al convenuto sarà pari ad € 5.250,00. Da detto importo andrà sottratta la somma di € 3.748,15 pari alla metà della somma pagata dall'attrice per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura de qua.
La residua somma dovuta a titolo di conguaglio pari ad € 1.501,85 potrà eventualmente essere compensata ai sensi dell'art 1243 cc ove sussistenti i presupposti di legge, con il credito dell'attrice per spese legali liquidate con l'ordinanza collegiale resa da questo Tribunale in data
11/25.7.2023 nell'ambito del procedimento n. 655/2023 RG
Con riferimento invece al costo della CTU e del custode giudiziario come liquidati con separati decreti in atti in quanto necessari il primo alla definizione del presente giudizio il secondo alla conservazione del bene in comunione vanno poste a carico di entrambe le parti in egual misura ad eccezione delle spese anticipate dal custode che in quanto resesi necessarie per ottenere la consegna del veicolo, vanno poste a carico del solo convenuto.
Va infine rigettatala domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice in quanto priva dei necessari riscontri probatori.
Le spese del presente giudizio tenuto conto della non opposizione del convenuto allo scioglimento della comunione, alle ragioni della decisione, alla natura del giudizio medesimo vanno tra le parti interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella persona del Dott. Marcello Bellomo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata iscritta al n. 1749/2023 RG, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto di e allo scioglimento della Parte_1 Controparte_1
comunione tra di essi esistente con riferimento all'autovettura marca Audi modello Q3 targata
EX144XF e per l'effetto:
- assegna a la piena ed indivisa proprietà della suddetta autovettura;
Parte_1
- pone in capo a l'obbligo di pagamento in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di conguaglio, della somma come in motivazione determinata di € 1.501,85 da compensare con l'importo dovuto dal alla a titolo di spese legali liquidate con ordinanza CP_1 Pt_1
collegiale del 11/25.7.2023;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura, le spese di consulenza tecnica e del custode giudiziario già liquidate con separati decreti in atti;
- pone definitivamente a carico del solo convenuto gli esborsi liquidati in favore del custode giudiziario.
Così deciso in Marsala, il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo