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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3838/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPALE Parte_1 C.F._1
GENNARO del foro di Santa Maria Capua Vetere Italia
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENTI MARIA TERESA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: solo danni a cose
Posta in decisione all'udienza del 24.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria eccezione e/o difesa, così provvedere: 1) “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il , in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa Comunale, piazza del Municipio 1, 57123
, C.F./P.IVA: , nella sua qualità di proprietario e custode della Strada Comunale, CP_1 P.IVA_1 esclusivo e unico responsabile del danno subito dal motociclo Kawasaki, tg. EP34746, nell'occorso del 17.06.2021, ex artt. 2043-2051 c.c. e conseguentemente condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore, della somma di Euro 9.992,01 IVA inclusa, Euro 100,00 per intervento del Soccorso Stradale, il tutto per un totale complessivo di € 10.092,01, oltre il danno da fermo tecnico del motociclo e oltre le spese relative alla C.t.p. dell'Ing. pari ad € Controparte_2
964,00 che, parte attrice si è vista costretta a nominare (vedasi proforma allegato).
2) Vittoria di spese e competenze di giudizio.
per parte convenuta: Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
pagina 1 di 12 in via principale assolvere il dalle domande avanzate dall'attore in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate;
in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze attoree accertare il concorso di colpa del Sig. , tenendo conto del concorso causale da parte del danneggiato stesso. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per sentirlo condannare a risarcirgli i danni patiti in conseguenza del Controparte_1
danneggiamento avvenuto in data 17.06.2021 del motociclo Kawasaki, tg. EP34746 di sua proprietà. A fondamento di tale domanda deduceva, in sintesi, quanto segue:
a) il giorno 17/06/2021 alle ore 18.00 circa, alla guida del proprio motociclo Kawasaki, tg. EP34746, mentre percorreva in , la via L. Da Vinci, direzione Camaiore-Livorno, nei pressi del negozio CP_1
moto Honda, ubicato al civico n.8, giunto in curva, pur procedendo ad andatura moderata, CP_3
causa la presenza di ghiaia sul manto stradale, posta all'interno della propria corsia di percorrenza, perdeva il controllo del mezzo e finiva al suolo;
b) la presenza di ghiaia sul manto stradale, non era né presegnalata né visibile, causa la presenza di altre autovetture che precedevano la moto da lui condotta;
c) a seguito dell'impatto con l'asfalto, il suo motociclo riportava rilevanti danni di carrozzeria e meccanici;
d) sul posto interveniva, nell'immediatezza del fatto, una pattuglia della Polizia Municipale di , CP_1
la quale, effettuati i rilevamenti del caso, attestava la sopra descritta dinamica del sinistro;
e) di avere sostenuto (recte dovrà sostenere) per la riparazione dei danni subiti dal suo motociclo una spesa di Euro 9.992,01 IVA inclusa, documentata dal preventivo emesso dalla Motofficina CP_4
Performance Sas;
f) di avere speso inoltre € 100,00 per il soccorso stradale necessario a spostare la moto non più marciante;
g) egli, oltre al ristoro delle somme suddette, ha diritto anche alla liquidazione del danno da fermo tecnico;
h) sussiste la responsabilità del , ex art 2051 c.c., quale ente proprietario del tratto Controparte_1
della strada teatro dell'evento per non averla mantenuta in condizioni che non costituiscano per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo;
pagina 2 di 12 i) il non aveva dato corso all'invito alla negoziazione assistita da lui inviata. Controparte_1
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
deducendo:
a) che l'attore non ha provato che il fatto sia avvenuto come allegato non essendo presente alcun testimone, come risulta dal verbale redatto dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto;
b) che comunque la caduta dal motociclo fosse imputabile all'attore per non avere mantenuto una velocità moderata ed una condotta di guida particolarmente attenta e prudente pur in presenza di una curva;
c) che, anche ove emergesse che il fatto è avvenuto con le modalità indicate dall'attore, tuttavia la responsabilità del sinistro sarebbe solo sua per avere circolato al centro della carreggiata (luogo ove unicamente è stata rilevata la presenza di brecciolino) e non – come imposto dal codice della strada – lungo il margine destro della stessa, tanto da essere stato multato per aver circolato non in prossimità del margine destro, circostanza idonea ad interrompere il nesso causale tra la non corretta manutenzione della strada ed il fatto;
d) che non fosse applicabile alla PA la responsabilità ex art. 2051 c.c. e che parte attrice non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 2043 c.c..
2. Dai rilievi di incidente in atti (cfr. doc. 2 parte convenuta) risulta che:
a) il fatto per cui è causa è avvenuto in condizioni di luce diurna, cielo sereno e traffico intenso, su strada comunale urbana che presenta una “curva a visibilità limitata”, con asfalto privo di anomalie;
b) venne rilevata la “presenza di brecciolino” per la lunghezza di 3,40 mt e per la larghezza di 30 cm, nel punto 5 indicato nello schizzo planimetrico allegato ai rilievi di incidente infra riprodotto;
c) a carico del conducente del motociclo venne rilevata l'infrazione di cui all'art 143 del C.d.S. in quanto “non circolava in prossimità del margine dx della carreggiata”.
Dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio ing. correggendo anche Persona_1
una imprecisione contenuta nello schizzo planimetrico allegato al verbale, dopo avere chiarito tale aspetto con la presenza di uno dei verbalizzanti, è emerso che:
i) il centro dell'area ove fu rinvenuta la presenza di brecciolino si trovava a distanza di circa 6,35 mt dal margine destro della carreggiata con la conseguenza che il centro dell'area ove fu rinvenuto il brecciolino era ubicato a circa 1,34 cm dalla mezzeria, essendo la corsia larga in quel punto circa 7,69 mt;
ii) essendo l'area ove fu rinvenuto il brecciolino larga 30 cm, ne consegue che tra la suddetta area ed il margine destro vi era lo spazio di circa 6,10 mt, con la conseguenza che tale parte di carreggiata poteva essere usata dal motociclo per transitare senza incorrere in rischi di caduta;
pagina 3 di 12 iii) la fase di caduta ebbe inizio mentre il motociclo transitava sull'area ove era presente il brecciolino tanto che la dinamica del sinistro indicata dalla Polizia Municipale (secondo la quale il motociclo non circolando in prossimità del margine dx della carreggiata, finiva a terra a causa di brecciolino presente sull'asfalto) appare corretta;
iv) il conducente del motociclo perse il controllo a causa della presenza del brecciolino sull'asfalto, cadendo al suolo e raggiungendo la posizione di quiete dopo aver scarrocciato per 14,72 metri;
l'ubicazione della scalfittura lasciata dal motociclo non lascia dubbi sul fatto che l'inizio della caduta avvenne quando il motociclo si trovava sopra l'area del brecciolino;
v) la velocità tenuta dal motociclo al momento della caduta era di circa 40 km/h.
Quindi il CTU ha concluso, in modo del tutto condivisibile, alla luce di tali elementi, che nella causazione del sinistro concorse la presenza del brecciolino (non segnalato) e la posizione del motociclo, che effettivamente viaggiava mantenendosi a distanza dal margine destro di circa 6,00 mt, avendo a disposizione tale larghezza della carreggiata, verosimilmente priva della presenza di detriti.
Se il motociclo avesse viaggiato in prossimità del margine destro avrebbe quindi potuto transitare senza che il conducente perdesse il controllo.
Alla luce di tali elementi emersi dalla istruttoria e soprattutto in considerazione del fatto che le scalfiture lasciate sull'asfalto dal motociclo, fermatosi dopo la caduta nel punto 2 (evidenziato nella planimetria allegata ai rilievi di incidente e sotto riprodotta), partono dal punto 3 e terminano nel punto
4, non vi sono dubbi sul fatto che la perdita di aderenza del motociclo fu cagionata dalla presenza del brecciolino sulla strada poiché l'inizio della caduta avvenne quando il motociclo si trovava sopra l'area del brecciolino.
pagina 4 di 12 pagina 5 di 12 3. Quanto sopra rilevato in punto di fatto, occorre ora evidenziare, in punto di diritto, quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dal la disposizione dell'articolo 2051 c.c. è Controparte_1
norma sicuramente applicabile anche alle strade demaniali per i danni subiti dall'utente di beni del demanio stradale. Risulta infatti ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2023, n. 27137) e quindi pure alle strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15761; nello stesso senso, ex multis si vedano anche
Cass. Sez. 3, sent. 29 marzo 2007, n. 7763, Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, n. 2481).
È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla custodia di strade pubbliche, che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”, sussistendo – in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile – “un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.). D'altra parte, non irrilevante
– sempre nella medesima prospettiva della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli enti proprietari delle strade – è la circostanza che essi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, cod. strada, debbono provvedere, tra l'altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, altresì “precisandosi (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno
2016, n. 11802).
3.1 Ciò detto occorre verificare se sussista la responsabilità del convenuto nella verificazione CP_1
del fatto per cui è causa ex art. 2051 c.c.
3.2. Occorre ricordare in proposito che alla luce della più recente giurisprudenza della terza sezione civile della Suprema Corte a partire dalle sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 (vedi anche la coeva Cass. n.2477/2018 e le successive Cass. n.27724/2018, Cass. n.4588/2022, Cass.SU
20943/2022, Cass.. n. 11152/2023) si sono consolidati i seguenti principi di diritto:
pagina 6 di 12 a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; Di conseguenza, “il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Appare opportuno altresì ricordare con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, che le sentenze nn.2480 e 2481 del 2018 sopra pagina 7 di 12 menzionate hanno chiarito che “…prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.”
Quanto ai punto c) sopra richiamato appare opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha riconosciuto in più occasioni che la responsabilità da cosa in custodia, oltre che dal caso fortuito, possa essere esclusa “dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. L'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 - Rv. 605124; conf., ex plurimis, Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012 - Rv. 624559; Cass. civ., 05.05.2020, n. 8466).
Quanto al punto d) può ricordarsi che l'eventuale incidenza causale del comportamento del danneggiato può essere desunta anche dalle modalità stesse dell'accadimento. Ancora, perché il comportamento del danneggiato possa essere tale da recidere il nesso di causa tra res e danno non occorre che esso sia connotato da abnormità, eccezionalità, imprevedibilità ed evitabilità, essendo sufficiente che sia colorato da colpa (sul tema vedasi Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023, secondo la quale “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
Sotto un diverso profilo, va comunque valutato, attesa la ratio della norma, il rapporto tra il dinamismo intrinseco della res che si assume causa del danno, la prevedibilità secondo gli ordinari canoni di diligenza, le modalità con cui è avvenuto il fatto e da cui si può desumere l'incidenza causale del comportamento del danneggiato (sul complesso rapporto tra gli elementi appena significati si veda pagina 8 di 12 Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, secondo la quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard- rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).
4. Fatte tali premesse in punto di diritto occorre dunque esaminare la fattispecie concreta alla luce della ricostruzione fattuale sopra evidenziata.
Non può che concludersi che sicuramente il sia responsabile della caduta per cui è Controparte_1
causa per non avere mantenuto la strada in buone condizioni, lasciando che sulla stessa fosse presente del brecciolino. Né il ha provato che la presenza dello stesso fosse dovuta a terzi e Controparte_1
fosse stato ivi lasciato da un tempo così breve da non consentire un suo pronto intervento.
Ne consegue pertanto che deve essere ritenuta sussistente la responsabilità del ex Controparte_1
art 2051 c.c..
4.1. Parimenti deve essere riconosciuta la incidenza causale nella verificazione del sinistro del comportamento dell'attore, rilevante ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., in quanto l'avere lo stesso non circolato sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, come imposto dall'art 143 comma 1 C.d.S., ha certamente concorso a cagionare il danno (non essendo in alcun modo emerso, come sostenuto dal CTP di parte attrice, che il brecciolino fosse presente su tutta pagina 9 di 12 la carreggiata ed anzi il contrario emergendo dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale) senza tuttavia rescindere il nesso causale tra il fatto imputabile al comune e la caduta, come sostenuto dallo stesso, in quanto il fatto non si sarebbe potuto verificare per il solo fatto che il motociclo procedesse a 6 metri dal margine della carreggiata ove sulla stessa non fosse stato presente il brecciolino.
Né certamente può ritenersi che la posizione del ciclomotore fosse giustificata dalla volontà del suo conducente di superare il/i veicolo/i che lo precedevano essendo in quel punto il sorpasso vietato (vedi art 148 co. 10 C.d.S) essendo in prossimità di una curva, come emergente dai rilievi di incidente, e rilevandosi dalle fotografie scattate dal CTU la presenza di una doppia striscia continua, come tale invalicabile ai sensi dell'art 40 C.d.S.
5. Alla luce di quanto rilevato deve pertanto ritenersi che la caduta del motociclo sia eziologicamente ricollegabile per il 50% al per non avere correttamente mantenuto le perfette Controparte_1
condizioni di transitabilità della strada rimuovendo il brecciolino presente sulla stessa e per il 50% al comportamento dello stesso attore che, in violazione dell'art 143 C.d.S., ha transitato ad una distanza di
6 metri dal margine destro della carreggiata.
6. Alla luce di ciò il deve essere condannato a risarcire all'attore il 50% dei danni Controparte_1
dal medesimo patiti in conseguenza del sinistro.
Dalla CTU redatta dall'ing. risulta che per la riparazione del motociclo dell'attore sono Per_1
necessari i lavori ivi indicati per una spesa complessiva (compresa di manodopera) di € 7.517,09 oltre
Iva e dunque la somma di € 9.170,84.
Non possono essere infatti accolti i rilievi di parte attrice avendo il CTU congruamente risposto ai rilievi del CTP di parte attrice rilevando testualmente quanto segue:
a parere dello scrivente non tutte le guarnizioni necessitano di essere sostituite. In via cautelativa, si può considerare un costo aggiuntivo di altre 200,00 € (comprendente anche i fluidi motore), valutando che possano essere riutilizzate buona parte delle guarnizioni.
Per quanto concerne i supporti del faro, a parere dello scrivente non necessitano di sostituzione, così come il pedale del freno, mentre il costo della “freccia anteriore destra” è stato già inserito nella quantificazione eseguita dal sottoscritto.
Per quanto riguarda i loghi del serbatoio, tali particolari non appaiono danneggiati e quindi possono essere riutilizzati.
Le ore di manodopera a parere dello scrivente sono del tutto congrue rispetto alle operazioni da eseguire.
pagina 10 di 12 6.1 Inoltre parte attrice ha dimostrato di avere speso € 100,00 per il carroattrezzi intervenuto a seguito del sinistro (cfr. ricevuta fiscale intervento carroattrezzi prodotta in allegato all'atto di citazione).
6.2 Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico in quanto il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (cfr. Cass. Sentenza n. 32946 del 17/12/2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha né allegato né dimostrato alcuna spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero la perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso del motociclo, con la conseguenza che nulla può esserle riconosciuto a tale titolo.
6.3 In definitiva pertanto il danno che parte attrice ha dimostrato di avere subito in conseguenza del sinistro è pari ad € 9.270,84 (€ 9.170,84 + € 100,00).
6.4 Alla luce di quanto suddetto in ordine alla incidenza causale del concorso colposo dell'attore ne consegue che il deve essere condannato a versargli, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno, la somma di € 4.635,42 (pari al 50% del danno come sopra stimato).
7. Alla luce del solo parziale accoglimento della domanda attrice le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un terzo.
7.1 In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto deve essere condannato a CP_1
rifondere a parte attrice gli ulteriori 2/3 della spese di lite liquidate, tenuto conto della somma riconosciuta dovuta e non del valore della domanda, tenuto anche conto che il convenuto non CP_1
ha aderito alla negoziazione assistita, alla quale era stato invitato dall'attore, e non ha mai avanzato alcuna proposta conciliativa al convenuto.
Tali somme vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, arrotondate alla cinquina inferiore,
d'ufficio in assenza di deposito di nota spese
7.2 Nella stessa misura debbono essere poste a carico del convenuto le spese di CTU (poste a CP_1
provvisorio carico di parte attrice con decreti del 14.6.2023 e del 29.02.2024) e di CTP, con la conseguenza che il deve essere condannato a versare all'attore la somma di € Controparte_1
1.807,21 (pari ai due terzi di quanto liquidato al CTU pari ad € 1.636,53 + € 500,00 oltre 4% ed IVA) oltre ad € 642,66 (pari ai due terzi della somma di € 964,00 richiesta dal CTP, come da prenotula allegata alle note conclusionali di parte attrice) e dunque la complessiva somma di € 2.449,87.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a versare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.635,42.
Dichiara compensate tra le parti per un terzo le spese di lite e nella stessa misura le spese di CTU e di
CTP.
Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
gli ulteriori due terzi delle spese di lite, liquidate per tale frazione e non per l'intero in € 75,00 per esborsi, € 280,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva, € 565,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 565,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a versare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.449,87 a titolo di rimborso dei due terzi delle spese di CTU e di CTP.
Livorno, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3838/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPALE Parte_1 C.F._1
GENNARO del foro di Santa Maria Capua Vetere Italia
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENTI MARIA TERESA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: solo danni a cose
Posta in decisione all'udienza del 24.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria eccezione e/o difesa, così provvedere: 1) “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il , in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa Comunale, piazza del Municipio 1, 57123
, C.F./P.IVA: , nella sua qualità di proprietario e custode della Strada Comunale, CP_1 P.IVA_1 esclusivo e unico responsabile del danno subito dal motociclo Kawasaki, tg. EP34746, nell'occorso del 17.06.2021, ex artt. 2043-2051 c.c. e conseguentemente condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore, della somma di Euro 9.992,01 IVA inclusa, Euro 100,00 per intervento del Soccorso Stradale, il tutto per un totale complessivo di € 10.092,01, oltre il danno da fermo tecnico del motociclo e oltre le spese relative alla C.t.p. dell'Ing. pari ad € Controparte_2
964,00 che, parte attrice si è vista costretta a nominare (vedasi proforma allegato).
2) Vittoria di spese e competenze di giudizio.
per parte convenuta: Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
pagina 1 di 12 in via principale assolvere il dalle domande avanzate dall'attore in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate;
in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze attoree accertare il concorso di colpa del Sig. , tenendo conto del concorso causale da parte del danneggiato stesso. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per sentirlo condannare a risarcirgli i danni patiti in conseguenza del Controparte_1
danneggiamento avvenuto in data 17.06.2021 del motociclo Kawasaki, tg. EP34746 di sua proprietà. A fondamento di tale domanda deduceva, in sintesi, quanto segue:
a) il giorno 17/06/2021 alle ore 18.00 circa, alla guida del proprio motociclo Kawasaki, tg. EP34746, mentre percorreva in , la via L. Da Vinci, direzione Camaiore-Livorno, nei pressi del negozio CP_1
moto Honda, ubicato al civico n.8, giunto in curva, pur procedendo ad andatura moderata, CP_3
causa la presenza di ghiaia sul manto stradale, posta all'interno della propria corsia di percorrenza, perdeva il controllo del mezzo e finiva al suolo;
b) la presenza di ghiaia sul manto stradale, non era né presegnalata né visibile, causa la presenza di altre autovetture che precedevano la moto da lui condotta;
c) a seguito dell'impatto con l'asfalto, il suo motociclo riportava rilevanti danni di carrozzeria e meccanici;
d) sul posto interveniva, nell'immediatezza del fatto, una pattuglia della Polizia Municipale di , CP_1
la quale, effettuati i rilevamenti del caso, attestava la sopra descritta dinamica del sinistro;
e) di avere sostenuto (recte dovrà sostenere) per la riparazione dei danni subiti dal suo motociclo una spesa di Euro 9.992,01 IVA inclusa, documentata dal preventivo emesso dalla Motofficina CP_4
Performance Sas;
f) di avere speso inoltre € 100,00 per il soccorso stradale necessario a spostare la moto non più marciante;
g) egli, oltre al ristoro delle somme suddette, ha diritto anche alla liquidazione del danno da fermo tecnico;
h) sussiste la responsabilità del , ex art 2051 c.c., quale ente proprietario del tratto Controparte_1
della strada teatro dell'evento per non averla mantenuta in condizioni che non costituiscano per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo;
pagina 2 di 12 i) il non aveva dato corso all'invito alla negoziazione assistita da lui inviata. Controparte_1
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
deducendo:
a) che l'attore non ha provato che il fatto sia avvenuto come allegato non essendo presente alcun testimone, come risulta dal verbale redatto dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto;
b) che comunque la caduta dal motociclo fosse imputabile all'attore per non avere mantenuto una velocità moderata ed una condotta di guida particolarmente attenta e prudente pur in presenza di una curva;
c) che, anche ove emergesse che il fatto è avvenuto con le modalità indicate dall'attore, tuttavia la responsabilità del sinistro sarebbe solo sua per avere circolato al centro della carreggiata (luogo ove unicamente è stata rilevata la presenza di brecciolino) e non – come imposto dal codice della strada – lungo il margine destro della stessa, tanto da essere stato multato per aver circolato non in prossimità del margine destro, circostanza idonea ad interrompere il nesso causale tra la non corretta manutenzione della strada ed il fatto;
d) che non fosse applicabile alla PA la responsabilità ex art. 2051 c.c. e che parte attrice non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 2043 c.c..
2. Dai rilievi di incidente in atti (cfr. doc. 2 parte convenuta) risulta che:
a) il fatto per cui è causa è avvenuto in condizioni di luce diurna, cielo sereno e traffico intenso, su strada comunale urbana che presenta una “curva a visibilità limitata”, con asfalto privo di anomalie;
b) venne rilevata la “presenza di brecciolino” per la lunghezza di 3,40 mt e per la larghezza di 30 cm, nel punto 5 indicato nello schizzo planimetrico allegato ai rilievi di incidente infra riprodotto;
c) a carico del conducente del motociclo venne rilevata l'infrazione di cui all'art 143 del C.d.S. in quanto “non circolava in prossimità del margine dx della carreggiata”.
Dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio ing. correggendo anche Persona_1
una imprecisione contenuta nello schizzo planimetrico allegato al verbale, dopo avere chiarito tale aspetto con la presenza di uno dei verbalizzanti, è emerso che:
i) il centro dell'area ove fu rinvenuta la presenza di brecciolino si trovava a distanza di circa 6,35 mt dal margine destro della carreggiata con la conseguenza che il centro dell'area ove fu rinvenuto il brecciolino era ubicato a circa 1,34 cm dalla mezzeria, essendo la corsia larga in quel punto circa 7,69 mt;
ii) essendo l'area ove fu rinvenuto il brecciolino larga 30 cm, ne consegue che tra la suddetta area ed il margine destro vi era lo spazio di circa 6,10 mt, con la conseguenza che tale parte di carreggiata poteva essere usata dal motociclo per transitare senza incorrere in rischi di caduta;
pagina 3 di 12 iii) la fase di caduta ebbe inizio mentre il motociclo transitava sull'area ove era presente il brecciolino tanto che la dinamica del sinistro indicata dalla Polizia Municipale (secondo la quale il motociclo non circolando in prossimità del margine dx della carreggiata, finiva a terra a causa di brecciolino presente sull'asfalto) appare corretta;
iv) il conducente del motociclo perse il controllo a causa della presenza del brecciolino sull'asfalto, cadendo al suolo e raggiungendo la posizione di quiete dopo aver scarrocciato per 14,72 metri;
l'ubicazione della scalfittura lasciata dal motociclo non lascia dubbi sul fatto che l'inizio della caduta avvenne quando il motociclo si trovava sopra l'area del brecciolino;
v) la velocità tenuta dal motociclo al momento della caduta era di circa 40 km/h.
Quindi il CTU ha concluso, in modo del tutto condivisibile, alla luce di tali elementi, che nella causazione del sinistro concorse la presenza del brecciolino (non segnalato) e la posizione del motociclo, che effettivamente viaggiava mantenendosi a distanza dal margine destro di circa 6,00 mt, avendo a disposizione tale larghezza della carreggiata, verosimilmente priva della presenza di detriti.
Se il motociclo avesse viaggiato in prossimità del margine destro avrebbe quindi potuto transitare senza che il conducente perdesse il controllo.
Alla luce di tali elementi emersi dalla istruttoria e soprattutto in considerazione del fatto che le scalfiture lasciate sull'asfalto dal motociclo, fermatosi dopo la caduta nel punto 2 (evidenziato nella planimetria allegata ai rilievi di incidente e sotto riprodotta), partono dal punto 3 e terminano nel punto
4, non vi sono dubbi sul fatto che la perdita di aderenza del motociclo fu cagionata dalla presenza del brecciolino sulla strada poiché l'inizio della caduta avvenne quando il motociclo si trovava sopra l'area del brecciolino.
pagina 4 di 12 pagina 5 di 12 3. Quanto sopra rilevato in punto di fatto, occorre ora evidenziare, in punto di diritto, quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dal la disposizione dell'articolo 2051 c.c. è Controparte_1
norma sicuramente applicabile anche alle strade demaniali per i danni subiti dall'utente di beni del demanio stradale. Risulta infatti ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2023, n. 27137) e quindi pure alle strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15761; nello stesso senso, ex multis si vedano anche
Cass. Sez. 3, sent. 29 marzo 2007, n. 7763, Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, n. 2481).
È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla custodia di strade pubbliche, che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”, sussistendo – in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile – “un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.). D'altra parte, non irrilevante
– sempre nella medesima prospettiva della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli enti proprietari delle strade – è la circostanza che essi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, cod. strada, debbono provvedere, tra l'altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, altresì “precisandosi (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno
2016, n. 11802).
3.1 Ciò detto occorre verificare se sussista la responsabilità del convenuto nella verificazione CP_1
del fatto per cui è causa ex art. 2051 c.c.
3.2. Occorre ricordare in proposito che alla luce della più recente giurisprudenza della terza sezione civile della Suprema Corte a partire dalle sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 (vedi anche la coeva Cass. n.2477/2018 e le successive Cass. n.27724/2018, Cass. n.4588/2022, Cass.SU
20943/2022, Cass.. n. 11152/2023) si sono consolidati i seguenti principi di diritto:
pagina 6 di 12 a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; Di conseguenza, “il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Appare opportuno altresì ricordare con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, che le sentenze nn.2480 e 2481 del 2018 sopra pagina 7 di 12 menzionate hanno chiarito che “…prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.”
Quanto ai punto c) sopra richiamato appare opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha riconosciuto in più occasioni che la responsabilità da cosa in custodia, oltre che dal caso fortuito, possa essere esclusa “dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. L'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 - Rv. 605124; conf., ex plurimis, Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012 - Rv. 624559; Cass. civ., 05.05.2020, n. 8466).
Quanto al punto d) può ricordarsi che l'eventuale incidenza causale del comportamento del danneggiato può essere desunta anche dalle modalità stesse dell'accadimento. Ancora, perché il comportamento del danneggiato possa essere tale da recidere il nesso di causa tra res e danno non occorre che esso sia connotato da abnormità, eccezionalità, imprevedibilità ed evitabilità, essendo sufficiente che sia colorato da colpa (sul tema vedasi Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023, secondo la quale “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
Sotto un diverso profilo, va comunque valutato, attesa la ratio della norma, il rapporto tra il dinamismo intrinseco della res che si assume causa del danno, la prevedibilità secondo gli ordinari canoni di diligenza, le modalità con cui è avvenuto il fatto e da cui si può desumere l'incidenza causale del comportamento del danneggiato (sul complesso rapporto tra gli elementi appena significati si veda pagina 8 di 12 Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, secondo la quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard- rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).
4. Fatte tali premesse in punto di diritto occorre dunque esaminare la fattispecie concreta alla luce della ricostruzione fattuale sopra evidenziata.
Non può che concludersi che sicuramente il sia responsabile della caduta per cui è Controparte_1
causa per non avere mantenuto la strada in buone condizioni, lasciando che sulla stessa fosse presente del brecciolino. Né il ha provato che la presenza dello stesso fosse dovuta a terzi e Controparte_1
fosse stato ivi lasciato da un tempo così breve da non consentire un suo pronto intervento.
Ne consegue pertanto che deve essere ritenuta sussistente la responsabilità del ex Controparte_1
art 2051 c.c..
4.1. Parimenti deve essere riconosciuta la incidenza causale nella verificazione del sinistro del comportamento dell'attore, rilevante ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., in quanto l'avere lo stesso non circolato sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, come imposto dall'art 143 comma 1 C.d.S., ha certamente concorso a cagionare il danno (non essendo in alcun modo emerso, come sostenuto dal CTP di parte attrice, che il brecciolino fosse presente su tutta pagina 9 di 12 la carreggiata ed anzi il contrario emergendo dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale) senza tuttavia rescindere il nesso causale tra il fatto imputabile al comune e la caduta, come sostenuto dallo stesso, in quanto il fatto non si sarebbe potuto verificare per il solo fatto che il motociclo procedesse a 6 metri dal margine della carreggiata ove sulla stessa non fosse stato presente il brecciolino.
Né certamente può ritenersi che la posizione del ciclomotore fosse giustificata dalla volontà del suo conducente di superare il/i veicolo/i che lo precedevano essendo in quel punto il sorpasso vietato (vedi art 148 co. 10 C.d.S) essendo in prossimità di una curva, come emergente dai rilievi di incidente, e rilevandosi dalle fotografie scattate dal CTU la presenza di una doppia striscia continua, come tale invalicabile ai sensi dell'art 40 C.d.S.
5. Alla luce di quanto rilevato deve pertanto ritenersi che la caduta del motociclo sia eziologicamente ricollegabile per il 50% al per non avere correttamente mantenuto le perfette Controparte_1
condizioni di transitabilità della strada rimuovendo il brecciolino presente sulla stessa e per il 50% al comportamento dello stesso attore che, in violazione dell'art 143 C.d.S., ha transitato ad una distanza di
6 metri dal margine destro della carreggiata.
6. Alla luce di ciò il deve essere condannato a risarcire all'attore il 50% dei danni Controparte_1
dal medesimo patiti in conseguenza del sinistro.
Dalla CTU redatta dall'ing. risulta che per la riparazione del motociclo dell'attore sono Per_1
necessari i lavori ivi indicati per una spesa complessiva (compresa di manodopera) di € 7.517,09 oltre
Iva e dunque la somma di € 9.170,84.
Non possono essere infatti accolti i rilievi di parte attrice avendo il CTU congruamente risposto ai rilievi del CTP di parte attrice rilevando testualmente quanto segue:
a parere dello scrivente non tutte le guarnizioni necessitano di essere sostituite. In via cautelativa, si può considerare un costo aggiuntivo di altre 200,00 € (comprendente anche i fluidi motore), valutando che possano essere riutilizzate buona parte delle guarnizioni.
Per quanto concerne i supporti del faro, a parere dello scrivente non necessitano di sostituzione, così come il pedale del freno, mentre il costo della “freccia anteriore destra” è stato già inserito nella quantificazione eseguita dal sottoscritto.
Per quanto riguarda i loghi del serbatoio, tali particolari non appaiono danneggiati e quindi possono essere riutilizzati.
Le ore di manodopera a parere dello scrivente sono del tutto congrue rispetto alle operazioni da eseguire.
pagina 10 di 12 6.1 Inoltre parte attrice ha dimostrato di avere speso € 100,00 per il carroattrezzi intervenuto a seguito del sinistro (cfr. ricevuta fiscale intervento carroattrezzi prodotta in allegato all'atto di citazione).
6.2 Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico in quanto il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (cfr. Cass. Sentenza n. 32946 del 17/12/2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha né allegato né dimostrato alcuna spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero la perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso del motociclo, con la conseguenza che nulla può esserle riconosciuto a tale titolo.
6.3 In definitiva pertanto il danno che parte attrice ha dimostrato di avere subito in conseguenza del sinistro è pari ad € 9.270,84 (€ 9.170,84 + € 100,00).
6.4 Alla luce di quanto suddetto in ordine alla incidenza causale del concorso colposo dell'attore ne consegue che il deve essere condannato a versargli, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno, la somma di € 4.635,42 (pari al 50% del danno come sopra stimato).
7. Alla luce del solo parziale accoglimento della domanda attrice le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un terzo.
7.1 In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto deve essere condannato a CP_1
rifondere a parte attrice gli ulteriori 2/3 della spese di lite liquidate, tenuto conto della somma riconosciuta dovuta e non del valore della domanda, tenuto anche conto che il convenuto non CP_1
ha aderito alla negoziazione assistita, alla quale era stato invitato dall'attore, e non ha mai avanzato alcuna proposta conciliativa al convenuto.
Tali somme vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, arrotondate alla cinquina inferiore,
d'ufficio in assenza di deposito di nota spese
7.2 Nella stessa misura debbono essere poste a carico del convenuto le spese di CTU (poste a CP_1
provvisorio carico di parte attrice con decreti del 14.6.2023 e del 29.02.2024) e di CTP, con la conseguenza che il deve essere condannato a versare all'attore la somma di € Controparte_1
1.807,21 (pari ai due terzi di quanto liquidato al CTU pari ad € 1.636,53 + € 500,00 oltre 4% ed IVA) oltre ad € 642,66 (pari ai due terzi della somma di € 964,00 richiesta dal CTP, come da prenotula allegata alle note conclusionali di parte attrice) e dunque la complessiva somma di € 2.449,87.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a versare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.635,42.
Dichiara compensate tra le parti per un terzo le spese di lite e nella stessa misura le spese di CTU e di
CTP.
Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
gli ulteriori due terzi delle spese di lite, liquidate per tale frazione e non per l'intero in € 75,00 per esborsi, € 280,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva, € 565,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 565,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a versare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.449,87 a titolo di rimborso dei due terzi delle spese di CTU e di CTP.
Livorno, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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