CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galati Mamertino - Via Roma 98070 Galati Mamertino ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230034617519000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in data 18/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520230034617519000, notificatagli in data 20/03/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 589,88 a titolo di TARI per l'anno 2015, oltre sanzioni e interessi, sulla base del ruolo n. 2023/004793 reso esecutivo in data 13/10/2023 dal Comune di Galati
Mamertino.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, deducendo il decorso di oltre cinque anni tra la data di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 10141 del 06/11/2018, notificato il 21/02/2019)
e la data di notifica della cartella di pagamento (20/03/2025). In via subordinata, ha lamentato la mancata notifica degli atti presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Galati Mamertino, con memoria depositata in data 08/11/2025, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ente ha sostenuto la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 21/02/2019 (all. 3 alla memoria di costituzione) e l'insussistenza della prescrizione in virtù dell'applicazione della normativa emergenziale Covid-19 (art. 68,
D.L. n. 18/2020), che avrebbe prorogato i termini. In via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'eventuale prescrizione addebitabile ad esclusiva responsabilità dell'Agente della Riscossione per tardiva notifica della cartella, pur avendo ricevuto i ruoli in data 04/10/2023 (all. 4 alla memoria di costituzione).
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi attinenti al merito della pretesa e alla regolarità degli atti presupposti, di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Con memoria illustrativa depositata in data 12/12/2025, parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, eccependo altresì la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 2019, in quanto eseguita a persona diversa dal destinatario senza la prova dell'invio della prescritta raccomandata informativa, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10012/2021. Ha inoltre contestato l'applicabilità della proroga dei termini Covid-19, citando la sentenza di questa Corte n. 5136/2024, poiché il carico era stato affidato all'Agente della Riscossione nel 2023, e quindi al di fuori del periodo previsto dalla norma.
All'udienza pubblica del 12/12/2025, svoltasi in modalità da remoto, il difensore di parte ricorrente si è riportato ai propri atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi. I resistenti non sono comparsi. La causa è stata quindi posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia può essere decisa in applicazione del principio della "ragione più liquida", che consente di esaminare il motivo di gravame che appare di più agevole e rapida soluzione, con assorbimento delle altre censure.
Nel caso di specie, risulta fondata e assorbente l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata.
Il credito in questione attiene alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015. Com'è noto, per i tributi locali che, come la TARI, sono dovuti in base a dichiarazione e liquidati periodicamente, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
L'Ente impositore resistente ha prodotto l'avviso di accertamento n. 10141/2018, asserendo di averlo notificato in data 21/02/2019. Anche a voler considerare tale notifica come validamente interruttiva della prescrizione (nonostante le specifiche contestazioni del ricorrente sulla sua ritualità, che per il principio della ragione più liquida non occorre esaminare), un nuovo termine quinquennale ha iniziato a decorrere da tale data, con scadenza al 21/02/2024.
La cartella di pagamento opposta è stata notificata al contribuente solo in data 20/03/2025, ovvero quando il termine quinquennale di prescrizione era già ampiamente decorso.
Infondata è la tesi del Comune di Galati Mamertino circa l'applicabilità della proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale Covid-19. In particolare, l'art. 68, comma 4-bis, del D.
L. n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 27/2020) ha disposto una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo di sospensione (dall'8 marzo
2020) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021.
Come correttamente eccepito dal ricorrente e confermato da un recente e condivisibile orientamento di questa stessa Corte (cfr. CGT I grado Messina, Sez. 5, sent. n. 5136/2024 del 14/10/2024), tale norma si applica esclusivamente ai carichi affidati per la riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Nel caso in esame, il ruolo n. 2023/004793 è stato reso esecutivo in data 13/10/2023 e consegnato all'Agente della Riscossione in data successiva, come si evince dalla stessa cartella di pagamento e dalla comunicazione ADER del 9 ottobre 2023. Tale affidamento è, pertanto, avvenuto ben oltre il termine finale del 31 dicembre 2021, rendendo inapplicabile la proroga invocata.
Ne consegue che, al momento della notifica della cartella di pagamento, il diritto di credito del Comune era irrimediabilmente estinto per prescrizione.
La doglianza del Comune circa l'eventuale responsabilità dell'Agente della Riscossione per il ritardo nella notifica attiene a profili interni al rapporto tra Ente creditore e concessionario, che non possono pregiudicare la posizione del contribuente e che, eventualmente, potranno essere fatti valere nelle sedi opportune.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico dei resistenti in solido e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Galati Mamertino e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario,
Dott. Difensore_1.
Così deciso in Messina, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
IC NT
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galati Mamertino - Via Roma 98070 Galati Mamertino ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230034617519000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in data 18/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520230034617519000, notificatagli in data 20/03/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 589,88 a titolo di TARI per l'anno 2015, oltre sanzioni e interessi, sulla base del ruolo n. 2023/004793 reso esecutivo in data 13/10/2023 dal Comune di Galati
Mamertino.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, deducendo il decorso di oltre cinque anni tra la data di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 10141 del 06/11/2018, notificato il 21/02/2019)
e la data di notifica della cartella di pagamento (20/03/2025). In via subordinata, ha lamentato la mancata notifica degli atti presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Galati Mamertino, con memoria depositata in data 08/11/2025, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ente ha sostenuto la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 21/02/2019 (all. 3 alla memoria di costituzione) e l'insussistenza della prescrizione in virtù dell'applicazione della normativa emergenziale Covid-19 (art. 68,
D.L. n. 18/2020), che avrebbe prorogato i termini. In via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'eventuale prescrizione addebitabile ad esclusiva responsabilità dell'Agente della Riscossione per tardiva notifica della cartella, pur avendo ricevuto i ruoli in data 04/10/2023 (all. 4 alla memoria di costituzione).
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi attinenti al merito della pretesa e alla regolarità degli atti presupposti, di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Con memoria illustrativa depositata in data 12/12/2025, parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, eccependo altresì la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 2019, in quanto eseguita a persona diversa dal destinatario senza la prova dell'invio della prescritta raccomandata informativa, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10012/2021. Ha inoltre contestato l'applicabilità della proroga dei termini Covid-19, citando la sentenza di questa Corte n. 5136/2024, poiché il carico era stato affidato all'Agente della Riscossione nel 2023, e quindi al di fuori del periodo previsto dalla norma.
All'udienza pubblica del 12/12/2025, svoltasi in modalità da remoto, il difensore di parte ricorrente si è riportato ai propri atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi. I resistenti non sono comparsi. La causa è stata quindi posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia può essere decisa in applicazione del principio della "ragione più liquida", che consente di esaminare il motivo di gravame che appare di più agevole e rapida soluzione, con assorbimento delle altre censure.
Nel caso di specie, risulta fondata e assorbente l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata.
Il credito in questione attiene alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015. Com'è noto, per i tributi locali che, come la TARI, sono dovuti in base a dichiarazione e liquidati periodicamente, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
L'Ente impositore resistente ha prodotto l'avviso di accertamento n. 10141/2018, asserendo di averlo notificato in data 21/02/2019. Anche a voler considerare tale notifica come validamente interruttiva della prescrizione (nonostante le specifiche contestazioni del ricorrente sulla sua ritualità, che per il principio della ragione più liquida non occorre esaminare), un nuovo termine quinquennale ha iniziato a decorrere da tale data, con scadenza al 21/02/2024.
La cartella di pagamento opposta è stata notificata al contribuente solo in data 20/03/2025, ovvero quando il termine quinquennale di prescrizione era già ampiamente decorso.
Infondata è la tesi del Comune di Galati Mamertino circa l'applicabilità della proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale Covid-19. In particolare, l'art. 68, comma 4-bis, del D.
L. n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 27/2020) ha disposto una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo di sospensione (dall'8 marzo
2020) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021.
Come correttamente eccepito dal ricorrente e confermato da un recente e condivisibile orientamento di questa stessa Corte (cfr. CGT I grado Messina, Sez. 5, sent. n. 5136/2024 del 14/10/2024), tale norma si applica esclusivamente ai carichi affidati per la riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Nel caso in esame, il ruolo n. 2023/004793 è stato reso esecutivo in data 13/10/2023 e consegnato all'Agente della Riscossione in data successiva, come si evince dalla stessa cartella di pagamento e dalla comunicazione ADER del 9 ottobre 2023. Tale affidamento è, pertanto, avvenuto ben oltre il termine finale del 31 dicembre 2021, rendendo inapplicabile la proroga invocata.
Ne consegue che, al momento della notifica della cartella di pagamento, il diritto di credito del Comune era irrimediabilmente estinto per prescrizione.
La doglianza del Comune circa l'eventuale responsabilità dell'Agente della Riscossione per il ritardo nella notifica attiene a profili interni al rapporto tra Ente creditore e concessionario, che non possono pregiudicare la posizione del contribuente e che, eventualmente, potranno essere fatti valere nelle sedi opportune.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico dei resistenti in solido e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Galati Mamertino e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario,
Dott. Difensore_1.
Così deciso in Messina, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
IC NT