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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr.ssa Stefania Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39831 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1 avvocato procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso proprio studio n Roma, via F. A. Gualterio, 70.
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del 1.r.p.t. elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA), via Ottaviano, 215, presso lo studio dell'avv. Micaela Ottomano che la rappresenta e difende con procura generale alle liti per atto del 10/06/2020, notar Persona 1 rep. 99388, raccolta n. 17609.
,
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
[...]
Controparte_2
i in Roma, via Lorenzo il
Magnifico n. 110 presso lo studio dell'Avv. Marco Livi che li rappresenta e difende con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale del 19.12.2024 per parte attrice: accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa è 66
avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Sig.ra Controparte_3
[...] mentre la stessa era alla guida dell'aut
13GT di proprietà del Sig. Controparte 2 ; condannare, per l'effetto (in applicazione della disciplina dell'indennizzo diretto), la sola [...]
Controparte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarci
,
tutti i conseguenti danni subiti (alla moto + fermo tecnico + svalutazione commerciale della moto + danni fisici + danno lavorativo specifico/lucro cessante + danno emergente per le spese fisse del proprio studio legale inutilizzato nel periodo Giu-Set 2020 + danno da perdita di clientela e di avviamento professionale + danno da vacanza rovinata + danno per spesa di rimessaggio e assicurazione barca non utilizzata + spese mediche, radiologiche e fisioterapiche/ riabilitative sostenute) che si quantifica in complessivi ulteriori (già detratto l'acconto di Euro 175,00 ricevuto) Euro 75.000,00
(settantacinquemila/00), o a quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
condannare la sola Controparte_4 in persona del legale onorari del presente rapp.te pro tempore, alla ref giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge" Controparte 1 :"in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione, per rare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda ex a attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 145 e 148 D. Lgs n. 209/05; dichiarata cessata la materia del contendere, per carenza di interesse ad agire dell'istante, in quanto l'offerta stragiudiziale formulata dalla Compagnia è del tutto satisfattiva delle avverse pretese, essendo congrua;
rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda, non provata e carente sotto il profilo eziologico;
rigettare la richiesta per tutte le voci di danni indicate, poiché infondata e non provata;
in via subordinata, dichiarare comunque la concorsuale responsabilità delle parti, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, ex art. 100 c.p.c.; condannare parte istante alla refusione delle spese e dei compensi di lite;
rigettare, ad ogni modo, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con riduzione altresì del quantum richiesto":
CP 2per i convenuti CP 2 e "respingere la domanda di accertamento attorea perché infondata così in fatto come in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in giudizio: Controparte_2 Controparte_3
,
- nella rispe O
[...] ttura Toyota Yaris Hybrid Tg. EY213GT e [...] in persona del l.r.p.t., quale assicuratrice del proprio CP 1 dendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 10.06.2020. Asseriva che il giorno 10.06.2020, alle ore 10.15 ca., percorreva, alla guida del motociclo Piaggio Liberty 150, tg. DP75690, via
Seggiano, con direzione piazza Civitello Paganico, allorquando la vettura, nel ripartire dopo una sosta in doppia fila, all'altezza del civico 67, eseguiva una inversione di marcia vietata in quel tratto di strada e invadeva la propria corsia, andando ad impattare contro il motoveicolo.
A seguito dell'impatto, subiva lesioni personali che rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “S. Andrea” ove gli veniva diagnosticata "frattura scomposta della clavicola dx"; ivi ricoverato, con prognosi di gg.30.
Il motoveicolo di proprietà subiva ingenti danni, tali da rendere antieconomica la riparazione, considerato che all'epoca del sinistro aveva un valore commerciale di €. 1.400,00.
A cagione delle lesioni riportate e del lungo periodo di convalescenza, nonché del tempo necessario ad eseguire le cure e le terapie prescrittegli, era impossibilitato a svolgere la professione di avvocato.
Lamentava, pertanto, danni per lucro cessante, attestati dai minori introiti rispetto all'anno precedente e dalla mancata emissione di fatture per il trimestre successivo al verificarsi dell'evento lesivo.
Denunciava, inoltre, ulteriori danni riferibili ai costi sostenuti per le spese di locazione dello studio legale, inutilizzato durante il periodo di malattia, per il canone cellulare, telefono fisso, luce e Per_2 ello studio legale. Dopo il sinistro, a causa della lenta ripresa ività libero professionale, perdeva molti clienti, e registrava una diminuzione dei propri incassi di circa €. 45.000,00. Lamentava, altresì, danni da vacanza rovinata, per non essere potuto andare nella propria casa al mare, per non aver potuto praticare lo sport acquatico preferito, a causa della lunga convalescenza ed ulteriori danni economici, per aver dovuto sostenere i costi di rimessaggio in mare e di assicurazione della propria barca.
Nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, la CP 5
[...] compulsata in sede di indennizzo diretto, aveva liq per i danni subiti dal veicolo;
somma trattenuta in acconto sul maggiore avere. Si costituiva in giudizio Controparte_1 in persona del
1.r.p.t., la quale, nel contestare la fondatezza della domanda attorea, ricostruiva una diversa dinamica del sinistro.
Asseriva che la autovettura stava percorrendo, nella propria corsia di marcia via Seggiano, con direzione via Cavriglia, allorquando, giunta all'altezza del civico 40, veniva colpita, sullo specchietto laterale sinistro, dal motoveicolo che rientrava in corsia di marcia dopo aver oltrepassato la doppia striscia longitudinale continua;
in conseguenza dell'urto l'attore rovinava in terra.
Dava atto di aver versato, prima dell'introduzione del giudizio e per mero spirito conciliativo, la cifra di €. 175,00, per i danni a cose,
e la somma di €. 3.900,00, per le lesioni fisiche, sulla scorta delle indicazioni fornite dai propri consulenti. Contestava la pretesa risarcitoria, ritenuta abnorme quanto alla quantificazione delle lesioni fisiche ed infondata per la richiesta di danno da lucro cessante, dovendo il calo di introiti imputarsi alla contrazione delle attività e delle professioni conseguenti al regime di restrizioni imposto dalla normativa emergenziale per la gestione della pandemia da Covid 19. Deduceva, pertanto, che l'attore - a cui era stata riconosciuta una pari responsabilità per la causazione del sinistro era già stato risarcito per tutti i danni subiti ed insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ad agire.
e CP 2Si costituivano in giudizio Controparte_2
Controparte_2 i quali riproducevano la stessa dinamica enuta assicurazione, rappresentando che il motoveicolo nel rientrare nella corsia di marcia, dopo aver superato la doppia striscia longitudinale, andava ad impattare sul lato sinistro della vettura, che stava circolando al centro della corsia, a velocità moderata.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2021, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.
Con le memorie istruttorie 2° termine l'attore dava atto di aver ricevuto l'ulteriore importo di €. 3.900,00 (cfr. in allegato al n. 91)
Con provvedimento del 28.4.2022 veniva ammesso
l'interrogatorio formale della convenuta, Controparte_2 che veniva reso all'udienza del 16.9.2022.
[…] ordinanza datata 20.9.2022, veniva disposto il libero interrogatorio dell'attore e dei convenuti. Con provvedimento dell' 8.2.2023, veniva nominato CTU medico legale.
Con ordinanza del 19.2.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.1.2024, veniva ammessa la prova testimoniale del teste indicato da parte attrice. All'udienza del 12.7.2024 si dava seguito all'incombente istruttorio.
Con ordinanza del 17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti esposti a seguire.
L'esame del compendio probatorio supporta la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta dall'attore.
Significativa, in tale direzione, la testimonianza resa da Tes 1
[...] che, con chiarezza e senza incorrere mai in contraddizione, ha precisato il tratto di strada ove si trovava l'autovettura condotta dalla convenuta, subitaneamente al verificarsi del sinistro, precisando che l'auto era ferma trasversalmente alla carreggiata (“con la parte anteriore dell'autovettura a cavallo (trasversalmente) della linea di mezzeria". cfr. verbale udienza del 12.7.2024).
Orbene, quanto descritto dal teste risulta dirimente, tenuto conto che gli stessi agenti verbalizzanti hanno dato atto che i veicoli coinvolti nel sinistro "erano stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento" (cfr. pag. 2 relazione di incidente stradale- in all.al n.1), per cui nulla è dato ricavare aliunde.
Si osserva, inoltre, che alla chiarezza e persuasività delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di libero interrogatorio - a cui ha fatto eco eguale efficace spiegazione resa dal teste si èopposta
- la esitante ed incerta rappresentazione dei fatti ad opera della conducente dell'autovettura ("mi sembra che fosse quella" "non mi ricordo, non so vedere determinate cose" "guidavo io la macchina, ma non so come si chiama di preciso la vettura. Non sono pratica di motor?" "la macchina che guidavo era di colore grigio" "Mi sembra di ricordare che ero presente quando è arrivata la polizia municipale. Non mi ricordo se ho rilasciato dichiarazioni alla polizia" cfr. dichiarazioni rese rispettivamente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 16.9.2022 e in sede di libero interrogatorio all'udienza del 26.1.2023).
Quanto all'entità del danno biologico subito, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica, a firma del dott. Persona 3
L'elaborato peritale risulta, invero, tratto a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione.
Il CTU ha stimato che le lesioni causalmente collegate al sinistro hanno determinato una inabilità temporanea totale di giorni 30, una inabilità temporanea, relativa in giorni 60, al 50%. Ha inoltre ravvisato la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del 6%.
Vertendosi in materia di danno biologico per lesioni di lieve entità conseguenti a sinistro stradale (art. 139 codice delle assicurazioni), trova applicazione il criterio di liquidazione stabilito con D.M. 16.7.2024.
Pertanto, considerata l'età dell'attore all'epoca del sinistro (anni
55), debbono essere liquidate a titolo di risarcimento del danno €
7.488,41 per l'invalidità permanente;
€. 1.657,20 per l'invalidità temporanea totale ed €. 1.657,20 per l' invalidità temporanea parziale.
Oltre alla lesione dell'integrità psico-fisica nella componente dinamico relazionale, deve essere risarcita anche la sofferenza interiore patita dall'attore in conseguenza della lesione, pregiudizio sostanziante il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo).
Quanto alla liquidazione della componente morale soggettiva
("..nella valutazione del danno alla persona da lesione alla salute, ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal soggetto nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso) quanto quelle incidenti sul piano dinamico relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da se- cfr. Cass. sentenza n.
2788/2019), trova diretta applicazione l' art. 139 comma 3°, del codice delle assicurazioni.
Pertanto, la somma già rivalutata all' attualità, pari ad €.
10.802,81, viene - con riferimento al parametro legale determinato nella misura massima del 20% aumentata della somma di €.
2.160,56, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale.
Alla cifra di €. 12.963,37 deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (giugno 2020) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass.Sez. Un.1712\95, Cass, n. 10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti
(da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio". A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento dovuto all'epoca del sinistro: €. 8.158,19 e valore attuale:
€. 12.963,37), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato del 2% (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane).
Deve perciò riconoscersi a tale titolo, in via equitativa, l'ulteriore somma di €. 1.056,07.
All'importo di €. 14.019,44 deve essere aggiunta la somma di €.
9.768,00, per le spese mediche riconosciute congrue dal CTU;
trattandosi di spese frazionate e sostenute nel tempo dall'attore, la rivalutazione e gli interessi a ristoro del ritardato pagamento possono essere equitativamente liquidate, ex art. 1226 c.c., in euro 10.100,00 alla data attuale.
Alla cifra di €. 23.787,44 va sottratta la somma di €. 3.900,00, già corrisposta dalla compagnia di assicurazione, per residui €. 19.887,44.
Circa i danni riportati dal veicolo di proprietà attorea, la mancata produzione in giudizio di preventivi o fatture di spesa, non consente di verificare l'antieconomicità della riparazione.
Né, invero, vi è prova della avvenuta rottamazione di esso.
Non può essere, infine, riconosciuto alcun risarcimento per il lamentato pregiudizio da fermo tecnico, in mancanza di prova dell'asserito danno ("il risarcimento del danno derivante da fermo tecnico non
è sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessità di esplicita prova, che attiene sia al profilo della inutilizzabilità del mezzo per tutti i giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia al profilo della necessità del proprietario di servirsene, così che, dalla sua mancata utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi”- cfr- Cass. sent. n. 27389/2022).
Sicché, in difetto di ulteriori elementi, verificata la descrizione dei danni subiti dal ciclomotore (cfr. pag.
1 - relazione di incidente stradale redatta dagli Agenti della Polizia Municipale) e tenuto conto della valutazione peritale (cfr. - in allegato al n. 2) e dell'importo già liquidato in misura ridotta (€. 175,00), si stima opportuno riconoscere a tale titolo ulteriori €. 300,00.
La domanda di risarcimento per lucro cessante non risulta, invece, corredata da sufficiente prova.
L'attore ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi riferita all'anno
2019 (cfr. modello unico 2020 - in all. al n. 56) e le dichiarazioni IVA dei primi due trimestri dell'anno 2020 (cfr. in all. ai nr. 57 e 58); documentazione insufficiente che non consente al decidente di procedere ad una valutazione probabilistica della rassegnata perdita economica e che, in ogni caso, non permette di elidere quanto disposto dall'art. 137 d.lgs. 209 del 2005, che pretende un confronto tra quanto percepito in uno dei tre anni antecedenti il sinistro e quanto ricavato nell'anno fiscale del sinistro (dichiarazione 2021).
Al netto della efficacia probatoria privilegiata da attribuirsi alle dichiarazioni dei redditi, ove depositate (cfr. Cass. n. 16506/2018), non può certo soprassedersi dall'incisiva flessione dei ricavi notoriamente imputabile al blocco delle attività professionali e al severo regime di restrizioni imposto dal regime emergenziale. conseguente alla pandemia da Covid 19.
Del pari indeterminabile il lamentato danno per perdita di clientela, non potendosi ricorrere alla liquidazione equitativa di un pregiudizio, che invero non risulta nemmeno certo nella sua esistenza ontologica (arg. ex art. 1226 c.c.).
Deve essere, altresì, disattesa la richiesta di rimborso delle spese fisse di studio, quali canone di locazione, spese del cellulare di studio, utenze e Tari, in quanto da alcun elemento si ricava che a prescindere dal breve periodo di ITA/ITP - l'attore non abbia potuto far uso dello studio e di tutti gli ulteriori mezzi di esercizio della professione come sopra citati.
La dedotta circostanza che egli non abbia potuto svolgere la propria attività al netto di tutto quanto osservato in ordine alla
-
flessione della richiesta di servizi professionali durante l'ampio periodo di contenimento della pandemia non ha impedito lo svolgimento delle attività professionali ad istanza dei collaboratori.
Lo studio si avvaleva dell'attività professionale quanto meno dell'avv. Tes_1 così come è emerso dall'istruttoria e per quanto è dato estrapolare dagli estratti conto (cfr. in allegato al n. 96), ove si ricavano pagamenti a scadenza mensili in favore del detto professionista.
Spetta, invece, il rimborso dei costi sostenuti per il rimessaggio e per l'assicurazione della barca, benché limitato al periodo di invalidità temporanea totale, in cui deve assumersi che l'attore fosse nella impossibilità di svolgere qualsivoglia attività ludica a cagione delle lesioni subite (cfr. CTU,) per complessivi €. 65,00 (€. 58 risultante dalla divisione dell'importo di €. 700 per dodici mensilità ed €. 7 risultante dalla divisione dell'importo di €. 84 per dodici mensilità).
La cifra complessivamente dovuta è, quindi pari ad €. 20.252,44, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo.
Le spese di lite in favore di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n.
147 del 13.8.2022 prendendo a riferimento il valore della causa da €.. 5.201 ad €.. 26.000,00”- tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputandum -nello scaglione "complessità media", con la maggiorazione del 30% data la presenza di più convenuti, mentre vengono compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:
1.- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna Controparte_1
[...] in persona del l.r. p.t., al risarcimento in favor della somma di €. 20.252,44, oltre interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo;
Controparte_1 in persona del l.r. p.t., alla 2.- condanna e liquida per le varie fasi rifusione dell processuali in €. 6.600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A, per compenso ed €. 807,00 per spese;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
[...] in persona del l.r. p.t. 4.- compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 12.4.2025
Trattasi di controversia ex art. 59 lett. D) D.P..R. 131 del 1986.
Il giudice
Stefania Iannaccone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr.ssa Stefania Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39831 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1 avvocato procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso proprio studio n Roma, via F. A. Gualterio, 70.
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del 1.r.p.t. elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA), via Ottaviano, 215, presso lo studio dell'avv. Micaela Ottomano che la rappresenta e difende con procura generale alle liti per atto del 10/06/2020, notar Persona 1 rep. 99388, raccolta n. 17609.
,
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
[...]
Controparte_2
i in Roma, via Lorenzo il
Magnifico n. 110 presso lo studio dell'Avv. Marco Livi che li rappresenta e difende con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale del 19.12.2024 per parte attrice: accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa è 66
avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Sig.ra Controparte_3
[...] mentre la stessa era alla guida dell'aut
13GT di proprietà del Sig. Controparte 2 ; condannare, per l'effetto (in applicazione della disciplina dell'indennizzo diretto), la sola [...]
Controparte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarci
,
tutti i conseguenti danni subiti (alla moto + fermo tecnico + svalutazione commerciale della moto + danni fisici + danno lavorativo specifico/lucro cessante + danno emergente per le spese fisse del proprio studio legale inutilizzato nel periodo Giu-Set 2020 + danno da perdita di clientela e di avviamento professionale + danno da vacanza rovinata + danno per spesa di rimessaggio e assicurazione barca non utilizzata + spese mediche, radiologiche e fisioterapiche/ riabilitative sostenute) che si quantifica in complessivi ulteriori (già detratto l'acconto di Euro 175,00 ricevuto) Euro 75.000,00
(settantacinquemila/00), o a quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
condannare la sola Controparte_4 in persona del legale onorari del presente rapp.te pro tempore, alla ref giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge" Controparte 1 :"in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione, per rare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda ex a attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 145 e 148 D. Lgs n. 209/05; dichiarata cessata la materia del contendere, per carenza di interesse ad agire dell'istante, in quanto l'offerta stragiudiziale formulata dalla Compagnia è del tutto satisfattiva delle avverse pretese, essendo congrua;
rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda, non provata e carente sotto il profilo eziologico;
rigettare la richiesta per tutte le voci di danni indicate, poiché infondata e non provata;
in via subordinata, dichiarare comunque la concorsuale responsabilità delle parti, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, ex art. 100 c.p.c.; condannare parte istante alla refusione delle spese e dei compensi di lite;
rigettare, ad ogni modo, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con riduzione altresì del quantum richiesto":
CP 2per i convenuti CP 2 e "respingere la domanda di accertamento attorea perché infondata così in fatto come in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in giudizio: Controparte_2 Controparte_3
,
- nella rispe O
[...] ttura Toyota Yaris Hybrid Tg. EY213GT e [...] in persona del l.r.p.t., quale assicuratrice del proprio CP 1 dendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 10.06.2020. Asseriva che il giorno 10.06.2020, alle ore 10.15 ca., percorreva, alla guida del motociclo Piaggio Liberty 150, tg. DP75690, via
Seggiano, con direzione piazza Civitello Paganico, allorquando la vettura, nel ripartire dopo una sosta in doppia fila, all'altezza del civico 67, eseguiva una inversione di marcia vietata in quel tratto di strada e invadeva la propria corsia, andando ad impattare contro il motoveicolo.
A seguito dell'impatto, subiva lesioni personali che rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “S. Andrea” ove gli veniva diagnosticata "frattura scomposta della clavicola dx"; ivi ricoverato, con prognosi di gg.30.
Il motoveicolo di proprietà subiva ingenti danni, tali da rendere antieconomica la riparazione, considerato che all'epoca del sinistro aveva un valore commerciale di €. 1.400,00.
A cagione delle lesioni riportate e del lungo periodo di convalescenza, nonché del tempo necessario ad eseguire le cure e le terapie prescrittegli, era impossibilitato a svolgere la professione di avvocato.
Lamentava, pertanto, danni per lucro cessante, attestati dai minori introiti rispetto all'anno precedente e dalla mancata emissione di fatture per il trimestre successivo al verificarsi dell'evento lesivo.
Denunciava, inoltre, ulteriori danni riferibili ai costi sostenuti per le spese di locazione dello studio legale, inutilizzato durante il periodo di malattia, per il canone cellulare, telefono fisso, luce e Per_2 ello studio legale. Dopo il sinistro, a causa della lenta ripresa ività libero professionale, perdeva molti clienti, e registrava una diminuzione dei propri incassi di circa €. 45.000,00. Lamentava, altresì, danni da vacanza rovinata, per non essere potuto andare nella propria casa al mare, per non aver potuto praticare lo sport acquatico preferito, a causa della lunga convalescenza ed ulteriori danni economici, per aver dovuto sostenere i costi di rimessaggio in mare e di assicurazione della propria barca.
Nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, la CP 5
[...] compulsata in sede di indennizzo diretto, aveva liq per i danni subiti dal veicolo;
somma trattenuta in acconto sul maggiore avere. Si costituiva in giudizio Controparte_1 in persona del
1.r.p.t., la quale, nel contestare la fondatezza della domanda attorea, ricostruiva una diversa dinamica del sinistro.
Asseriva che la autovettura stava percorrendo, nella propria corsia di marcia via Seggiano, con direzione via Cavriglia, allorquando, giunta all'altezza del civico 40, veniva colpita, sullo specchietto laterale sinistro, dal motoveicolo che rientrava in corsia di marcia dopo aver oltrepassato la doppia striscia longitudinale continua;
in conseguenza dell'urto l'attore rovinava in terra.
Dava atto di aver versato, prima dell'introduzione del giudizio e per mero spirito conciliativo, la cifra di €. 175,00, per i danni a cose,
e la somma di €. 3.900,00, per le lesioni fisiche, sulla scorta delle indicazioni fornite dai propri consulenti. Contestava la pretesa risarcitoria, ritenuta abnorme quanto alla quantificazione delle lesioni fisiche ed infondata per la richiesta di danno da lucro cessante, dovendo il calo di introiti imputarsi alla contrazione delle attività e delle professioni conseguenti al regime di restrizioni imposto dalla normativa emergenziale per la gestione della pandemia da Covid 19. Deduceva, pertanto, che l'attore - a cui era stata riconosciuta una pari responsabilità per la causazione del sinistro era già stato risarcito per tutti i danni subiti ed insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ad agire.
e CP 2Si costituivano in giudizio Controparte_2
Controparte_2 i quali riproducevano la stessa dinamica enuta assicurazione, rappresentando che il motoveicolo nel rientrare nella corsia di marcia, dopo aver superato la doppia striscia longitudinale, andava ad impattare sul lato sinistro della vettura, che stava circolando al centro della corsia, a velocità moderata.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2021, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.
Con le memorie istruttorie 2° termine l'attore dava atto di aver ricevuto l'ulteriore importo di €. 3.900,00 (cfr. in allegato al n. 91)
Con provvedimento del 28.4.2022 veniva ammesso
l'interrogatorio formale della convenuta, Controparte_2 che veniva reso all'udienza del 16.9.2022.
[…] ordinanza datata 20.9.2022, veniva disposto il libero interrogatorio dell'attore e dei convenuti. Con provvedimento dell' 8.2.2023, veniva nominato CTU medico legale.
Con ordinanza del 19.2.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.1.2024, veniva ammessa la prova testimoniale del teste indicato da parte attrice. All'udienza del 12.7.2024 si dava seguito all'incombente istruttorio.
Con ordinanza del 17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti esposti a seguire.
L'esame del compendio probatorio supporta la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta dall'attore.
Significativa, in tale direzione, la testimonianza resa da Tes 1
[...] che, con chiarezza e senza incorrere mai in contraddizione, ha precisato il tratto di strada ove si trovava l'autovettura condotta dalla convenuta, subitaneamente al verificarsi del sinistro, precisando che l'auto era ferma trasversalmente alla carreggiata (“con la parte anteriore dell'autovettura a cavallo (trasversalmente) della linea di mezzeria". cfr. verbale udienza del 12.7.2024).
Orbene, quanto descritto dal teste risulta dirimente, tenuto conto che gli stessi agenti verbalizzanti hanno dato atto che i veicoli coinvolti nel sinistro "erano stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento" (cfr. pag. 2 relazione di incidente stradale- in all.al n.1), per cui nulla è dato ricavare aliunde.
Si osserva, inoltre, che alla chiarezza e persuasività delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di libero interrogatorio - a cui ha fatto eco eguale efficace spiegazione resa dal teste si èopposta
- la esitante ed incerta rappresentazione dei fatti ad opera della conducente dell'autovettura ("mi sembra che fosse quella" "non mi ricordo, non so vedere determinate cose" "guidavo io la macchina, ma non so come si chiama di preciso la vettura. Non sono pratica di motor?" "la macchina che guidavo era di colore grigio" "Mi sembra di ricordare che ero presente quando è arrivata la polizia municipale. Non mi ricordo se ho rilasciato dichiarazioni alla polizia" cfr. dichiarazioni rese rispettivamente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 16.9.2022 e in sede di libero interrogatorio all'udienza del 26.1.2023).
Quanto all'entità del danno biologico subito, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica, a firma del dott. Persona 3
L'elaborato peritale risulta, invero, tratto a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione.
Il CTU ha stimato che le lesioni causalmente collegate al sinistro hanno determinato una inabilità temporanea totale di giorni 30, una inabilità temporanea, relativa in giorni 60, al 50%. Ha inoltre ravvisato la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del 6%.
Vertendosi in materia di danno biologico per lesioni di lieve entità conseguenti a sinistro stradale (art. 139 codice delle assicurazioni), trova applicazione il criterio di liquidazione stabilito con D.M. 16.7.2024.
Pertanto, considerata l'età dell'attore all'epoca del sinistro (anni
55), debbono essere liquidate a titolo di risarcimento del danno €
7.488,41 per l'invalidità permanente;
€. 1.657,20 per l'invalidità temporanea totale ed €. 1.657,20 per l' invalidità temporanea parziale.
Oltre alla lesione dell'integrità psico-fisica nella componente dinamico relazionale, deve essere risarcita anche la sofferenza interiore patita dall'attore in conseguenza della lesione, pregiudizio sostanziante il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo).
Quanto alla liquidazione della componente morale soggettiva
("..nella valutazione del danno alla persona da lesione alla salute, ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal soggetto nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso) quanto quelle incidenti sul piano dinamico relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da se- cfr. Cass. sentenza n.
2788/2019), trova diretta applicazione l' art. 139 comma 3°, del codice delle assicurazioni.
Pertanto, la somma già rivalutata all' attualità, pari ad €.
10.802,81, viene - con riferimento al parametro legale determinato nella misura massima del 20% aumentata della somma di €.
2.160,56, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale.
Alla cifra di €. 12.963,37 deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (giugno 2020) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass.Sez. Un.1712\95, Cass, n. 10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti
(da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio". A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento dovuto all'epoca del sinistro: €. 8.158,19 e valore attuale:
€. 12.963,37), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato del 2% (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane).
Deve perciò riconoscersi a tale titolo, in via equitativa, l'ulteriore somma di €. 1.056,07.
All'importo di €. 14.019,44 deve essere aggiunta la somma di €.
9.768,00, per le spese mediche riconosciute congrue dal CTU;
trattandosi di spese frazionate e sostenute nel tempo dall'attore, la rivalutazione e gli interessi a ristoro del ritardato pagamento possono essere equitativamente liquidate, ex art. 1226 c.c., in euro 10.100,00 alla data attuale.
Alla cifra di €. 23.787,44 va sottratta la somma di €. 3.900,00, già corrisposta dalla compagnia di assicurazione, per residui €. 19.887,44.
Circa i danni riportati dal veicolo di proprietà attorea, la mancata produzione in giudizio di preventivi o fatture di spesa, non consente di verificare l'antieconomicità della riparazione.
Né, invero, vi è prova della avvenuta rottamazione di esso.
Non può essere, infine, riconosciuto alcun risarcimento per il lamentato pregiudizio da fermo tecnico, in mancanza di prova dell'asserito danno ("il risarcimento del danno derivante da fermo tecnico non
è sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessità di esplicita prova, che attiene sia al profilo della inutilizzabilità del mezzo per tutti i giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia al profilo della necessità del proprietario di servirsene, così che, dalla sua mancata utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi”- cfr- Cass. sent. n. 27389/2022).
Sicché, in difetto di ulteriori elementi, verificata la descrizione dei danni subiti dal ciclomotore (cfr. pag.
1 - relazione di incidente stradale redatta dagli Agenti della Polizia Municipale) e tenuto conto della valutazione peritale (cfr. - in allegato al n. 2) e dell'importo già liquidato in misura ridotta (€. 175,00), si stima opportuno riconoscere a tale titolo ulteriori €. 300,00.
La domanda di risarcimento per lucro cessante non risulta, invece, corredata da sufficiente prova.
L'attore ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi riferita all'anno
2019 (cfr. modello unico 2020 - in all. al n. 56) e le dichiarazioni IVA dei primi due trimestri dell'anno 2020 (cfr. in all. ai nr. 57 e 58); documentazione insufficiente che non consente al decidente di procedere ad una valutazione probabilistica della rassegnata perdita economica e che, in ogni caso, non permette di elidere quanto disposto dall'art. 137 d.lgs. 209 del 2005, che pretende un confronto tra quanto percepito in uno dei tre anni antecedenti il sinistro e quanto ricavato nell'anno fiscale del sinistro (dichiarazione 2021).
Al netto della efficacia probatoria privilegiata da attribuirsi alle dichiarazioni dei redditi, ove depositate (cfr. Cass. n. 16506/2018), non può certo soprassedersi dall'incisiva flessione dei ricavi notoriamente imputabile al blocco delle attività professionali e al severo regime di restrizioni imposto dal regime emergenziale. conseguente alla pandemia da Covid 19.
Del pari indeterminabile il lamentato danno per perdita di clientela, non potendosi ricorrere alla liquidazione equitativa di un pregiudizio, che invero non risulta nemmeno certo nella sua esistenza ontologica (arg. ex art. 1226 c.c.).
Deve essere, altresì, disattesa la richiesta di rimborso delle spese fisse di studio, quali canone di locazione, spese del cellulare di studio, utenze e Tari, in quanto da alcun elemento si ricava che a prescindere dal breve periodo di ITA/ITP - l'attore non abbia potuto far uso dello studio e di tutti gli ulteriori mezzi di esercizio della professione come sopra citati.
La dedotta circostanza che egli non abbia potuto svolgere la propria attività al netto di tutto quanto osservato in ordine alla
-
flessione della richiesta di servizi professionali durante l'ampio periodo di contenimento della pandemia non ha impedito lo svolgimento delle attività professionali ad istanza dei collaboratori.
Lo studio si avvaleva dell'attività professionale quanto meno dell'avv. Tes_1 così come è emerso dall'istruttoria e per quanto è dato estrapolare dagli estratti conto (cfr. in allegato al n. 96), ove si ricavano pagamenti a scadenza mensili in favore del detto professionista.
Spetta, invece, il rimborso dei costi sostenuti per il rimessaggio e per l'assicurazione della barca, benché limitato al periodo di invalidità temporanea totale, in cui deve assumersi che l'attore fosse nella impossibilità di svolgere qualsivoglia attività ludica a cagione delle lesioni subite (cfr. CTU,) per complessivi €. 65,00 (€. 58 risultante dalla divisione dell'importo di €. 700 per dodici mensilità ed €. 7 risultante dalla divisione dell'importo di €. 84 per dodici mensilità).
La cifra complessivamente dovuta è, quindi pari ad €. 20.252,44, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo.
Le spese di lite in favore di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n.
147 del 13.8.2022 prendendo a riferimento il valore della causa da €.. 5.201 ad €.. 26.000,00”- tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputandum -nello scaglione "complessità media", con la maggiorazione del 30% data la presenza di più convenuti, mentre vengono compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:
1.- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna Controparte_1
[...] in persona del l.r. p.t., al risarcimento in favor della somma di €. 20.252,44, oltre interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo;
Controparte_1 in persona del l.r. p.t., alla 2.- condanna e liquida per le varie fasi rifusione dell processuali in €. 6.600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A, per compenso ed €. 807,00 per spese;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
[...] in persona del l.r. p.t. 4.- compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 12.4.2025
Trattasi di controversia ex art. 59 lett. D) D.P..R. 131 del 1986.
Il giudice
Stefania Iannaccone