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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAIO IGINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5980/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 9268/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_2, difeso da se stesso, ha proposto ricorso ex artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza alla sentenza n. 9268/2025 pronunciata dalla CGT di Roma, avverso la quale è pendente appello. In particolare, il ricorrente evidenzia che con la suddetta sentenza il giudice di primo grado ha condannato l'Agenzia dell'entrate al rimborso dell'importo di euro 200,00, corrisposto dal contribuente quale imposta di registro sull'ordinanza 11988/2020, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge;
tuttavia, a fronte di un credito quantificato dal ricorrente complessivamente in euro 545,39, l'Agenzia delle entrate aveva corrisposto l'importo di euro 208,00 e, pertanto, il contribuente chiedeva l'ottemperanza alla sentenza per la residua somma di euro 337,39.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'adozione di ogni atto e/o provvedimento ritenuto opportuno e necessario all'ottemperanza completa della sentenza. Con vittoria di spese e onorari.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, dichiarando di aver provveduto a riconoscere al ricorrente l'importo di euro 1.080,00, comprensivo delle somme dovute a titolo di rimborso dell'imposta di registro sull'ordinanza n. 11988/2020; e di avere già provveduto al rimborso della somma di euro 208,00 a titolo di spese legali. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
Il contribuente ha controdedotto che l'importo di euro 1.080,00 era stato pagato senza fornire alcuna delucidazione e che, pertanto, non era possibile comprendere se fosse stato rimborsata anche l'imposta oggetto della sentenza 9268/2025. Ha chiesto, pertanto, che sia ordinato all'Agenzia di depositare i conteggi relativi al pagamento eseguito;
in ogni caso, ha insistito per il riconoscimento della residua somma di euro 128,18, oltre spese e competenze del presente procedimento.
All'udienza camerale del 20 gennaio 2026, è stato disposto un breve rinvio alla successiva udienza del 27 gennaio 2026, per consentire al contribuente di acquisire le delucidazioni richieste in relazione all'importo di euro 1.080,00 versato dall'Agenzia delle entrate.
L'Ade ha depositato tempestivamente una memoria nella quale ha chiarito la composizione delle somme accreditate in data 17 dicembre 2025 e si è opposta al riconoscimento della residua somma di euro
128,80, in quanto ritiene che le spese generali e il CUT debbano ritenersi ricomprese nell'importo di euro
200,00 liquidato dal giudice di primo grado, mentre l'importo di euro 56,00 richiesto a titolo di competenze successive, trova il suo titolo in un'intesa tra l'ordine degli avvocati di Roma e i presidenti di alcune
Sezioni del Tribunale di Roma, la cui portata non si estende al giudizio tributario.
Nell'udienza camerale del 27 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che nel documento denominato “dettaglio pagamento” depositato dall'Agenzia in data 7 gennaio 2026, è chiaramente indicato che l'importo di euro 1.000,00, è riferito al rimborso dell'imposta di registro relativa alle ordinanze oggetto del giudizio di primo grado, ivi inclusa l'ordinanza n. 11988/2020, oggetto dell'ottemperanza; si aggiungono euro 80,00 di interessi. Tanto
è stato poi ulteriormente ribadito nella memoria da ultimo depositata dall'Ade.
La richiesta relativa al rimborso delle spese di registro relativamente all'ordinanza n. 11988/2020 è stata, dunque, già soddisfatta dall'Agenzia delle entrate, sia pure successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese legali, si ricorda che il contribuente aveva già ricevuto l'ammontare di euro 208,00, di cui euro 200,00 riferiti alle spese di lite liquidate nella sentenza di cui si chiede l'esecuzione e euro 8,00 a titolo di Cpa al 4%.
Pertanto, secondo il ricorrente residua il credito di euro 128,80 così composto:
- Euro 9,21 a titolo di interessi sull'imposta da rimborsare;
- Euro 38,40 a titolo di spese generali al 15%
- Euro 30,00 a titolo di rimborso del CUT
- Euro 56,00 a titolo di competenze successive ex art.4 dm n.55/2014
- Euro 3,78 a titolo di differenza sulla Cpa.
La residua pretesa del ricorrente è parzialmente fondata: le somme richieste a titolo di spese generali e di
CUT sono dovute anche se il giudice di primo grado ha utilizzato l'espressione “liquidate in complessivi euro 200,00 oltre accessori di legge” , in quanto si tratta di accessori che seguono le spese legali. Come chiarito dai giudici di legittimità, se il provvedimento giudiziale di liquidazione non contiene una statuizione espressa in tema di spese generali o non ne è stata precisata la diversa percentuale, queste si considerano comunque dovute nella misura massima del 15%; l'eventuale riduzione dovrebbe essere oggetto di specifica motivazione;
inoltre, se il provvedimento giudiziale contiene la condanna alle spese senza alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la condanna è da intendersi estesa anche alla restituzione di tale somma (Cassazione, 11 luglio 2022,
n.21848). Conseguentemente, la CPA deve essere calcolata anche sulle spese generali con una differenza a favore del ricorrente pari a euro 1,5.
Quanto agli interessi richiesti sulla somma da rimborsare a titolo di imposta di registro, gli stessi sono già stati corrisposti nel dicembre 2025.
Infine, non possono essere riconosciute le cd. competenze successive. Al riguardo, si osserva che l'accordo depositato dalla parte risalente al 2017, è riferito alle competenze successive alla pubblicazione della sentenza in caso di notificazione dell'atto di precetto, mentre nell'ipotesi in considerazione la parte non ha avviato l'azione esecutiva, bensì ha presentato ricorso per l'ottemperanza.
Conclusivamente, il ricorso in ottemperanza va accolto parzialmente, nei limiti di euro 70,00. Le spese, compensate parzialmente in ossequio all'accoglimento parziale del ricorso, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e condanna l'amministrazione a provvedere al pagamento dell'importo di euro 70,00 (settanta/00), nel termine di legge. Le spese sono parzialmente compensate;
per la parte residua, pari ad euro 150,00, oltre accessori, sono poste a carico dell'amministrazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAIO IGINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5980/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 9268/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_2, difeso da se stesso, ha proposto ricorso ex artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza alla sentenza n. 9268/2025 pronunciata dalla CGT di Roma, avverso la quale è pendente appello. In particolare, il ricorrente evidenzia che con la suddetta sentenza il giudice di primo grado ha condannato l'Agenzia dell'entrate al rimborso dell'importo di euro 200,00, corrisposto dal contribuente quale imposta di registro sull'ordinanza 11988/2020, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge;
tuttavia, a fronte di un credito quantificato dal ricorrente complessivamente in euro 545,39, l'Agenzia delle entrate aveva corrisposto l'importo di euro 208,00 e, pertanto, il contribuente chiedeva l'ottemperanza alla sentenza per la residua somma di euro 337,39.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'adozione di ogni atto e/o provvedimento ritenuto opportuno e necessario all'ottemperanza completa della sentenza. Con vittoria di spese e onorari.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, dichiarando di aver provveduto a riconoscere al ricorrente l'importo di euro 1.080,00, comprensivo delle somme dovute a titolo di rimborso dell'imposta di registro sull'ordinanza n. 11988/2020; e di avere già provveduto al rimborso della somma di euro 208,00 a titolo di spese legali. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
Il contribuente ha controdedotto che l'importo di euro 1.080,00 era stato pagato senza fornire alcuna delucidazione e che, pertanto, non era possibile comprendere se fosse stato rimborsata anche l'imposta oggetto della sentenza 9268/2025. Ha chiesto, pertanto, che sia ordinato all'Agenzia di depositare i conteggi relativi al pagamento eseguito;
in ogni caso, ha insistito per il riconoscimento della residua somma di euro 128,18, oltre spese e competenze del presente procedimento.
All'udienza camerale del 20 gennaio 2026, è stato disposto un breve rinvio alla successiva udienza del 27 gennaio 2026, per consentire al contribuente di acquisire le delucidazioni richieste in relazione all'importo di euro 1.080,00 versato dall'Agenzia delle entrate.
L'Ade ha depositato tempestivamente una memoria nella quale ha chiarito la composizione delle somme accreditate in data 17 dicembre 2025 e si è opposta al riconoscimento della residua somma di euro
128,80, in quanto ritiene che le spese generali e il CUT debbano ritenersi ricomprese nell'importo di euro
200,00 liquidato dal giudice di primo grado, mentre l'importo di euro 56,00 richiesto a titolo di competenze successive, trova il suo titolo in un'intesa tra l'ordine degli avvocati di Roma e i presidenti di alcune
Sezioni del Tribunale di Roma, la cui portata non si estende al giudizio tributario.
Nell'udienza camerale del 27 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che nel documento denominato “dettaglio pagamento” depositato dall'Agenzia in data 7 gennaio 2026, è chiaramente indicato che l'importo di euro 1.000,00, è riferito al rimborso dell'imposta di registro relativa alle ordinanze oggetto del giudizio di primo grado, ivi inclusa l'ordinanza n. 11988/2020, oggetto dell'ottemperanza; si aggiungono euro 80,00 di interessi. Tanto
è stato poi ulteriormente ribadito nella memoria da ultimo depositata dall'Ade.
La richiesta relativa al rimborso delle spese di registro relativamente all'ordinanza n. 11988/2020 è stata, dunque, già soddisfatta dall'Agenzia delle entrate, sia pure successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese legali, si ricorda che il contribuente aveva già ricevuto l'ammontare di euro 208,00, di cui euro 200,00 riferiti alle spese di lite liquidate nella sentenza di cui si chiede l'esecuzione e euro 8,00 a titolo di Cpa al 4%.
Pertanto, secondo il ricorrente residua il credito di euro 128,80 così composto:
- Euro 9,21 a titolo di interessi sull'imposta da rimborsare;
- Euro 38,40 a titolo di spese generali al 15%
- Euro 30,00 a titolo di rimborso del CUT
- Euro 56,00 a titolo di competenze successive ex art.4 dm n.55/2014
- Euro 3,78 a titolo di differenza sulla Cpa.
La residua pretesa del ricorrente è parzialmente fondata: le somme richieste a titolo di spese generali e di
CUT sono dovute anche se il giudice di primo grado ha utilizzato l'espressione “liquidate in complessivi euro 200,00 oltre accessori di legge” , in quanto si tratta di accessori che seguono le spese legali. Come chiarito dai giudici di legittimità, se il provvedimento giudiziale di liquidazione non contiene una statuizione espressa in tema di spese generali o non ne è stata precisata la diversa percentuale, queste si considerano comunque dovute nella misura massima del 15%; l'eventuale riduzione dovrebbe essere oggetto di specifica motivazione;
inoltre, se il provvedimento giudiziale contiene la condanna alle spese senza alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la condanna è da intendersi estesa anche alla restituzione di tale somma (Cassazione, 11 luglio 2022,
n.21848). Conseguentemente, la CPA deve essere calcolata anche sulle spese generali con una differenza a favore del ricorrente pari a euro 1,5.
Quanto agli interessi richiesti sulla somma da rimborsare a titolo di imposta di registro, gli stessi sono già stati corrisposti nel dicembre 2025.
Infine, non possono essere riconosciute le cd. competenze successive. Al riguardo, si osserva che l'accordo depositato dalla parte risalente al 2017, è riferito alle competenze successive alla pubblicazione della sentenza in caso di notificazione dell'atto di precetto, mentre nell'ipotesi in considerazione la parte non ha avviato l'azione esecutiva, bensì ha presentato ricorso per l'ottemperanza.
Conclusivamente, il ricorso in ottemperanza va accolto parzialmente, nei limiti di euro 70,00. Le spese, compensate parzialmente in ossequio all'accoglimento parziale del ricorso, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e condanna l'amministrazione a provvedere al pagamento dell'importo di euro 70,00 (settanta/00), nel termine di legge. Le spese sono parzialmente compensate;
per la parte residua, pari ad euro 150,00, oltre accessori, sono poste a carico dell'amministrazione.