Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 121
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché la cartella di pagamento è stata notificata dopo la scadenza del termine quinquennale, anche considerando la validità della notifica dell'avviso di accertamento. È stata altresì esclusa l'applicabilità della proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, in quanto il ruolo era stato affidato all'Agente della Riscossione in data successiva al 31 dicembre 2021.

  • Altro
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

  • Altro
    Nullità della notifica dell'avviso di accertamento

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 121
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo