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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2015/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via G. Munno, 6 70043 Monopoli BA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1728 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026 Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 24.9.2025, l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati ex art. 86 DPR 602/1973, n.
1728/2025, emesso dal comune di Monopoli (BA) in data 15.4.2025 e notificato a mezzo raccomandata postale in data 6.6.2025, relativo all'autovettura Società_1, targata Targa_1
Targa_1, derivante dal mancato pagamento dell'Imposta Municipale Unica – I.M.U. per l'anno d'imposta
2020, di complessivi €. 2.192,00
Con l'impugnazione, eccepiva:
1. L'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero dell'Avviso di accertamento esecutivo n.
2202158 emesso il 24.5.2022.
2. Nel merito, pur mantenendo ferma l'eccezione sub 1), ribadiva l'illegittimità della pretesa tributaria ai fini IMU per violazione dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, atteso che le unità immobiliari del ricorrente, in quanto inagibili, godevano dell'esenzione dal tributo nella misura del 50% della base imponibile, come da relazione tecnica asseverata e prodotta dal contribuente.
3. La carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000. Si costituiva in giudizio il Comune di Monopoli che concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Ribadiva, in dettaglio, la regolarità della notifica del propedeutico avviso di accertamento, effettuata in data 9.6.2022 a mani del portiere dello stabile di residenza del ricorrente. Precisava che, come evincibile dalla relata di notifica compilata dall'agente postale, si dava atto altresì dell'invio della raccomandata informativa. Nel merito, contestava l'eccezione del ricorrente, affermando che il provvedimento impugnato, allegato alle controdeduzioni, aveva già tenuto conto della riduzione del
50% della base imponile, attesa l'inagibilità degli immobili come attestata dal tecnico della parte ricorrente.
In data 7.1.2026 la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative con cui, sulla base della documentazione prodotta da controparte, ribadiva l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, poiché effettuata dall'agente postale nelle mani del portiere senza fornire la prova che il destinatario, i suoi familiari o altre persone abitualmente preposte alla ricezione delle notifiche fossero stati previamente rintracciati. Inoltre, l'agente postale non aveva specificato quali fossero state le modalità di accertamento dell'identità del portiere, in violazione dell'art. 139 c.p.c. Nella medesima sede, stigmatizzava l'assenza di prova circa la ricezione, da parte del ricorrente, della raccomandata informativa. Ribadiva le eccezioni già sollevate con il ricorso introduttivo e insisteva, infine, con la richiesta di condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Anche il Comune di Monopoli depositava memorie illustrative con cui ribadiva la legittimità del proprio operato, richiamando alcune sentenze della Suprema Corte che avevano ritenuto non necessario, in caso di notifica di atti tributari a mezzo posta e in caso di irreperibilità relativa, l'inoltro della raccomandata informativa. Evidenziava, infine, che anche ulteriori atti indirizzati al contribuente
– quali il sollecito di pagamento del 26.06.2024 e il preavviso di fermo n. 1728/2025 – erano stati notificati con le medesime modalità senza che lo stesso avesse sollevato eccezioni in proposito.
All'odierna udienza, alla presenza della parte ricorrente, che si riportava alle proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e deve essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione sub 1) del ricorso introduttivo, relativa alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo.
Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, secondo cui una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass.
n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007,
Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, tanto perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, quanto in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Tanto premesso, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della Suprema Corte che - in tema di notifica della cartella di pagamento - nei casi di "irreperibilità cosiddetta relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, ritiene applicabile l'articolo 140 del cpc, in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del Dpr n. 602 del 1973 e dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600 del 1973. Di conseguenza, si ritiene necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cassazione civile sez. II, 2/12/2025, n. 31395; in senso conforme: Cassazione civile sez. trib., 16/12/2024, n.
32885).
Ne deriva, quale logica conseguenza e in senso aderente al caso concreto, che la nullità della notificazione di un avviso di accertamento, effettuata tramite consegna al portiere dello stabile senza attestazione del tentativo di consegna a persone preferenziali, si considera sanata se è dimostrata la ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione. Tale raccomandata segue il regolamento postale e non le norme specifiche delle notificazioni;
pertanto, la sua validità è assicurata dalla consegna al domicilio del destinatario e dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di chiunque sia rinvenuto dall'Banca_1, senza necessità di specificare la qualità o la relazione del firmatario con il destinatario.
(Cassazione civile sez. III, 4/02/2025, n. 2782; in senso conforme: Cassazione civile sez. trib.,
18/08/2022, n. 24899).
Per tali ragioni, non essendovi prova della ricezione della raccomandata informativa del presupposto avviso di accertamento da parte del contribuente, che pertanto deve essere annullato, anche l'atto conseguenziale, ovvero il preavviso di fermo, subisce la medesima sorte.
Né può assumere rilievo alcuno la circostanza dell'avvenuta notifica, con le medesime modalità, ovvero a mani del portiere come evincibile dalle firme apposte sulle relate di notifica, del precedente sollecito di pagamento del 26.06.2024, in quanto atto non avente immediata efficacia impositiva e come tale non necessariamente impugnabile.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2202158 del 24.5.2022 e del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 1728/2025 del 15.4.2025. Sussistono invero giusti motivi per compensare le spese, in particolare rappresentati dal non sempre univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione di diritto oggetto della presente controversia.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026. Il giudice monocratico
AR NA EL
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2015/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via G. Munno, 6 70043 Monopoli BA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1728 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026 Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 24.9.2025, l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati ex art. 86 DPR 602/1973, n.
1728/2025, emesso dal comune di Monopoli (BA) in data 15.4.2025 e notificato a mezzo raccomandata postale in data 6.6.2025, relativo all'autovettura Società_1, targata Targa_1
Targa_1, derivante dal mancato pagamento dell'Imposta Municipale Unica – I.M.U. per l'anno d'imposta
2020, di complessivi €. 2.192,00
Con l'impugnazione, eccepiva:
1. L'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero dell'Avviso di accertamento esecutivo n.
2202158 emesso il 24.5.2022.
2. Nel merito, pur mantenendo ferma l'eccezione sub 1), ribadiva l'illegittimità della pretesa tributaria ai fini IMU per violazione dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, atteso che le unità immobiliari del ricorrente, in quanto inagibili, godevano dell'esenzione dal tributo nella misura del 50% della base imponibile, come da relazione tecnica asseverata e prodotta dal contribuente.
3. La carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000. Si costituiva in giudizio il Comune di Monopoli che concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Ribadiva, in dettaglio, la regolarità della notifica del propedeutico avviso di accertamento, effettuata in data 9.6.2022 a mani del portiere dello stabile di residenza del ricorrente. Precisava che, come evincibile dalla relata di notifica compilata dall'agente postale, si dava atto altresì dell'invio della raccomandata informativa. Nel merito, contestava l'eccezione del ricorrente, affermando che il provvedimento impugnato, allegato alle controdeduzioni, aveva già tenuto conto della riduzione del
50% della base imponile, attesa l'inagibilità degli immobili come attestata dal tecnico della parte ricorrente.
In data 7.1.2026 la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative con cui, sulla base della documentazione prodotta da controparte, ribadiva l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, poiché effettuata dall'agente postale nelle mani del portiere senza fornire la prova che il destinatario, i suoi familiari o altre persone abitualmente preposte alla ricezione delle notifiche fossero stati previamente rintracciati. Inoltre, l'agente postale non aveva specificato quali fossero state le modalità di accertamento dell'identità del portiere, in violazione dell'art. 139 c.p.c. Nella medesima sede, stigmatizzava l'assenza di prova circa la ricezione, da parte del ricorrente, della raccomandata informativa. Ribadiva le eccezioni già sollevate con il ricorso introduttivo e insisteva, infine, con la richiesta di condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Anche il Comune di Monopoli depositava memorie illustrative con cui ribadiva la legittimità del proprio operato, richiamando alcune sentenze della Suprema Corte che avevano ritenuto non necessario, in caso di notifica di atti tributari a mezzo posta e in caso di irreperibilità relativa, l'inoltro della raccomandata informativa. Evidenziava, infine, che anche ulteriori atti indirizzati al contribuente
– quali il sollecito di pagamento del 26.06.2024 e il preavviso di fermo n. 1728/2025 – erano stati notificati con le medesime modalità senza che lo stesso avesse sollevato eccezioni in proposito.
All'odierna udienza, alla presenza della parte ricorrente, che si riportava alle proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e deve essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione sub 1) del ricorso introduttivo, relativa alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo.
Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, secondo cui una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass.
n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007,
Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, tanto perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, quanto in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Tanto premesso, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della Suprema Corte che - in tema di notifica della cartella di pagamento - nei casi di "irreperibilità cosiddetta relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, ritiene applicabile l'articolo 140 del cpc, in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del Dpr n. 602 del 1973 e dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600 del 1973. Di conseguenza, si ritiene necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cassazione civile sez. II, 2/12/2025, n. 31395; in senso conforme: Cassazione civile sez. trib., 16/12/2024, n.
32885).
Ne deriva, quale logica conseguenza e in senso aderente al caso concreto, che la nullità della notificazione di un avviso di accertamento, effettuata tramite consegna al portiere dello stabile senza attestazione del tentativo di consegna a persone preferenziali, si considera sanata se è dimostrata la ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione. Tale raccomandata segue il regolamento postale e non le norme specifiche delle notificazioni;
pertanto, la sua validità è assicurata dalla consegna al domicilio del destinatario e dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di chiunque sia rinvenuto dall'Banca_1, senza necessità di specificare la qualità o la relazione del firmatario con il destinatario.
(Cassazione civile sez. III, 4/02/2025, n. 2782; in senso conforme: Cassazione civile sez. trib.,
18/08/2022, n. 24899).
Per tali ragioni, non essendovi prova della ricezione della raccomandata informativa del presupposto avviso di accertamento da parte del contribuente, che pertanto deve essere annullato, anche l'atto conseguenziale, ovvero il preavviso di fermo, subisce la medesima sorte.
Né può assumere rilievo alcuno la circostanza dell'avvenuta notifica, con le medesime modalità, ovvero a mani del portiere come evincibile dalle firme apposte sulle relate di notifica, del precedente sollecito di pagamento del 26.06.2024, in quanto atto non avente immediata efficacia impositiva e come tale non necessariamente impugnabile.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2202158 del 24.5.2022 e del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 1728/2025 del 15.4.2025. Sussistono invero giusti motivi per compensare le spese, in particolare rappresentati dal non sempre univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione di diritto oggetto della presente controversia.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026. Il giudice monocratico
AR NA EL